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Ticino Camera di diritto tributario 17.12.2020 80.2019.203

December 17, 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·4,192 words·~21 min·3

Summary

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: esercizio pubblico, mancata produzione del libro di cassa, tassazione d’ufficio, coefficienti sperimentali

Full text

Incarti n. 80.2019.203 80.2019.204

Lugano 17 dicembre 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

 RI 1   

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 30 maggio 2019 contro la decisione del 22 maggio 2019 in materia di IC e IFD 2017

Fatti

                                  A.   a.

                                         Nel corso del periodo fiscale 2017, dopo alcuni mesi di lavoro quale dipendente, RI 1 si è messa in proprio ed ha gestito il Ristorante Bar __________ per alcuni mesi.

                                         b.

                                         Dalla dichiarazione d’imposta IC/IFD 2017 per le persone fisiche presentata il 19 settembre 2018, si evince che con l’attività lucrativa dipendente la contribuente ha percepito fr. 19'567.‑ mentre dall’attività lucrativa indipendente ha ricavato fr. 15'451.‑. Oltre al bilancio ed al conto economico, la contribuente ha presentato un’attestazione bancaria relativa al conto del Ristorante Bar __________ di RI 1, il cui saldo a fine anno ammontava a fr. 11'339.44 (v. conto no. __________ presso la Banca __________ di __________).

                                  B.   Il 6 marzo 2019, l’RS 1RS 1 (di seguito: RS 1) rendeva la sua decisione di tassazione IC/IFD 2017. Rispetto a quanto dichiarato dalla contribuente, l’autorità di tassazione aumentava il reddito dell’attività indipendente principale da fr. 15'451.‑ a fr. 28'000.‑, motivando così il suo agire:

                                         “valori rettificati sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente e dei coefficienti d’utile medio validi per aziende locali del ramo”.

                                         Eccezion fatta per il reddito aziendale e la correzione delle spese professionali, l’autorità di tassazione riprendeva gli altri elementi così come forniti dalla contribuente. Di conseguenza, il reddito imponibile era stato calcolato in fr. 40'200.‑ (dovuto d’imposta: fr. 2'072.05) per l’IC e in fr. 41'700.‑ (dovuto d’imposta: fr. 225.80) per l’IFD. Per la sola imposta cantonale, l’imposta sulla sostanza era di fr. 0.‑.

                                  C.   Non condividendo la ripresa effettuata dall’autorità di tassazione, in data 20 marzo 2019, la contribuente inoltrava reclamo. Precisava che

                                         “ho aperto il Bar __________ in luglio e a novembre ho dovuto arrendermi in quanto non riuscivo a far fronte a tutti i costi e pertanto ho chiuso l’attività.

                                         Mi rendo conto che applicando i parametri standard della ristorazione la mia attività li supera, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti per la cucina, ma purtroppo non avendo esperienza ed essendo stato chiuso per parecchio il bar ho acquistato troppa merce deteriorabile che poi ho dovuto buttare.

                                         Probabilmente se in quei pochi mesi riuscivo a raggiungere il reddito da voi calcolato il ristorante era ancora aperto”.

                                  D.   Con decisione del 22 maggio 2019, l’RS 1 ammetteva parzialmente il reclamo diminuendo da fr. 28'000.‑ a fr. 25'000.‑ il reddito da attività indipendente principale della reclamante sia per l’IC sia per l’IFD. A motivo, adduceva

                                         “con il reclamo è contestato il reddito d’attività indipendente principale [della] contribuente portato dall’autorità fiscale, molto prudenzialmente, da CHF 15'451.‑ [a] CHF 28'000.‑ principalmente per i motivi legati ai coefficienti medi validi per aziende del ramo.

                                         Premesso che la tenuta di una contabilità organica deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, la stessa deve quindi già tener conto delle problematiche indicate con il gravame (vedi scarti cucina, merce deteriorabile, ecc.). La ripresa effettuata dall’autorità fiscale, come indicato in precedenza, è stata oltremodo prudenziale; nonostante ciò, alla luce delle argomentazioni fornite con il gravame, l’autorità fiscale ritiene di evadere il reclamo riducendo il reddito netto aziendale a CHF 25'000.‑.

                                         Il reddito imponibile è quindi stato accertato in ragione di fr. 37'200.‑ per l’IC (dovuto d’imposta: fr. 1'764.80) risp. di fr. 38'700.‑ per l’IFD (dovuto d’imposta: fr. 194.10).

                                  E.   Con scritto datato 30 maggio 2019 – trasmesso per competenza dall’RS 1 alla Camera di diritto tributario il 18 giugno 2019 con accluso l’incarto ‑ la contribuente presenta ricorso sostenendo che il parziale accoglimento del reclamo non la soddisfa. Ribadisce che

                                         “se in 5 mesi di attività raggiungevo quel reddito probabilmente non chiudevo l’attività, mi rendo conto di non rispettare i parametri e anche di non aver lavorato in modo ottimale, ma non potete non tenere in considerazione l’ubicazione del bar (__________) e del fatto che dopo poco tempo ho chiuso.

                                         Non mi sembra giusto dover essere tassata in più per un’attività alla quale ho dovuto rinunciare per mancanza di redditività e che per fortuna mi sono resa conto abbastanza in fretta che non funzionava, caso contrario probabilmente saremo qui a discutere di una perdita”.

Diritto

                                   1.   Il presente ricorso verte sulla commisurazione dell’utile conseguito con la gestione del Bar Ristorante __________ e, conseguentemente, sulla determinazione del reddito aziendale della ricorrente. Per la contribuente, la valutazione effettuata dall’RS 1 è troppo elevata poiché i margini di utile applicati non corrispondono all’effettiva attività aziendale. Di parere opposto l’autorità di tassazione che, con l’ausilio dei “coefficienti d’utile medio validi per aziende locali del ramo”, ha ricostruito una cifra d’affari a suo parere più consona alla realtà.

                                   2.   2.1.

                                         Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (sentenza TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

                                         2.2.

                                         La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

                                         2.3.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                         La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

                                         In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

                                   3.   3.1.

                                         3.1.1.

                                         Giusta l’art. 199 cpv. 2 LT nella versione in vigore per il periodo fiscale 2017 ‑ che diverge dall’art. 42 cpv. 3 LAID ‑ le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare: i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società anonime, l’allegato), per il periodo fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (lett. a) e gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (lett. b).

                                         3.1.2.

                                         Secondo l’art. 125 cpv. 2 LIFD nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione:

                                         a.   i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale; o

                                         b.   in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.

                                         3.2.

                                         Il diritto contabile stabilisce che, giusta l’art. 957 CO, le imprese individuali che realizzano una cifra d’affari di almeno 500'000 franchi debbano tenere la contabilità e presentare i conti. Le imprese individuali che non realizzano una cifra d’affari annua di almeno 500'000 franchi devono per contro tenere la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio (cosiddetta contabilità semplificata). Come le prime, anche le seconde devono rispettare i principi della tenuta regolare dei conti, conformemente all’art. 958c CO. La presentazione dei conti è retta in particolare dai principi di chiarezza e comprensibilità, di completezza, di affidabilità, di essenzialità, di prudenza, di continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione e di divieto di compensare attivi e passivi come pure costi e ricavi (art. 958c cpv. 1 CO). La presentazione dei conti è adeguata alle particolarità dell’impresa e del ramo in cui essa opera, nel rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge (art. 958c cpv. 3 CO).

                                         3.3.

                                         I principi di chiarezza e di verificabilità implicano la necessità di tenere separate le operazioni di cassa e di credito per la liquidità. Le transazioni commerciali rilevanti devono inoltre essere registrate in modo sistematico, completo e veritiero e devono essere fornite prove per ciascuna voce. Le registrazioni devono inoltre poter essere effettuate in maniera da poterle verificare successivamente.

                                         Le operazioni di cassa devono essere registrate in modo continuo, completo e tempestivo in un libro di cassa e devono essere regolarmente confrontate con il contante in cassa. La prova di ciò deve essere fornita mediante copie di ricevute, strisce di registratore di cassa, ecc. È incontestabile, soprattutto per i requisiti della legislazione fiscale, che la tenuta di un libretto di cassa è obbligatoria per le imprese in cui vi è un’alta frequenza di circolazione di contante, come nel caso della ristorazione (Greter, Abschied vom Milchbüchlein, Tücken der einfachen Buchführung nach art. 957 Abs. 2 OR, ST 2014, p. 174; sentenza TF 2C_664/2012 del 3.12.2012).

                                         3.4.

                                         Come visto, i contribuenti tenuti a presentare la contabilità devono registrare la circolazione del denaro contante nel libro di cassa: le entrate e le uscite del contante devono essere allibrate giornalmente in modo continuo, completo e veritiero. Se sono utilizzate delle preregistrazioni come per esempio le strisce del registratore di cassa, tali registrazioni devono essere riportate fedelmente nel libro di cassa, il cui saldo deve essere controllato regolarmente (giornalmente per le aziende con intensa circolazione di denaro contante) e da paragonare con lo stato del denaro contante (nella cassa). Una contabilità di cassa che non rispetta tali esigenze, porta con sé la presunzione della non correttezza di tutta la contabilità, perché non è possibile fugare l’incertezza sulla consistenza delle entrate e delle uscite come pure degli attivi e dei passivi (sentenza Verwaltungsgericht Zürich del 13 novembre 2019, consid. 3.2. in: SB 2019.00053 e giurisprudenza citata). Chi esercita un’attività aziendale con un’ampia circolazione di contante, come per esempio un bar, e non procede né alle registrazioni di cassa giornalmente né tiene un libro di cassa, sottovaluta il fatto che potrebbe incorrere in una tassazione incompleta (sentenza TF 2C_261/2019 del 15 agosto 2019, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata).

                                         3.5.

                                         Il Tribunale federale in una sentenza del 3.12.2012 (sentenza TF 2C_664/2012, consid. 2), ha trattato il caso di un contribuente che svolgeva un’attività lucrativa indipendente, gestendo un ristorante. L’autorità fiscale, dopo che quest’ultimo aveva presentato reclamo contro la prima notifica di tassazione, con la quale era stato rivalutato il reddito aziendale, ha chiesto di produrre tutti i documenti contabili necessari, inclusa la presentazione di un “libro di cassa dettagliato con le strisce di cassa”. Dalla verifica effettuata da parte del fisco era emerso in particolare che non esisteva alcun libro di cassa e che il conto di cassa non era tenuto con una corretta registrazione cronologica delle spese e dei ricavi. Pure il margine di guadagno era troppo basso.

                                         L’Alta Corte svizzera ha ricordato (consid. 2) che ‑ anche per coloro che non sono (erano) obbligati per legge a tenere una contabilità ‑ le registrazioni devono essere conservate in ordine cronologico, ossia iscritte immediatamente dopo l’esecuzione delle transazioni commerciali e devono pertanto essere aggiornate. La tenuta di un libretto di cassa è indispensabile anche per le piccole imprese il cui reddito è costituito principalmente o esclusivamente da denaro contante. È pertanto necessario esigere che gli incassi e le spese a contanti siano registrati nel libro di cassa in modo continuo, senza lacune e in modo tempestivo. Unicamente con questa modalità è possibile garantire che gli incassi a contanti registrati siano completi, ossia che corrispondano agli incassi a contanti effettivi. Nel caso giudicato dal TF, il contribuente si era limitato a trasferire sui conti unicamente il fatturato mensile registrato attraverso la striscia di controllo mensile del registratore di cassa, ciò che non soddisfaceva il requisito della registrazione immediata (in merito v. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 32-33 ad art. 125 LIFD).

                                         3.6.

                                         Nel caso degli indipendenti è inoltre necessario tenere separati i beni commerciali da quelli privati: la tenuta di un conto privato è lo strumento idoneo per documentare i prelevamenti e gli apporti privati. I trasferimenti tra la sostanza privata e quella commerciale potrebbero anche essere iscritti direttamente nelle registrazioni cronologiche degli afflussi e dei deflussi di liquidità con il testo corrispondente ed essere così verificati. Tuttavia, senza un'ulteriore registrazione su un conto privato, gli apporti e i prelevamenti privati sui conti di cassa dovrebbero essere stabiliti successivamente, al momento della determinazione del risultato dell'esercizio. La registrazione volontaria su un conto privato è quindi indubbiamente utile e migliora la trasparenza dei conti (Greter, Abschied vom Milchbüchlein, Tücken der einfachen Buchführung nach art. 957 Abs. 2 OR, ST 2014, p. 174 e ss; www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/questioni-finanziarie/contabilita-e-revisione/chiusura-dell-esercizio-commerciale/rendiconto-della-ditta-individuale.html).

                                         3.7.

                                         Nella fattispecie, dagli atti si evince che la contribuente ha allegato alla Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2017 unicamente il bilancio e il conto economico e l’attestazione bancaria del conto privato relativo al Ristorante Bar __________ di RI 1 (IBAN __________). Nonostante, come visto, si tratti di un’attività con un’ampia circolazione di denaro contante e la tenuta di un libro di cassa sia obbligatoria, questo non è stato prodotto con la dichiarazione d’imposta né richiesto dall’autorità di tassazione prima di procedere alla tassazione per apprezzamento del reddito dell’attività aziendale.

                                   4.   4.1.

                                         Ai sensi dell’art. 130 cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT (di uguale tenore l’art. 46 cpv. 3 LAID), l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. Una tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD risp. art. 206 cpv. 3 LT). Vi è quindi un’inversione dell’onere della prova: non spetta all’autorità di tassazione dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì al contribuente provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; sentenza TF 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010, consid. 2.1; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: AJP 2013 p. 37; Chillà, Principe de la taxation d’office dans le cas d’un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p. 277, pto. 2). In effetti, al contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere provato, è colui cui incombe l’onere della prova che deve sopportarne le conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi del tenore di vita del contribuente. (cfr. art. 130 cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT; sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; Chillà, op. cit., p. 277 s.).

                                         4.2.

                                         Giurisprudenza e dottrina sono unanimi nel riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfaccia ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (sentenza TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; sentenza TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, p. 2243 s. n. 30 ad art. 130 LIFD; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, p. 1123 n. 26 ad art. 130 LIFD).

                                         L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere considerati in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (cfr. ASA 50 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (cfr. art. 126 LIFD risp. art. 200 LT; Zweifel/Hunziker, op. cit., p. 2249, n. 46 ad art. 130 LIFD).

                                         4.3.

                                         Dalla tassazione d’ufficio totale, estesa all’intera fattispecie imponibile, va distinta la tassazione d’ufficio parziale, riferita all’incertezza di alcuni elementi imponibili. Nel rispetto del principio della proporzionalità, le severe conseguenze giuridiche di una tassazione d’ufficio vanno infatti limitate ai soli elementi definiti per apprezzamento. Tutti gli ulteriori elementi imponibili, per i quali non è mai sussistita un’emergenza probatoria (Untersuchungsnotstand; sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3), devono invece poter essere riesaminati liberamente dall’autorità di tassazione ed eventualmente anche dalla Camera di diritto tributario (sentenza TF 2C_1101/2014, consid. 6.1; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 14, p. 159 n. 12 s.; Filippini/Balestra Gamboni, La tassazione d’ufficio, in: RtiD I-2018, p. 632, n. 2.3.2; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, p. 537, n. 16 ad art. 130 LIFD).

                                         4.4.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD risp. art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta (sentenza TF 2C_1142 dell’11 marzo 2019, consid. 3.4.1). Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD risp. art. 206 cpv. 3 LT).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti (formali) del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98, consid. 3; 121 I 117, consid. 3a; 122 I 70, consid. 1c).

                                         4.5.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:

·        in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene sostituita da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente;

·        in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (sentenza TF 2C_6/2011 del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

                                   5.   5.1.

                                         Venendo al caso in esame, l’autorità di tassazione ha imposto per apprezzamento la ricorrente, limitatamente al reddito dell’attività lucrativa indipendente. Non è però ricorsa alla tassazione d’ufficio vera e propria che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo della contribuente (obbligo di motivazione accresciuto ex art. 206 cpv. 3 LT risp. art. 132 cpv. 3 LIFD). Con decisione del 6 marzo 2019, l’autorità di tassazione ha infatti notificato alla contribuente una tassazione ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova (sentenza TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006, consid. 3). Come visto, la valutazione deve essere coscienziosa e l’autorità di tassazione può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente (art. 204 cpv. 2 LT; art. 130 cpv. 2 LIFD; sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; Chillà, op. cit., p. 277 s.).

                                         5.2.

                                         Nella fattispecie, spetta quindi all’autorità di tassazione portare la prova degli elementi imponibili che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati. L’RS 1 si è infatti discostato dagli elementi dichiarati dalla ricorrente e dalla documentazione contabile che ha presentato (bilancio e conto economico) e ‑ ritenendo che la cifra d’affari e quindi l’utile d’esercizio dell’attività indipendente non fossero consoni all’attività esercitata ‑ ha rivalutato il reddito dell’attività lucrativa indipendente da fr. 15'451.‑ (dichiarati) a fr. 28'000.‑ (in sede di tassazione) risp. fr. 25'000.‑ (in sede di reclamo) sulla base di “coefficienti medi validi per aziende del ramo”. In casu, l’RS 1 ha proceduto alla verifica di quanto dichiarato dalla contribuente sia confrontando le entrate e le uscite 2017 (calcolo del dispendio) ‑ che ha dato un’eccedenza sufficiente per vivere ‑ sia accertando l’utile aziendale dichiarato per il tramite del controllo della plausibilità della cifra d’affari presentata, paragonandola a quella di altri esercizi pubblici simili per attività e dimensione. A seguito di tale controllo, l’autorità di tassazione ha ritenuto necessario ricostruire la cifra d’affari sulla base di coefficienti “di margine d’utile”, stabilendola dapprima in fr. 113'582.‑ e, successivamente al reclamo, diminuendola a fr. 106'506.‑, accertando così il reddito da attività lucrativa indipendente dapprima in fr. 28'000.‑, per poi diminuirlo in sede di reclamo a fr. 25'000.‑.

                                         5.3.

                                         Limitatamente al reddito aziendale, l’RS 1 ha dunque proceduto ad una tassazione per apprezzamento. Dagli atti non si evince se la ricostruzione della cifra d’affari per il tramite dei cosiddetti “margini d’utile” ‑ alla base del calcolo che fonda la decisione di tassazione –  sia stato sottoposto alla contribuente per osservazioni. Dalla motivazione della decisione di tassazione si evince tuttavia che “i valori [sono stati] rettificati sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente e dei coefficienti d’utile medio validi per aziende locali del ramo”.

                                         L’insorgente non contesta peraltro i coefficienti adottati dall’autorità fiscale, limitandosi ad affermare che si rende conto “di non rispettare i parametri e anche di non aver lavorato in modo ottimale”, tanto è vero che “dopo poco tempo h[a] chiuso”.

                                         Con questa argomentazione, tuttavia, non prova in alcun modo quale sia stato l’utile effettivamente conseguito nel periodo fiscale litigioso. In seguito al reclamo della contribuente, l’autorità di tassazione ha già ridotto prudenzialmente l’utile, rispetto a quello che risultava dalla ricostruzione basata sui coefficienti sperimentali, per tener conto in particolar modo della censura relativa all’influsso che avrebbe avuto sulla ricostruzione della cifra d’affari l’acquisto di merce deperibile, che sarebbe stata buttata via.

                                         In queste circostanze, le generiche contestazioni della ricorrente non consentono di ignorare la ricostruzione della cifra d’affari, su cui si è fondato l’UT.

                                   6.   Di conseguenza, il ricorso è respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    480.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2019.203 — Ticino Camera di diritto tributario 17.12.2020 80.2019.203 — Swissrulings