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Ticino Camera di diritto tributario 14.12.2020 80.2019.155

December 14, 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,972 words·~20 min·4

Summary

! Imposta di successione e donazione: valore dei beni ceduti, deduzione dei debiti assunti dal donatario, donataria già condebitrice solidale prima della donazione, ripresa del debito dalla donante nei rapporti interni

Full text

Incarto n. 80.2019.155

Lugano 14 dicembre 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

 RI 1   RI 2  entrambe rappr. da  RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 9 maggio 2019 contro la decisione del 18 aprile 2019 in materia di imposta di successione e donazione.

Fatti

                                  A.   Il 20 luglio 2012RI 1RI 2 e il figlio __________ hanno acquistato, in comproprietà per un mezzo ciascuno, il foglio di proprietà per piani (PPP) n. __________, corrispondente a una quota di 141‰ del fondo base n. __________ RFD di __________.

                                         Con atto pubblico del 2 maggio 2018, RI 2 ha donato alla nuora RI 1 la sua quota di comproprietà di un mezzo. Nel contratto, dopo l’elenco dei pegni immobiliari gravanti la proprietà donata, si leggeva la clausola seguente:

                                         La cessionaria dichiara di subingredire, e assume a titolo esclusivo, a completa liberazione della donante, nel debito ipotecario professato da quest’ultima di attuali CHF 703'150.- (settecentotremilacentocinquanta), professato dalla donante e da __________ nei confronti di __________ e garantiti dai titoli suddetti, a partire dall’iscrizione del trapasso di proprietà a registro fondiario. Il Notaio ha informato le parti sul contenuto degli art. 832 e segg., segnatamente dell’art. 834 CC. Non è dato obbligo al Notaio di informare l’Istituto di credito.

                                  B.   Con scritto del 15 giugno 2018, l’RS 1 si è rivolto alla donataria, invitandola a produrre la “dichiarazione del creditore ipotecario attestante il fatto che chi rilascia la dichiarazione si qualifica quale creditore ipotecario al momento della donazione” e “che il debito ipotecario gravante sul mappale n. __________ PPP __________ del Comune di __________ già intestato alla signora RI 2 è stato assunto dal donatario”. La dichiarazione richiesta avrebbe dovuto “indicare l’ammontare esatto del debito ipotecario effettivamente assunto dai beneficiari della donazione nonché la data dell’assunzione di tale debito”. La lettera precisava ancora che, se la dichiarazione del creditore ipotecario non fosse stata conforme alle richieste dell’autorità di tassazione o non fosse stata presentata affatto, l’Ufficio avrebbe proceduto all’emissione del progetto di tassazione “senza tener conto degli oneri”.

                                         Il 20 luglio 2018 RI 1 ha inviato all’Ufficio imposte di successione e donazione i contratti di ipoteca fissa conclusi con UBS, sottolineando che dagli stessi “si evince che l’intero debito nascente dal bene donato è gravante anche su RI 1 in modo solidale per l’intero”.

                                  C.   Il 6 agosto 2018, l’autorità di tassazione ha inviato a RI 1 e a RI 2 il progetto di tassazione dell’imposta di donazione, commisurando la quota di donazione a favore di RI 1 in fr. 201'869.85 e l’imposta dovuta in fr. 33'788.50. Nella motivazione, indicava che il debito ipotecario menzionato nel contratto di donazione non era stato tenuto in considerazione, “poiché dalla documentazione prodotta non si evince la ripresa totale del debito da parte di RI 1”.

                                         La donataria ha preso posizione con lettera del 26 settembre 2018, nella quale ha sostenuto che la donazione era “palesemente negativa”, tenuto conto del fatto che il bene donato era gravato da debiti ipotecari per un ammontare di circa fr. 700'000.–. La contribuente si diceva stupita “dai contratti con __________”, poiché lei e il marito “erano convinti di aver sottoscritto gli stessi nel senso che debitori erano __________ e la madre __________, mentre la moglie __________ aveva firmato quale moglie, per autorizzare l’aggravio dell’abitazione coniugale”. Sarebbe stato “in ogni caso palese che nei rapporti interni tra le parti metà del debito era assunto da __________ e l’altra metà dalla madre”. In queste proporzioni era del resto stato suddiviso fra madre e figlio, nelle rispettive dichiarazioni d’imposta.

                                         In seguito a una lettera del 24 ottobre 2018, con cui l’Ufficio imposte di successione e donazione sollecitava l’invio di “documentazione in cui risulti che la donante, __________, non sia più debitrice dell’ipoteca”, in data 8 novembre 2018 il notaio __________ ha inviato uno scritto della banca creditrice, sottolineando che quest’ultima non poteva “modificare i contratti, considerato che sono stati conclusi con una durata determinata”. Il “conto d’appoggio”, da cui venivano prelevati interessi e ammortamenti, era tuttavia intestato solo ai coniugi __________. Ricordato che in passato il debito ipotecario era suddiviso fra le partite fiscali della madre e del figlio, ha poi precisato che “d’ora innanzi sarà dichiarato per intero nel formulario di Stefano e RI 1, poiché la metà debito di RI 2 è stata assunta dalla moglie RI 1”. Se l’autorità di tassazione non avesse riconosciuto l’avvenuta assunzione del debito da parte di quest’ultima, il contratto “sarebbe stato firmato per presupposti errati, e sarebbe pertanto viziato da errore essenziale”.

                                  D.   Con decisione del 21 marzo 2019, l’RS 1 ha notificato alla donante e alla donataria la tassazione dell’imposta di donazione, commisurando la quota di donazione in fr. 201'869.85 e l’imposta dovuta dalla donataria in fr. 33'788.50. Secondo l’autorità fiscale, dalla documentazione prodotta non era rilevabile “la ripresa del debito ipotecario da parte di RI 1 al momento del trapasso a Registro fondiario”.

                                         Le contraenti hanno interposto reclamo contro la suddetta decisione, in data 9 aprile 2019, ribadendo quanto già sostenuto nelle osservazioni al progetto di tassazione e lamentando un difetto di motivazione della decisione.

                                         L’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 18 aprile 2019. Ricordato che per l’art. 161 LT dal valore dei beni ceduti sono deducibili i debiti comprovati del donante posti a carico del donatario con l’atto di donazione, se effettivamente assunti, ha rilevato che i contratti di mutuo ipotecario prodotti dalle reclamanti riportavano tre debitori e non solo due, come risultava dal rogito. La dichiarazione della UBS, prodotta il 5 settembre 2018, attestava che debitori erano RI 2 e __________, come prima della donazione. Secondo l’Ufficio imposte di successione, non era quindi possibile “concludere che la metà del debito a carico della donante (regolarmente riconosciuto ordinariamente dal fisco per l’anno 2016 e 2017) sia effettivamente stato assunto dalla donataria”. A suo avviso, tale conclusione era “anche supportata dalla valutazione delle dichiarazioni fiscali della donataria e del di lei marito”, da cui emergeva che “il reddito lordo denunciato non garantisce la sopportabilità di un prestito di KCHF 700”.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 chiedono che la donazione della PPP n. __________ RFD di __________ sia esentata dall’imposta di donazione. Le ricorrenti ribadiscono che l’autorità di tassazione ha sempre accettato la suddivisione del debito fra la donante e il figlio e che, in seguito alla donazione, l’intero debito sarà dichiarato dai coniugi __________, “poiché la metà di debito di RA 1 è stata assunto dalla donataria RI 1”. A loro avviso, incorrerebbe nell’arbitrio l’autorità di tassazione, non ammettendo ora l’assunzione della metà del debito da parte della donataria. La donante risiederebbe del resto ora in un istituto in Italia, pagando una retta che “supera i suoi redditi, per cui non funge né da debitrice né da garante per il debito in questione”. Le insorgenti contestano infine le considerazioni dell’Ufficio in merito alla sopportabilità del debito da parte dei coniugi __________ e sottolineano che “è facilmente dimostrabile il contrario, considerando che il reddito citato è aumentato”.

                                  F.   Nelle sue osservazioni del 17 giugno 2019, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il ricorso. Il contratto ipotecario prodotto dalle ricorrenti riporterebbe ancora tre debitori e non solo due, come invece indicato nel rogito e anche la dichiarazione rilasciata da __________ confermerebbe tale situazione.

                                         Le ricorrenti hanno replicato in data 25 giugno 2019, ribadendo che i redditi dei coniugi __________ permetterebbero loro si sostenere il pagamento degli interessi passivi. Hanno prodotto poi documentazione in merito alle spese e alle entrate della donante, che pagherebbe una retta di oltre € 20'000 all’anno per la casa di riposo, mentre il suo solo reddito sarebbe la pensione di € 12'000, sicché non potrebbe offrire alcuna garanzia per il debito ipotecario.

Diritto

                                   1.   Quali responsabili solidali per il pagamento dell’imposta sulle donazioni (art. 152 cpv. 3 LT), le ricorrenti, rispettivamente donante e donataria, sono legittimate a interporre ricorso contro la decisione, con cui l’Ufficio imposte di successione e donazione ha respinto il loro reclamo.

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 142 cpv. 1 LT, sono sottoposte all’imposta di donazione tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza una corrispondente controprestazione. Analogamente ad altre legislazioni cantonali, il diritto tributario ticinese adotta una nozione di donazione propria, che si scosta in alcuni punti da quella del diritto civile. Elementi costitutivi sono l’esistenza di un atto di attribuzione (“Zuwendung”), la sua gratuità e l’intenzione di effettuare una liberalità (“animus donandi”).

                                         2.2.

                                         La gratuità, l’elemento che maggiormente distingue la donazione dal reddito sottoposto all’imposta ordinaria, presuppone sia l’assenza di una controprestazione sia l’assenza di un’obbligazione preesistente (Primi, Le imposte di successione e di donazione ticinesi, Agno 1995, p. 155). Nondimeno, una devoluzione può essere una liberalità non solo nel caso in cui avvenga a titolo completamente gratuito, ma anche qualora, trattandosi di un contratto bilaterale oneroso, il valore di una prestazione sia notevolmente sproporzionato rispetto a quello della controprestazione. Tale prassi è espressamente codificata all’art. 142 cpv. 2 LT, secondo cui sono considerate parimenti donazioni le liberalità contenute in un contratto misto o simulato.

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in esame, RI 2 ha donato alla nuora RI 1 la metà dell’appartamento in PPP di __________, la cui altra metà era già di proprietà di __________ rispettivamente figlio della donante e marito della donataria. Il valore lordo della liberalità, non contestato, corrisponde al valore di stima ufficiale della metà dell’oggetto donato e ammonta a fr. 201’869.85.

                                         È per contro litigioso il valore netto della liberalità. Secondo le ricorrenti, infatti, con la donazione, la donataria si sarebbe assunta la metà dei debiti ipotecari gravanti sull’immobile donato (circa fr. 350'000.–), con la conseguenza che la donazione sarebbe negativa. Di diverso avviso l’autorità di tassazione, secondo cui invece la donataria non si sarebbe assunta effettivamente l’onere ipotecario, per il fatto che la banca creditrice non avrebbe mai confermato l’avvenuta sostituzione del debitore ipotecario.

                                         3.2.

                                         Si è già ricordato che la donazione è caratterizzata dalla gratuità, cioè deve comportare un impoverimento del donante. Se il versamento rappresenta una controprestazione in relazione con un’altra prestazione, allora esso è soggetto di solito all’imposta sul reddito ma mai all’imposta di donazione. Un simile versamento può fondarsi su un contratto di lavoro, su altri rapporti d’affari fra le parti o su un atto illecito (p. es. corruzione). In altri termini, l’attribuzione deve essere “immeritata” (nel vero senso della parola), perché sia assoggettata all’imposta di donazione, mentre non può far parte di un rapporto di scambio (Sieber/Oehrli, in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Kommentar Erbschaftsund Schenkungssteuerrecht, Basilea 2019, § 14, n. 45, p. 154 s.).

                                         L’imposta di successione e donazione è dovuta sull'ammontare netto di una successione o donazione, poiché l’imposta deve colpire l’effettivo arricchimento del beneficiario. Questo arricchimento non è solo oggetto dell’imposizione, ma anche base di calcolo dell'imposta. Pertanto, sono ammesse diverse deduzioni nel calcolo dell’imposta (Sieber/Oehrli, op. cit., § 24, n. 1, p. 309).

                                         In primo luogo, le passività esistenti, che riducono o gravano direttamente il patrimonio trasferito, riducono l’imponibile. Nel caso dell'imposta di successione, tali debiti si qualificano debiti della successione, ma devono essere presi in considerazione anche nel caso di donazioni (Sieber/Oehrli, § 24, n. 2, p. 309).

                                         3.3.

                                         Nel diritto cantonale, per l’art. 161 cpv. 1 LT, dal valore dei beni ceduti sono deducibili:

                                         a)  i debiti comprovati del donante posti a carico del donatario con l’atto di donazione, se effettivamente assunti;

                                         b)  i diritti d’usufrutto preesistenti.

                                         Affinché un debito possa essere dedotto dal valore dei beni ai fini del calcolo dell’imposta di donazione devono essere riunite le seguenti condizioni:

                                         .  deve trattarsi di un debito professato dal donante, comprovato in modo ineccepibile;

                                         ‚  tale debito dev’essere posto a carico del donatario con l’atto di donazione;

                                         ƒ  dev’esserne comprovata l’assunzione da parte del donatario all’atto della donazione.

                                         Oltre alla prova ineccepibile della sua esistenza (al nome del donante) e della sua assunzione da parte del donatario deve essere fornita la prova del fatto che si tratta di un debito che è stato posto a carico del donatario con l’atto di donazione. Di regola questa prova è fornita dal contratto di donazione, considerato che la maggior parte dei contratti viene stipulata, per volontà delle parti o per necessità formali, nella forma scritta (Primi, Le imposte di successione e di donazione ticinesi nel diritto cantonale, intercantonale e internazionale, Bellinzona 1995, p. 166; inoltre sentenza CDT n. 80.98.00109 del 27 ottobre 1998 consid. 6.1).

                                         3.4.

                                         3.4.1.

                                         A norma dell'art. 832 cpv. 1 CC, salvo convenzione contraria, in caso di alienazione totale del fondo ipotecato i vincoli del debitore e del fondo rimangono invariati. In altre parole, il trasferimento della proprietà – quale che sia la sua causa giuridica (vendita, donazione, successione o assegnazione ex art. 60 CP) – non ha alcun effetto sul credito garantito né sul diritto di pegno. Ne segue che, se l’alienante era nel medesimo tempo debitore del debito garantito dal fondo, egli perde la proprietà del pegno ma conserva il debito; quanto al diritto di pegno, dato il suo carattere reale, esso rimane vincolato al fondo. Ciò conduce ad una dissociazione delle qualità di proprietario del pegno e debitore del debito garantito (DTF 132 III 166, con riferimento a: Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3a ed., Berna 2003, n. 2819 e 2821). Il diritto di pegno esistente continua pertanto a sussistere e acquista il carattere di pegno di terzi (“Drittpfand”; cfr. Fasel, in: Breitschmid/Jungo [a cura di], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht – Sachenrecht, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 4 ad art. 832 CC, p. 610).

                                         3.4.2.

                                         Nel caso però in cui il nuovo proprietario si sia assunto di pagare il debito ipotecario, il primo debitore è liberato, se il creditore non gli dichiara per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato (art. 832 cpv. 2 CC).

                                         Affinché le parti contraenti evitino che sorga un pegno di terzi, si richiede tuttavia la conclusione di due contratti:

·        l’assunzione di debito interna, cioè la promessa del nuovo debitore di liberare il precedente, che deve avvenire nella stessa forma richiesta per l’atto con cui si trasferisce la proprietà;

·        l’assunzione di debito esterna, cioè l’accordo tra il nuovo debitore ed il creditore, che si svolge secondo le regole definite agli articoli 832 ss. CC.

                                         Quella prevista dall’art. 832 cpv. 2 CC è un’assunzione di debito privativa (liberatoria), in virtù della quale il nuovo proprietario subentra al precedente. Poiché però si tratta di diritto dispositivo, le parti – cioè il debitore originario e l’acquirente nell’ambito dell’assunzione di debito interna – possono anche convenire che il nuovo proprietario risponda per il debito insieme al debitore originario. Il nuovo debitore si aggiunge cioè al precedente (assunzione di debito cumulativa). In tal caso, non occorre l’accordo del creditore, poiché la sua posizione non è indebolita ma rafforzata. Quando si verifica un’assunzione di debito in occasione di un’alienazione immobiliare, un’assunzione cumulativa non può tuttavia essere presunta (cfr. Zogg, in: Geiser/Wolf [a cura di], Basler Kommentar – Zivilgesetzbuch II, 6a ed., Basilea 2019, n. 13 ad art. 832 CC, p. 1917).

                                         3.5.

                                         Per verificare se la donataria avesse effettivamente assunto il debito ipotecario, gravante l’immobile donato, e la donante ne fosse stata liberata, l’Ufficio imposte di successione e donazione si è rivolto alle contraenti, invitandole a produrre il contratto mediante in quale era stata convenuta l’assunzione di debito esterna. Come ricordato, le ricorrenti non hanno prodotto un contratto di questa natura, in quanto non era mai stato concluso. Nell’atto pubblico, del resto, dopo che il notaio aveva informato le parti “sul contenuto degli art. 832 e segg., segnatamente dell’art. 834 CC”, è stato precisato che non veniva “dato obbligo al Notaio di informare l’Istituto di credito”.

                                         La sola documentazione che le insorgenti hanno prodotto, dando seguito alla richiesta dell’autorità fiscale, sono il contratto di “ipoteca fissa” ‑ stipulato nel 2012 e che menziona tre mutuatari ‑ e una dichiarazione del 23 agosto 2018 dell’istituto mutuante, che conferma l’esistenza di un debito solidale di __________, RI 1 e RI 2. La nuora era quindi già da tempo debitrice solidale con il marito e la suocera, come si evince dai contratti di ipoteca fissa UBS presentati. Infatti, i mutuatari, responsabili solidalmente nei confronti dell’istituto di credito, erano __________, __________ e RI 1 fin dal 2012, anno di acquisto dei beni oggetto del presente ricorso (v. ric., all. 4).

                                         3.6.

                                         3.6.1.

                                         Ora, ci si chiede se per liberare la suocera dal debito ipotecario, la nuora avrebbe dovuto assumersi nuovamente un debito di cui era già condebitrice.

                                         3.6.2.

                                         La legge distingue, a tale riguardo, tra il rapporto esterno, cioè quello fra i debitori solidali e il creditore, da una parte, e il rapporto interno, cioè quello fra i condebitori solidali, dall’altra.

                                         Per quanto concerne il rapporto esterno, il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO). Tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l’intiera obbligazione (art. 144 cpv. 2 CO). Se un debitore solidale adempie il debito, sono liberati anche gli altri debitori (art. 147 cpv. 1 CO).

                                         In relazione al rapporto interno, ove non risulti il contrario dal rapporto giuridico esistente fra i debitori solidali, il pagamento fatto al creditore si divide in parti eguali fra i medesimi (art. 148 cpv. 1 CO; “par tête”/“Haftung nach Köpfen”; cfr. Romy, in: Thévenoz/Werro [a cura di], Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-529 CO, 2a ed., Basilea 2012, p. 1088 s., n. 2 s. ad art. 148 CO; Graber, in: Honsell/Vogt/Wiegand [a cura di], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 6a ed., Basilea 2015, p. 823, n. 2 ad art. 148 CO). Questa disposizione si applica quando tra i condebitori non vi è un’altra chiave di ripartizione, decisa in anticipo per convenzione (“règles conventionnelles préalables”) o imposta dall’ordinamento legale (ripartizione interna della solidarietà). Il debitore che vuole avvalersi di una ripartizione interna differente da quella regolata dall’art. 148 cpv. 1 CO deve apportarne la prova (cfr. Romy, op. cit., p. 1088 s., n. 2 s. ad art. 148 CO; Graber, op. cit., p. 823, n. 3 ad art. 148 CO).

                                         Al debitore solidale che avesse pagato più della sua parte, spetta il regresso verso i condebitori per l’importo pagato in più (art. 148 cpv. 2 CO). Il debitore solidale cui spetta il regresso subentra in tutte le ragioni del creditore fino a concorrenza di quanto gli ha pagato (art. 149 cpv. 1 CO).

                                         3.6.3.

                                         Nel caso che ci occupa, fin dal 2012 tra i tre mutuatari esiste un rapporto di solidarietà nei confronti dalla banca creditrice. Come già prima della donazione, l’istituto finanziatore può pertanto esigere il pagamento degli interessi da tutti e tre i debitori solidali oppure da uno solo di essi, come previsto dall’art. 144 cpv. 1 CO.

                                         Per quanto riguarda i rapporti interni, non si può ignorare quanto pattuito con il contratto di donazione. La nuora, donataria, ha infatti dichiarato “di subingredire” e di “assume[rsi] a titolo esclusivo, a completa liberazione della donante, nel debito ipotecario professato da quest’ultima di attuali CHF 703'150.- (settecentotremilacentocinquanta), professato dalla donante e da __________ nei confronti di __________ e garantiti dai titoli suddetti, a partire dall’iscrizione del trapasso di proprietà a registro fondiario”. Dal tenore dell’accordo in questione, aldilà della sintassi incerta, si può ritenere che la donataria sia subentrata alla donante nel debito esistente nei confronti dell’__________. Il riferimento al debito ipotecario esistente, “professato dalla donante e da __________”, è chiaramente in contrasto con le risultanze del contratto di mutuo ipotecario in essere, se si pensa al rapporto esterno, ma può assumere un altro significato, se posto in relazione con i rapporti interni fra i debitori: prima della donazione, la ripartizione interna del debito prevedeva una responsabilità dei soli proprietari, cioè madre (__________) e figlio (__________), mentre, dopo la cessione, la responsabilità è passata ai nuovi proprietari, cioè lo stesso __________ e sua moglie __________.

                                         Certo, la ripartizione interna appena descritta appare difficile da conciliare con il tenore del contratto di mutuo ipotecario concluso con la banca. Mentre infatti, internamente, il debito è sempre stato suddiviso fra due persone, esternamente vi è, prima e dopo, un terzo debitore solidale. La spiegazione fornita dalle ricorrenti, secondo cui “la banca creditrice non ha voluto modificare i contratti, considerato che sono stati conclusi con una durata determinata” è plausibile. Trattandosi di un contratto di mutuo fisso, una sua modifica su richiesta dei mutuatari avrebbe verosimilmente comportato l’obbligo di pagare un’indennità per rescissione anticipata.

                                         3.6.4.

                                         Tornando alla decisione dell’autorità di tassazione, è innegabile che nel caso in esame non sia stata provata l’assunzione del debito ipotecario da parte della donataria, con contestuale liberazione della donante, perlomeno nei confronti della banca creditrice. Come già ricordato, nel rogito, il notaio “ha informato le parti sul contenuto degli art. 832 e segg., segnatamente dell’art. 834 CC”, ma le contraenti lo hanno poi esonerato dall’obbligo “di informare l’Istituto di credito”.

                                         In considerazione dell’esistenza, prima e dopo la donazione, di tre debitori solidali, l’importanza dell’assunzione di debito esterna deve tuttavia essere relativizzata. Proprio perché la donataria, nuora della donante, era già precedentemente debitrice solidale nei confronti della banca, non era necessario che la banca manifestasse il suo consenso. Come già ricordato, del resto, quando l’assunzione di debito non è privativa ma cumulativa, perché il nuovo debitore si aggiunge al precedente, non è neppure richiesto l’accordo del creditore, la cui posizione non è indebolita ma rafforzata (v. supra, consid. 2.4.2). Nel caso in discussione, non vi è l’aggiunta di un debitore a quello esistente, ma rimangono tuttavia debitrici solidali la donante e la donataria.

                                         In queste circostanze, dovendo assoggettare all’imposta di donazione l’effettivo arricchimento di cui ha beneficiato la donataria, appare punitivo negare la deduzione del debito ipotecario gravante la quota di comproprietà donata, solo per il fatto che la banca creditrice non ha accettato l’assunzione del debito da parte della donataria. Quest’ultima era infatti già debitrice solidale, nei confronti della banca, e con la donazione si è assunta il debito anche nei rapporti interni, liberando la donante. In virtù dell’accordo inserito nell’atto di donazione, la donante avrebbe d’altronde un diritto di regresso nei confronti della donataria, secondo l’art. 148 CO, qualora la banca pretendesse da lei il pagamento degli interessi passivi (v. supra, consid. 2.6.2).

                                         3.7.

                                         La conclusione dell’Ufficio imposte di successione e donazione, che ha ritenuto non provata l’assunzione del debito da parte della donataria, non può pertanto essere condivisa.

                                         Dovendo determinare l’ammontare della donazione imponibile, dal valore di stima ufficiale della quota di comproprietà dell’immobile deve essere dedotta la metà del debito ipotecario gravante il bene donato. La donataria era, prima e dopo la cessione, debitrice solidale nei confronti della banca creditrice e, nei rapporti interni, si è assunta la metà del debito, liberando contestualmente la donante. Si deve pertanto ammettere che l’arricchimento di cui ha beneficiato la donataria è pari alla differenza fra il valore di stima ufficiale della quota di comproprietà ricevuta e la metà del debito ipotecario esistente al momento del trapasso.

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Alle ricorrenti è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 aprile 2019 è riformata nel senso che, nel calcolo della donazione imponibile, è dedotto il debito di fr. 351'575.–, assunto dalla donataria.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.– per ripetibili.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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