Incarto n. 80.2019.167
Lugano 18 novembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 maggio 2019 contro la decisione del 23 aprile 2019 in materia di imposte alla fonte.
Fatti
A. La RI 1, con sede a Lugano, è una società, costituita nel 1997, la cui attività consiste nella gestione di tre saloni di coiffure. Nel corso del 2010, si è annunciata presso l’RS 1, avendo assunto personale non domiciliato in Svizzera, che precedentemente era impiegato della __________ SA di __________.
Il 5 dicembre 2018 l’RS 1 ha proceduto a una verifica presso l’abitazione di __________, a __________. In questa circostanza, l’autorità fiscale ha constatato che la contabilità della società non era stata prodotta, così come erano assenti i questionari per dipendenti e gli attestati ricevuta. Per quanto concerne il prelevamento delle imposte alla fonte da parte del datore di lavoro, ha rilevato diverse ritenute non conformi alle direttive della Divisione delle contribuzioni. Per numerosi dipendenti, aveva quindi proceduto alla rettifica del calcolo dell’imposta da trattenere. Per gli anni dal 2013 al 2018, l’ammontare del debito nei confronti dell’autorità di tassazione ammontava a fr. 10'889.45.
Il rapporto di rettifica è stato notificato alla società debitrice il 5 dicembre 2018.
B. Il 7 gennaio 2019 la RI 1 ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, contestando le rettifiche relative ai dipendenti __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________. La reclamante sottolineava pure di aver cessato l’attività alla fine di settembre del 2018, per mancanza di liquidità, e di non essere in grado pertanto di pagare l’importo richiesto e di avere “difficoltà a recuperare tali importi con gli ex impiegati”.
Il reclamo è stato respinto dall’RS 1, con decisione del 23 aprile 2019.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 ripropone le censure già sottoposte all’autorità fiscale con il reclamo, con riferimento ai dipendenti __________, __________, ____________________, __________, __________, lamentando un’assenza di motivazione.
D. Nelle sue osservazioni del 12 agosto 2019, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il ricorso. Per quanto concerne le singole posizioni controverse, ha indicato quanto segue:
· __________: in mancanza della prova della sua convivenza con i tre figli, il calcolo della ritenuta d’imposta è stato rettificato applicando l’aliquota A0 (contribuente solo);
· __________ e __________: prevedendo il contratto uno stipendio di fr. 1'000.– per un grado di occupazione del 40%, il calcolo della ritenuta è stato rettificato applicando l’aliquota D (per redditi accessori);
· __________: coniugato, ma dimorante in Svizzera da solo, il calcolo della ritenuta è stato rettificato applicando l’aliquota R0 (contribuente solo);
· __________: la rettifica è consistita nella semplice correzione di un calcolo matematico.
Diritto
1. 1.1.
In primo luogo, deve essere constatata, da parte dell’autorità di tassazione, una violazione dell’obbligo di motivazione. La decisione impugnata non contiene infatti alcuna motivazione, ma si limita ad affermare che il reclamo è respinto.
1.2.
Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione lo obbliga a versare l’imposta non trattenuta. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente (articoli 138 cpv. 1 LIFD e 211 cpv. 1 LT).
Contro la decisione, con cui l’Ufficio imposte alla fonte ha obbligato la società debitrice a versare l’imposta non trattenuta, è stato interposto reclamo, come previsto dagli articoli 139 cpv. 1 LIFD e 212 LT, che rinviano, rispettivamente, all’art. 132 LIFD e agli articoli 206–208 LT.
In caso di reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).
1.3.
Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (p. es. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3).
1.4.
Nel caso in esame, l’Ufficio imposte alla fonte non ha fatto il minimo sforzo per spiegare le ragioni per cui ha respinto il reclamo della debitrice d’imposta, limitandosi ad affermare di avere “tenuto conto delle argomentazioni portate”.
Il palese vizio della decisione impugnata è stato tuttavia sanato nella procedura di ricorso, nella quale l’autorità di tassazione ha presentato osservazioni al ricorso, prendendo posizione sulle argomentazioni sollevate dalla ricorrente già nel suo reclamo. In queste circostanze, l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti all’Ufficio delle imposte alla fonte per una nuova decisione si risolverebbe in un formalismo fine a sé stesso, che non avrebbe altro effetto se non quello di prolungare la procedura (v. p. es. la sentenza del TF 2C_543/2018 del 30.10.2018 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
In considerazione del fatto che le osservazioni della Divisione delle contribuzioni sono state notificate alla ricorrente, la Camera di diritto tributario può comunque entrare nel merito del ricorso. Del grave vizio, che inficia la decisione impugnata, si terrà conto tuttavia nella determinazione delle spese processuali.
2. Dipendente __________
2.1.
In primo luogo, l’insorgente contesta la rettifica del calcolo della ritenuta d’imposta che concerne il dipendente __________. Di quest’ultimo si sa unicamente che ha ottenuto un permesso G a partire dal 1.12.2012. Negli anni 2017 e 2018 ha percepito uno stipendio, rispettivamente, di fr. 32'159.– nel 2017 e fr. 24'539.– nel 2018. Calcolando l’imposta con la tabella H3, il datore di lavoro non ha proceduto ad alcuna ritenuta. Nel suo rapporto di verifica, invece, l’Ufficio imposte alla fonte ha applicato la tabella A0, commisurando l’imposta in fr. 1'157.70 per il 2017 e fr. 883.40 per il 2018.
2.2.
Secondo gli art. 136 LIFD e 209 LT, il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta alle autorità di tassazione ogni informazione orale e scritta sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell’imposta alla fonte. Gli articoli 123–129 LIFD e 196–203 LT sono applicabili per analogia.
Va al proposito ricordato che mediante il “Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte”, che permette di accertare la situazione personale del lavoratore, quest’ultimo s’impegna a notificare al datore di lavoro ogni cambiamento con un nuovo questionario.
2.3.
La tabella H è destinata al calcolo dell’imposta alla fonte dei contribuenti celibi / nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che vivono in comunione domestica con figli a carico. Nella fattispecie, come risulta anche dal Rapporto di verifica del 5 dicembre 2018, il questionario per dipendenti non è stato prodotto dalla ricorrente. Neppure è agli atti un certificato che attesti lo stato di famiglia, la residenza, la composizione del nucleo familiare del dipendente in questione.
L’unico documento reperibile è un’email del 5 dicembre 2018, con cui la società debitrice si è rivolta al funzionario che ha proceduto alla verifica, per informarlo che il dipendente __________, che sarebbe divorziato ma avrebbe tre figli minorenni con la compagna con cui convive, non ha trovato “il CUD italiano della sua compagna” e che lo stesso impiegato si sarebbe detto “stupefatto del fatto che ha tre figli con la sua convivente e non debba rientrare nella tabella F” ed avrebbe anche affermato che “la moglie prende soltanto una parte degli assegni familiari in Italia e la differenza la percepisce lui in Svizzera”.
Non si può ritenere che sia stato in tal modo provato che il dipendente di cui si tratta viva in comunione domestica con figli a carico.
2.4.
In queste circostanze, è difficilmente censurabile la decisione dell’autorità resistente, che ha ritenuto applicabile la tabella A, riservata ai contribuenti celibi / nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che non vivono in comunione domestica con figli a carico.
3. Dipendenti __________ e __________
3.1.
__________ e __________ hanno lavorato con un impiego del 40% per 1'000 franchi al mese. Mentre il datore di lavoro ha calcolato l’imposta applicando la tabella, rispettivamente, C2 per __________ e A0 per __________, e non ha pertanto proceduto ad alcuna ritenuta, l’Ufficio imposte alla fonte ha invece ritenuto applicabile per entrambe la tabella D, che prevede un’aliquota proporzionale del 10%.
3.2.
L’art. 1 cpv. 1 lett. d dell’Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo; RS 642.118.2), nella versione in vigore dal 1.1.2014, prevede che la tariffa D sia applicata alle persone che esercitano un’attività accessoria, per i redditi derivanti da tale attività e alle persone che percepiscono proventi compensativi dall'assicuratore conformemente all’articolo 3, per detti proventi.
Nel caso di un lavoro di proporzioni ridotte, si può presumere che si tratti di un’attività accessoria, che si affianca ad un’attività lucrativa principale. Questa presunzione può tuttavia essere confutata, provando che si tratti effettivamente dell’attività lucrativa principale (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 86, p. 1135).
3.3.
Nel caso in discussione, anche a questo riguardo la società ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione che permetta di confutare la presunzione secondo cui l’attività a tempo parziale, esercitata dalle due dipendenti, costituisca un’attività accessoria. Agli atti non è reperibile in particolar modo il questionario per dipendenti. Non è pertanto dato sapere se, come sostiene la ricorrente senza tuttavia comprovarlo, le dipendenti non abbiano esercitato altre attività lucrative.
4. Dipendente__________
4.1.
Per il calcolo dell’imposta da trattenere dallo stipendio di __________, il datore di lavoro ha applicato la tabella S0, riservata ai contribuenti coniugati aventi il proprio coniuge che non svolge attività lucrativa. Considerato il fatto che il dipendente ha il permesso di dimora in Svizzera, senza la moglie, e che, in occasione della verifica, la ricorrente avrebbe dichiarato che __________ “era separato di fatto dalla moglie”, l’Ufficio imposte alla fonte ha ritenuto applicabile la tabella R0, destinata ai contribuenti celibi / nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che non vivono in comunione domestica con figli a carico.
4.2.
Anche in questo caso, la società ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione in merito allo stato di famiglia del contribuente. Il fatto che quest’ultimo fosse coniugato non basta ad escludere che vi fosse una separazione di fatto, tanto più che la moglie non era a sua volta dimorante in Svizzera. In mancanza perlomeno del questionario per dipendenti, con tutte le indicazioni richieste, la decisione dell’autorità di tassazione non può pertanto essere censurata.
5. Dipendente __________ __________, infine, ha lavorato per la ricorrente dal 13.9.2016 al 31.12.2016, conseguendo uno stipendio di fr. 11'045.–. In questo caso, non è litigiosa l’aliquota applicabile al calcolo della ritenuta d’imposta.
L’Ufficio imposte alla fonte ha annualizzato il reddito del dipendente (fr. 11'045.–), considerando il suo assoggettamento durato 108 giorni. Ne è risultato un reddito determinante di fr. 36'816.–. L’imposta dovuta ammonta di conseguenza a fr. 479.95.
L’insorgente contesta il criterio con cui è stato annualizzato il reddito, sostenendo che il reddito determinante dovrebbe ammontare a fr. 36'000.–, per il fatto che lo stipendio era di 3'000 franchi al mese.
La censura della ricorrente è difficile da comprendere. È stata infatti la stessa società debitrice dell’imposta a indicare, nel conteggio della trattenuta d’imposta alla fonte per il 2016, che il dipendente __________ aveva intrapreso l’attività in Svizzera il 13 settembre e che aveva conseguito uno stipendio lordo di fr. 11'045.40.
6. Per le ragioni che precedono, il ricorso è respinto. In considerazione della mancanza di motivazione della decisione impugnata, si rinuncia tuttavia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: