Incarti n. 80.2019.147 80.2019.148
Lugano 18 novembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 19 aprile 2019 contro la decisione del 27 marzo 2019 in materia di IC-IFD 2017.
Fatti
A. RI 1, nata il __________, celibe, è domiciliata a ____________________ dal 15 maggio 2013. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2017, presentata il 28 settembre 2018, la contribuente dichiarava di non aver alcun reddito e nessuna sostanza; la sola spesa dichiarata era il canone di locazione di complessivi fr. 12'000.-.
B. Con decisione datata 5 dicembre 2018, l’Ufficio di tassazione di RS 1 (in seguito UT) notificava alla contribuente la decisione di tassazione IC/IFD per il periodo fiscale 2017, commisurando il reddito dell’attività lucrativa indipendente, come pure il reddito imponibile, in fr. 33'000.- per l’IC e l’IFD, mentre la sostanza, a causa dei debiti privati della contribuente, era pari a fr. 0.-.
C. Il 3 dicembre 2018 RI 1 inoltrava tempestivo reclamo contro la suddetta decisione, spiegando di non aver svolto alcuna attività indipendente nel corso dell’anno 2017 e quindi di non aver percepito alcun reddito.
In data 27 marzo 2019 l’Autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo il reddito dell’attività lucrativa indipendente a fr. 11'750.– e aggiungendo “altri redditi” per fr. 16'900.–, sicché il reddito imponibile ammontava a fr. 28'600.–. L’UT motivava la sua decisione come segue:
Reclamo parzialmente ammesso rivalutando l’utile aziendale in chf 11'750 relativo alla provvigione immobiliare incassata nel 2017 e recuperando l’ammanco di dispendio come reddito d’altra fonte in applicazione dei minimi vitali esistenziali dedotti dal diritto esecutivo AVS in vigore attualmente.
D. Con tempestivo ricorso datato 18/23 aprile 2019, la contribuente impugna la decisione su reclamo. In particolare la ricorrente censura la ripresa di fr. 16'900.- come “altri redditi”, ritenuto che non ha percepito alcun reddito durante il 2017 oltre alla provvigione di fr. 11'750.-.
E. Nelle sue osservazioni del 15/16 maggio 2019, l’UT riassume brevemente i fatti e spiega:
All’interno dell’incarto fiscale è […] presente la comprova che, come nel pregresso, la contribuente avrebbe incassato una provvigione di CHF 11'750.- relativa ad una vendita immobiliare avvenuta durante il 2017, qualificabile come reddito d’attività indipendente. Inoltre la contribuente risulta detentrice […] di 20 quote della __________, società posta in liquidazione.
Appare subito chiaro che la contribuente, considerando l’affitto pagato in ragione di CHF 12'000.-, non possa aver fatto fronte al proprio sostentamento unicamente con la provvigione incassata (benché non dichiarata).
In mancanza di qualsivoglia elemento atto a determinare con precisione la capacità contributiva della contribuente, il tassatore di prima istanza ha ritenuto opportuno, una volta allestito il calcolo entrate/uscite con gli unici dati reperiti, imporre a titolo di attività lucrativa indipendente la cifra di CHF 33’000.-, considerata anche l’insufficienza di disponibilità finanziaria.
In seguito al reclamo inoltrato dalla contribuente, a mezzo del quale la stessa si limita ad indicare che durante il 2017 la stessa non avrebbe svolto “…nessuna attività indipendente e non ho nessun reddito” l’autorità fiscale ha ritenuto d’imporre a titolo d’attività indipendente unicamente la provvigione relativa alla vendita, recuperando l’ammanco di disponibilità finanziaria (ridotto rispetto alla prima istanza conto tenuto dei minimi vitali ai sensi del diritto esecutivo) con l’esposizione di un reddito d’altra fonte pari a CHF 16'900.-.
Considerando quanto precede, nonché il fatto che la contribuente abbia alle spalle una situazione fiscale fatta di tassazioni d’ufficio (a partire almeno dal 2013), di dichiarazioni d’imposta compilate sommariamente e senza giustificativi, ma soprattutto di mancata collaborazione con l’autorità fiscale […], la decisione dopo reclamo appare corretta, se non addirittura generosa visto che riduce l’ammanco di disponibilità finanziaria, rilevato l’apprezzamento basandosi su tutti i dati disponibili e aggiungendo le spese private ed il tenore di vita, senza che la contribuente apporti alcuna prova con il proprio reclamo.
Come già sottolineato da questa Camera, l’autorità fiscale quando procede alla stima coscienziosa non è obbligata a scegliere la soluzione più favorevole al contribuente. Si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili.
Diritto
1. 1.1.
Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT, che secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).
2. Nel caso che qui ci occupa, RI 1 ha presentato la dichiarazione fiscale 2017, dichiarando solo spese (fr. 12'000.- di affitto), nessuna entrata e nessuna sostanza.
Risulta chiaro che tale dichiarazione non può essere considerata completa. Pertanto l’UT, ricostruendo le entrate e le uscite della contribuente ha stimato che nel periodo fiscale 2017 la ricorrente ha percepito altri redditi per un totale di fr. 33'000.-.
Nella decisione su reclamo, dopo aver preso atto del pagamento di una provvigione a favore della ricorrente, grazie ad un controllo incrociato con un altro incarto fiscale, l’UT ha ridotto il reddito imponibile, circoscrivendo il reddito dell’attività lucrativa indipendente alla sola provvigione non dichiarata (fr. 11'750.-) e attribuendo alla contribuente altri redditi nella misura di fr. 16'900.-, per tener conto del minimo vitale. RI 1 impugna la decisione, ritenendola errata e non conforme alla sua situazione finanziaria e dichiara di non aver percepito alcun reddito durante il periodo fiscale 2017, eccezione fatta della provvigione di fr. 11'750.-.
3. 3.1.
Pur ritenendo che la dichiarazione presentata dal contribuente non fosse completa, l’autorità ha rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte dalla contribuente (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Con decisione del 5 dicembre 2018 ha infatti notificato a RS 1 una tassazione ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n. 2A.561/2005 consid. 3).
3.2.
La contribuente deve essere tassata, nella misura del possibile, secondo la sua capacità contributiva reale. L’autorità di tassazione, chiamata a valutare d’ufficio il reddito imponibile di un contribuente deve tener conto, secondo il suo apprezzamento, di tutti i dati disponibili al momento di prendere la sua decisione. Non si può esigere dall’autorità fiscale che effettui inchieste oppure proceda a dei chiarimenti troppo dettagliati, in particolar modo quando non dispone di elementi probatori. Quando le uniche indicazioni verificabili si basano sull’evoluzione della situazione della sostanza, l’autorità fiscale può basarsi sulla differenza tra lo stato della sostanza all’inizio e alla fine del periodo fiscale e aggiungere le spese private ed il tenore di vita stimati alla cifra così ottenuta per determinare il reddito imponibile (sentenza TF inc. 2A.442/2001 del 19.6.2002 consid. 2.1.).
3.3.
Nel calcolo delle entrate e delle uscite, intrapreso dall’UT, dopo il reclamo, l’autorità fiscale ha accertato le seguenti “uscite” per il 2017:
Affitto fr. 12'000.-
IC+IFD fr. 1'239.-
Imposta comunale (stima) fr. 1'000.-
Totale delle uscite fr. 14'239.-
Per quanto concerne le entrate, l’UT ha indicato:
Reddito da att. indipendente
(provvigione quale mandatario indipendente) fr. 11'750.-
Totale delle entrate fr. 11'750.-
3.4.
3.4.1.
Secondo la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF, consultabile anche sul sito internet http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/) per il debitore che vive da solo l’importo base mensile è di fr. 1'200.-.
3.4.2.
Ora, volendo sommare la differenza tra le entrate e le uscite indicate, che ammonta a fr. 2'489.-, all’importo di base del minimo vitale per 12 mesi, ossia fr. 14'400.- (12 x fr. 1'200.-), si giunge alla cifra di fr. 16’900.-. Questo importo coincide con quello che risulta dal calcolo allestito dall’UT, che ha quantificato gli “altri redditi” in fr. 16’900.-.
Secondo la giurisprudenza, peraltro, l’autorità fiscale, quando procede alla stima coscienziosa, non è obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b).
Nella fattispecie, la contribuente, non ha neppure cercato di spiegare come abbia fatto fronte al proprio mantenimento, per esempio contraendo debiti o consumando capitali. Anche in sede di ricorso RI 1 si è limitata ad affermare di non aver avuto alcun altro reddito, rispetto a quello indicato nella decisione impugnata, che peraltro non aveva neppure dichiarato.
3.5.
Ne discende che l’UT ha sicuramente agito, nel determinare la situazione fiscale della qui ricorrente, in maniera prudente e seguendo la coscienza professionale che s’impone in casi simili.
Da parte sua, la contribuente non ha per contro prodotto alcuna prova o giustificazione, violando così il suo dovere di collaborazione.
4. Il ricorso è respinto. Le tasse di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Copia per conoscenza a:
Municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: