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Ticino Camera di diritto tributario 21.02.2020 80.2019.25

February 21, 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,184 words·~16 min·3

Summary

Imposta sulla sostanza: credito, riconoscimento di debito firmato da gestore patrimoniale, successivo accertamento giudiziale dell’inesistenza del debito

Full text

Incarti n. 80.2019.25 80.2019.27

Lugano 21 febbraio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 4 gennaio 2019 contro la decisione del 5 dicembre 2018 in materia di IC/IFD 2017.

Fatti

A.    RI 1 (classe 1942) è cittadino __________ ed è giunto in Svizzera nel 2014. Nel periodo fiscale 2017 era a beneficio di un permesso di dimora (permesso B) ed era residente nel Comune di __________. Egli presentava una dichiarazione d’imposta complementare all’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) il 3.10.2018 indicando un reddito imponibile complessivo di fr. 66'939.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 458'608.-.

                                  B.   Con decisione di tassazione inerente l’imposta ordinaria complementare IC/IFD 2017, l’UT commisurava per l’IC e per l’IFD il reddito imponibile in fr. 58'400.- (in fr. 112'500.- quello determinante per l’aliquota) e la sostanza imponibile complessiva, ai soli fini IC, in fr. 844'000.- (in fr. 994'000.- quella determinante per l’aliquota). Rispetto ai dati dichiarati dal contribuente, l’autorità fiscale aggiungeva un reddito di fr. 31'880.- da titoli e capitali, derivante dagli interessi del 5% sul credito vantato nei confronti di __________.

                                         Per quanto concerneva la sostanza, i titoli ed i capitali venivano quantificati dal fisco in fr. 844'108.-. In particolare veniva inserito il credito vantato nei confronti di __________ dell’importo di fr. 535'500.- (…) (705'000 – 195'000 rimborsati nel 2016) + interessi del 5%”.

                                  C.   Con reclamo 12/13.11.2018 il contribuente contestava le modifiche apportate alla sua dichiarazione fiscale da parte dell’UT. In particolar modo richiedeva lo stralcio dal reddito imponibile degli interessi del 5%, calcolati sul credito verso __________, siccome “(…) il credito già vantato è ventennale e già richiesto in sede di precetto non sarà molto probabilmente mai rimborsato (v. reclamo 2016)”. In merito all’aggiunta alla sostanza di fr. 535'500.esponeva le medesime motivazioni inerenti gli interessi calcolati.

                                  D.   Con decisione del 5.12.2018, l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, stralciando dal reddito imponibile i presunti redditi sul credito verso __________ e confermando invece l’imposizione del credito stesso. Il reddito imponibile veniva pertanto ridotto, sia per l’IC che per l’IFD, a fr. 32'900.- (fr. 87'000.- quello determinante per l’aliquota). A motivazione l’autorità fiscale indicava:

                                         “I presunti redditi sul credito verso __________ vengono stralciati in quanto giustamente non esistenti. Per quanto riguarda il credito, non essendo comprovata l’inesigibilità definitiva (cfr. recupero di una parte nel 2016) l’importo viene confermato come da decisione di prima sede”.

                                  E.   Con ricorso 4/7.1.2019 RI 1, rappresentato in questa sede dalla __________, contesta la decisione su reclamo. A titolo preliminare i rappresentanti del ricorrente specificano che quest’ultimo aveva intrattenuto una relazione d’affari con la __________, società fiduciaria con sede a __________ che era stata dichiarata fallita agli inizi di gennaio del 2018. La società era riconducibile a __________ (defunto), rispettivamente al figlio, __________. Quest’ultimo, secondo quanto indicato, sarebbe stato oggetto di un’inchiesta da parte del Ministero pubblico (nell’ambito della quale era stato pure posto in carcerazione), per “(…) comportamenti gravemente rilevanti dal profilo penale” (ricorso pag. 2). RI 1 aveva consegnato a __________ l’importo di € 586'609.10 che quest’ultimo avrebbe, gradualmente, malversato. Per il tramite dell’avv. __________, che aveva assunto il patrocinio di RI 1 contro __________, questi aveva accettato di sottoscrivere un riconoscimento di debito ex art. 82 LEF (allegato A al ricorso), a tenore del quale __________, __________ e __________ professavano di essere debitori solidali nei confronti di RI 1 e/o della moglie di questi __________ dell’importo di € 586'609.10 oltre interessi al saggio del 5% dal 1. gennaio 2015. Dopo un primo ed unico ammortamento, il credito del contribuente nei confronti di __________ era stato definito in fr. 535'500.-. __________, con petizione del 29.5.2017, promossa dinanzi alla Pretura di __________ aveva inteso disconoscere il debito professato nell’ottobre precedente, affermando di non essere debitore di alcunché. La procedura sarebbe ancora sub judice, ma sarebbe irrilevante ai fini del ricorso, ritenuto che, qualsiasi conclusione o considerazione avrebbe, secondo il ricorrente, puramente carattere virtuale.

                                         Secondo l’insorgente, il procedimento penale aperto nei confronti di __________ “(….) al quale il Ministero pubblico imputa criminale attività per la sparizione, a pregiudizio di decine di clienti di CHF 12 milioni circa, è disseminato in più incarti (…)”. __________ sarebbe oberato di debiti, a causa dei procedimenti penali e civili che lo vedono coinvolto, e sarebbe pure a beneficio dell’assistenza giudiziaria.

                                         In sintesi il ricorrente ritiene che il credito vantato dal contribuente nei confronti di __________ sia solo virtuale: non avrebbe né valore sostanziale né formale. Inoltre le “(…) esposizioni personali del Sig. __________, iscritte all’Ufficio Esecuzioni e Fallimenti di __________ sono palesi e molto rilevanti”.

                                         Il ricorrente conclude chiedendo pertanto di voler stralciare dalla sostanza il credito di fr. 535'500.-.

                                  F.   L’UT non ha presentato osservazioni e ha trasmesso l’incarto IC/IFD 2017.

                                  G.   Con scritto 12/13.6.2019 (trasmesso altresì all’UT), la __________ produce la decisione del 1.4.2019 del Pretore della giurisdizione di __________, mediante la quale è stata accertata l’inesistenza del debito professato da RI 1 nei confronti di __________ (decisione __________). Il contribuente specifica che nella sentenza viene indicato: “(…) L’attore (__________) indica di avere negli anni nascosto ai qui convenuti (RI 1) il reale andamento degli investimenti del loro patrimonio, celando o minimizzando le perdite e lasciando loro credere, con conteggi fittizi, che il valore del portafoglio fosse quello di un picco avvenuto a fine anni ’90, …”, “I convenuti non vanterebbero insomma alcun credito nei confronti del qui attore, avendo essi finanche ricevuto di più di quanto di loro spettanza” e ciò, in considerazione del fatto che “i conteggi redatti quali calmiere verso il contribuente erano falsi”. Nello scritto, RI 1 sostiene che, dalla decisione del Pretore di __________, il credito vantato nei confronti di __________ non era più in essere da diversi anni. Il contribuente ritiene che dal 2014 non esista più tale credito. Il ricorrente informa di aver presentato all’UT la richiesta di revisione pure delle decisioni di tassazione dal 2014 al 2016.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nel caso che qui ci occupa oggetto della contestazione è il credito vantato da RI 1 nei confronti di __________, per un importo di fr. 535'500.-, aggiunto nella sostanza da parte dell’UT di __________. L’autorità fiscale ha indicato, nella decisone di tassazione dopo reclamo, di non poter stralciare l’importo del credito dalla sostanza, ritenuto come non fosse stata comprovata l’inesigibilità definitiva dello stesso.

                                         Con scritto 12/13.6.2019, la __________ ha trasmesso la decisione della Pretura di __________ (inviata pure all’UT), a tenore della quale il Giudice civile di prime cure ha accertato “(…) l’inesistenza del credito di fr. 705'632.10 oltre interessi al 5% dal 1.1.2015 fatto valere da RI 1 e __________ con precetto esecutivo n. 2311932 dell’UE di __________” (dispositivo nr. 1.1. dell’inc__________ del 1°.4.2019).

                                         1.2.

                                         Ne consegue che il ricorso concerne unicamente l’imposta cantonale sulla sostanza. Nella misura in cui il ricorrente ha impugnato la decisione in materia di imposta federale diretta, il gravame risulta irricevibile.

                                   2.   2.1.

                                         L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT).

                                         Essa si compone della totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente, fatta eccezione per quei beni esplicitamente esentati dall’imposta in virtù di una disposizione speciale, quali le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente (art. 44 cpv. 2 LT).

                                         2.2.

                                         Come detto, all’imposta sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 13 LAID, p. 245). Vi rientra pertanto l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona secondo il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia obbligatoria (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6ª ediz., Zurigo 2002, p. 167).

                                         2.3.

                                         Determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT), la sostanza imponibile è di principio valutata al suo valore venale, riservate in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari (secondo l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale).

                                         Quanto alla valutazione dei crediti, si applica il cosiddetto principio del valore nominale: i crediti sono di principio imposti al loro valore nominale. Una deroga è ammessa solo se l’esistenza stessa del credito è dubbia, se il credito non è valutabile con certezza o se il creditore è minacciato dal pericolo di subire una perdita. Per procedere alla valutazione di diritti o crediti incerti o contestati, si deve in altri termini tener conto del cosiddetto grado di verosimiglianza della perdita (Zigerlig/Jud, op. cit., n. 17 ad art. 14 LAID, p. 264; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo 2013, n. 19 ad § 39, p. 712).

                                         In questo senso va inteso l’art. 45 cpv. 4 LT, secondo cui i diritti e i crediti litigiosi o di dubbia esigibilità vanno valutati prendendo in considerazione la perdita probabile.

                                         2.4.

                                         2.4.1.

                                         In merito ai crediti incerti, il Tribunale federale si è espresso a più riprese in merito all’imposizione di redditi conseguiti nell’ambito di sistemi fraudolenti definiti “piramidali”, ma anche “Schneeballsystem” o “schema Ponzi”. La caratteristica di queste forme di investimento è che i redditi, che vengono versati o accreditati ai risparmiatori, provengono dagli apporti di altri investitori e non da effettivi guadagni conseguiti dal gestore del patrimonio.

                                         2.4.2.

                                         La giurisprudenza del Tribunale federale si è confrontata con due possibili forme di reddito provenienti da simili investimenti.

                                         In primo luogo, ci si domanda se costituiscano reddito imponibile i redditi della sostanza che sono stati versati al risparmiatore, nell’ambito di un sistema fraudolento come quelli descritti. Il problema è legato, in questo caso, all’eventualità che la realizzazione del reddito venga successivamente neutralizzata da un obbligo di restituzione (sentenza del TF 2C_342/2016 del 23.12.2016 consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata).

                                         In secondo luogo, si pone la questione dell’imponibilità dei proventi che non vengono versati al risparmiatore, ma che gli vengono solo accreditati. Secondo l’Alta Corte, il reddito si può ancora considerare realizzato fintantoché i proventi vengono ancora effettivamente versati a quegli investitori che lo desiderano. In queste circostanze, si può generalmente presumere che sarebbe stato (ancora) possibile un pagamento anche negli altri casi. In questo contesto si applica un approccio individuale, basato sull'investitore concreto, sul credito concreto e sul momento concreto della scadenza. Diversamente dalla questione se si possa considerare realizzato un provento effettivamente versato all’investitore, nel caso del semplice accredito dei proventi il Tribunale federale ritiene che, per stabilire se i redditi si possano considerare “certi”, non sia decisivo il fatto che il credito sia stato oggetto di un’azione revocatoria o che lo possa essere (sentenza citata, consid. 3.3.4 e giurisprudenza citata).

                                         2.4.3.

                                         Per determinare l’imponibilità di redditi accreditati a un investitore nell’ambito di un sistema fraudolento, il primo aspetto da chiarire è pertanto se il ricavo sarebbe stato effettivamente versato, qualora il risparmiatore ne avesse preteso il pagamento. A tal fine, ci si basa su quanto accaduto nei confronti di altri investitori. Se la risposta è negativa, l’accredito non può essere considerato reddito realizzato. Se risulta invece che il versamento sarebbe avvenuto, allora resta ancora da verificare se sia stata inoltrata un’azione revocatoria (sentenza citata, consid. 3.5).

                                         L’eventuale successivo fallimento del gestore non fa venir meno la realizzazione dei redditi, in quanto tutt’al più implica per l’investitore una perdita in capitale, che nell’ambito della sostanza privata è fiscalmente irrilevante (sentenza citata, consid. 3.6.5).

                                   3.   3.1.

                                         Con scritto 12/13.6.2019, RA 1 ha trasmesso alla Camera di diritto tributario la sentenza 1.4.2019 della Pretura della Giurisdizione di __________ (inc. __________). Dalla decisione in questione si evince che __________ ha convenuto in giudizio RI 1 e __________ il 29.5.2017 con un’azione tendente ad accertare l’inesistenza del debito (art.85a LEF). In particolare __________ aveva richiesto all’autorità civile di prime cure di voler accertare l’inesistenza e l’inesigibilità del credito di fr. 705'632.- (oltre interessi ed accessori), fatto valere dal qui ricorrente e dalla moglie con il precetto esecutivo n. __________ dell’__________.

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         Dalla decisione in questione emerge come, alla fine degli anni novanta, RI 1 avesse incaricato __________ (in liquidazione a seguito del decreto del 14.12.2017 della Pretura di __________, mediante il quale è stato deciso lo scioglimento della società ed è stata ordinata la liquidazione in via di fallimento) della gestione di suoi averi patrimoniali.

                                         Il contribuente aveva consegnato a __________ e al di lui defunto padre determinate somme di denaro. Nel corso degli anni, __________ (che era anche direttore della società e contro il quale è pendente un procedimento penale per diversi reati patrimoniali, inc. MP __________) avrebbe sottoposto a RI 1 dei “(…) giustificativi non corretti ricapitolanti i suoi averi, riportanti delle cifre non aderenti alla realtà; in realtà gli averi investiti non avrebbero prodotto i paventati guadagni, bensì finanche perdite”. __________ sottoscriveva il 18 novembre 2016 un riconoscimento di debito nel quale attestava di dovere solidalmente assieme al defunto padre e ad __________ - a RI 1 e/o alla moglie __________ l’importo in capitale pari a € 586'609.10 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2015.

                                         3.2.2.

                                         Nella sentenza si legge che, anche se il creditore può fondare la propria pretesa su un riconoscimento di debito, ciò “non comporta la nascita di un’obbligazione nuova e indipendente rispetto a quella alla base del riconoscimento, per modo che il debitore può sempre dimostrare che in realtà quell’obbligazione non esiste o non sia mai esistita”. Dalla disamina degli atti il Pretore ha concluso che il debito indicato nel riconoscimento sottoscritto dall’attore in realtà non esisteva, ma era stato riconosciuto unicamente per tener buoni i clienti, nel timore di un procedimento penale nei suoi confronti. Nell’istruttoria civile sono stati sentiti sia RI 1 che __________. Dalla sentenza emerge quanto segue in merito al credito:

                                         “(…) lo stesso RI 1 ha infatti indicato che “dopo aver affidato la gestione di questo caso all’avv. __________, questo mi prospettò il doc. D, nel quale viene pure indicata mia moglie in modo che potesse anche lei risultare beneficiaria di questi fondi, anche per motivi successori. L’importo di 586'609.10 Euro era la differenza tra quanto mi era stato indicato da __________ come disponibilità al momento della valutazione dell’opportunità di partecipare alla VD, meno quello che nel frattempo mi era già stato versato. Quando si è fatta la valutazione della VD, __________ aveva mostrato e consegnato a __________ e a me un documento dal quale risultava che le disponibilità in mio favore avrebbero dovuto essere superiori al milione di Euro. A quel momento io avevo prestato fede a questo stato patrimoniale che in realtà – in definitiva – si è rivelato non corretto. L’inesattezza del documento, così come tutto quello che era successo in precedenza, è emersa al momento dell’arresto di __________. Di fatto le valutazioni di questo documento erano gonfiate”

                                         (sentenza __________, pag. 4).

                                         Lo stesso __________ aveva sostenuto:

                                         “Ho cercato di tener buono il signor RI 1, era in base alla storia come era nata, riferita a oltre EUR 1 mio., così come indicato dai miei documenti fittizi, in base a quanto già versatogli rimaneva il saldo di EUR 586'000.-“.

                                         Motivo per il quale, il Pretore ha ritenuto che il debito di € 586'609.10 non fosse in realtà esistente, ma derivasse dal risultato aritmetico equivalente alla differenza tra il capitale totale fittizio indicato “(…) nei documenti mendaci sottoposti __________ ai qui convenuti e quanto da essi già percepito in restituzione”.

                                         3.2.3.

                                         Sempre nella decisione poi, a pagina 5, il Pretore rileva che __________ aveva retrocesso a RI 1 la somma di USD 461'000.-. A tale importo bisognava aggiungere  € 195'000.-, bonificati da __________ su di un conto aperto presso la banca __________, intestato alla società __________, di pertinenza del contribuente. Il Giudice civile di prime cure ha tratto la conclusione secondo cui “(…) a fronte dei versamenti succitati, che superano certamente gli Euro 550'000.- inizialmente apportati, anche tenendo conto del tasso di cambio più sfavorevole all’attore tra Dollaro e Euro tra il 2015 e 2016 (periodo dei versamenti, cfr. doc. 6), ben si comprende come in realtà nulla sia più dovuto ai resistenti (…)”.

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Alla luce della sentenza citata, si deve concludere che il credito vantato da RI 1 nei confronti di __________ è stato definitivamente dichiarato inesistente da parte della Pretura di __________ con sentenza del 1.4.2019, a seguito dell’azione in disconoscimento del debito promossa da __________ il 29.5.2017. In particolar modo, la somma oggetto del riconoscimento di debito era il frutto del calcolo aritmetico tra il totale fittizio indicato e quanto già percepito in restituzione da RI 1 e __________.

                                         3.3.2.

                                         Volendo applicare al caso di specie la giurisprudenza del Tribunale federale che concerne i sistemi fraudolenti (“Schneeballsystem” o schema Ponzi), si sottolinea che la società appartenente a __________ è stata dichiarata in fallimento il 14.12.2017 e dagli atti si evince come RI 1 si sia reso conto del meccanismo dei conteggi inveritieri unicamente al momento dell’arresto di __________ su ordine della magistratura.

                                         Nella fattispecie, non deve essere risolta la questione se gli importi accreditati al ricorrente prima del fallimento della società costituiscano reddito imponibile e, di conseguenza, abbiano incrementato la sua sostanza imponibile, al termine dei periodi fiscali in cui sono stati accreditati. Il periodo fiscale litigioso è infatti proprio quello in cui la società è fallita e in relazione al quale è stata constatata in sede giudiziaria l’inesistenza del credito vantato dal ricorrente.

                                         Proprio perché il credito litigioso è stato dichiarato inesistente da parte dell’autorità giudiziaria civile, non occorre neppure analizzare la questione dell’eventuale azione revocatoria da parte della massa del fallimento.

                                         3.3.3.

                                         Motivo per il quale si giustifica di stralciare dalla sostanza l’importo relativo al credito nei confronti di RI 1, ritenuta l’inesistenza del medesimo, accertata nell’ambito della decisione pretorile di cui all’inc. __________, regolarmente cresciuta in giudicato.

                                         3.4.

                                         Non mette conto di entrare nel merito dell’istanza di revisione delle precedenti decisioni di tassazione, ritenuto come la competenza spetti all’Ufficio di tassazione di __________ (cfr. articoli 234 LT e 149 LIFD)

                                   4.   Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione su reclamo IC 2017 è riformata nel senso che dev’essere stralciato il credito vantato nei confronti di __________ pari a fr. 535'500.- + interessi del 5%. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al ricorrente viene riconosciuta una congrua indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.  Il ricorso è irricevibile per quanto concerne l’IFD 2017.

                                         1.2.  Il ricorso è accolto per quanto concerne l’IC 2017:

                                                 §   Di conseguenza, la decisione di tassazione dopo reclamo IC 2017 del 5.12.2018 è riformata nel senso che viene stralciato dalla sostanza imponibile il credito vantato dal contribuente nei confronti di __________ pari a fr. 535'500.- + interessi del 5%.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Al ricorrente viene restituito l’importo di fr. 2'000.- versato a titolo di anticipo spese.

                                   3.   A RI 1 vengono riconosciuti fr. 600.- a titolo di ripetibili.  

                                   4.   Contro il presen                                                    Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          La segretaria:

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