Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 10.08.2020 80.2019.136

August 10, 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,530 words·~18 min·3

Summary

Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, danno alla salute cagionato dal servizio militare, non infortunio durante il congedo dopo rientro a domicilio

Full text

Incarto n. 80.2019.136

Lugano 10 agosto 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 15 aprile 2019 contro la decisione del 9 aprile 2019 in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare.

Fatti

                                  A.   RI 1, classe 1996, non ha portato a termine la scuola reclute, in quanto il 20 agosto 2016 tra le ore 17:30 e le 18:00 a __________ ha subito un infortunio, durante il proprio congedo, e meglio “stava piovendo mentre scendendo le scale ho messo il piede destro in posizione sbagliata, e così facendo sono scivolato ed ho urtato il ginocchio destro” (cfr. copia certificato d’infortunio del 7.10.2016). In base alle indicazioni fornite dai questionari del 17.01.2017 e del 14.12.2017 del Servizio medico militare, a seguito dell’infortunio, RI 1 è stato dispensato dal servizio e poi, con dichiarazione 20.09.2018, è stato dichiarato inabile al servizio.

                                  B.   Con distinte decisioni di tassazione datate 4 marzo 2019 concernenti gli anni 2016 e 2017, il Servizio della tassa militare gli ha notificato la tassa di esenzione di fr. 360.- per l’anno di assoggettamento 2016 e di fr. 467.10 per l’anno di assoggettamento 2017.

                                         Il contribuente ha impugnato le suddette decisioni, con reclamo del 18 marzo 2019, per il tramite del dr. med. __________, contestando l’assoggettamento alla tassa militare in quanto “l’infortunio di cui il sig. RI 1 ha sofferto si è verificato nell’esercizio delle sue funzioni durante il servizio militare”. A suo avviso, la sua inabilità al servizio conseguente al trauma al ginocchio doveva considerarsi come “infortunio professionale”.

                                  C.   Il Servizio della tassa militare respingeva il reclamo, con decisione del 9 aprile 2019, così motivata:

                                         “Il servizio medico dell’esercito al quale abbiamo sottoposto il suo caso ci ha riconfermato che l’incidente che non le ha consentito di terminare la Scuola reclute nel corso del 2016 è avvenuto in Ticino durante un congedo.

                                         Ne consegue che un’esenzione dal pagamento della tassa ai sensi dell’art. 4.1 lett. b) della LTEO non può essere presa in considerazione.

                                         Le tasse emesse sono quindi corrette e vanno confermate, il reclamo è di conseguenza respinto.”

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si limita a contestare nuovamente l’assoggettamento, per gli anni 2016 e 2017, alla tassa militare, defindendo “non sufficiente” la motivazione della decisione.

                                         Con scritto raccomandato del 17 aprile 2019 all’attenzione del ricorrente, questa Camera gli ha attribuito un termine di dieci gionri per presentare un ricorso conforme ai requisiti di legge, che contenesse cioè almeno una concisa esposizione dei fatti a sostegno, l’indicazione dei mezzi di prova, una breve motivazione e le proposte del ricorrente.

                                         Con risposta del 23 aprile 2019, il ricorrente ha inviato a questa Camera la lettera d’uscita del 22 febbraio 2017 dell’Ospedale Regionale di __________, lo schema terapeutico avente medesima data, nonché il referto radiologico sempre del medesimo Ospedale del 17 gennaio 2017.

                                  E.   Con missiva del 29 aprile 2019, l’Amministrazione federale delle contribuzioni, tassa d’esenzione dall’obbligo militare, comunicava di non aver osservazioni supplementari rispetto a quanto avrebbe comunicato il Servizio della tassa militare con le proprie osservazioni.

                                  F.   Con osservazioni del 6 maggio 2019, il Servizio della tassa militare ha trasmesso gli atti del procedimento e ha preso posizione come segue:

                                         Il nostro Servizio, come previsto da prassi interna, quando si presenta il caso di un milite che interrompe il servizio a seguito di problemi medici si informa sia presso l’Assicurazione militare (SUVA) sia presso il Servizio medico dell’Esercito per verificare l’esistenza di eventuali motivi d’esonero dal pagamento della tassa ai sensi dell’art. 4.1 lett. b) della LTEO.

                                         In questo caso le richieste sono state più di una e nel corso del mese di settembre 2018 il Dr. __________ ha stabilito, in base alla documentazione medica in suo possesso, che il danno alla salute del sig. RI 1 non era da ricondurre al servizio militare, ragione per la quale sono state emesse le decisioni contestate.

                                         Il reclamo presentato e poi respinto verteva sul fatto che l’infortunio subito dal sig. RI 1 fosse accaduto durante il Servizio militare e quindi che lo stesso doveva beneficiare dell’esonero ai sensi dell’art. 4.1 lett. b) della LTEO.    

                                         La nostra decisione è stata presa in base alle indicazioni del Servizio medico dell’esercito e di quanto risultava nel certificato d’infortunio (all. B1) allestito dal sig. RI 1 il 7 ottobre 2016.

                                         In realtà anche la documentazione medica allegata al ricorso non porta elementi che confermino la tesi che i problemi fisici siano da ricondurre al Servizio militare: si fa riferimento ad una generica caduta dalle scale nel mese di agosto 2016. Da sottolineare inoltre che non risulta alcun invio della documentazione medica all’Assicurazione militare ciò che avvalora il fatto che non vi sia un nesso fra l’infortunio ed il servizio militare.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 31 cpv. 1 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO; RS 661), la decisione su reclamo può essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso. È applicabile, per analogia, l’articolo 30 capoversi 2, 3 e 4.

                                         L’art. 30 cpv. 2 LTEO prevede che il reclamo contenga delle conclusioni precise e indichi i fatti sui quali è fondato.

                                         1.2.

                                         La ricevibilità del ricorso del contribuente è perlomeno dubbia. Nel suo scritto del 15 aprile 2019, si è infatti limitato a dichiarare di non essere “d’accordo” con la decisione dopo reclamo, non ritenendo “sufficiente la […] motivazione” della stessa.

                                         Con lettera del 17 aprile 2019, la Camera di diritto tributario gli ha conseguentemente attribuito un termine di dieci giorni per presentare un ricorso motivato, avvertendolo che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile. Per tutta risposta l’insorgente ha inviato alla Camera la copia di tre scritti dell’Ospedale Regionale di __________, relativi a un’artroscopia e una radiografia cui è stato sottoposto al ginocchio destro nei mesi di gennaio e febbraio del 2017.

                                         Nella misura in cui il ricorrente lamenta una carente motivazione della decisione impugnata, il ricorso potrebbe anche essere ritenuto ricevibile. La questione non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita, in quanto il ricorso si rivela infondato anche nel merito.

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 30 cpv. 4 LTEO richiede che la decisione sul reclamo sia essere motivata e che indichi i rimedi di diritto.

                                         Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).

                                         L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).

                                         Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; 107 Ia 248, cons. 3a; 105 Ib 248/9, cons. 2a; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249). La motivazione deve in altri termini consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

                                         2.2.

                                         Nella fattispecie, con il suo reclamo, il contribuente aveva sostenuto di aver subito l’infortunio “nell’esercizio delle sue funzioni durante il servizio militare”. Nella decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha argomentato di aver sottoposto il caso al servizio medico dell’esercito, che ha “riconfermato che l’incidente… è avvenuto in Ticino durante un congedo”, sicché “un’esenzione dal pagamento della tassa ai sensi dell’art. 4.1 lett. b) della LTEO non può essere presa in considerazione”.

                                         Per quanto succinta, la motivazione soddisfa i requisiti per essere ritenuta conforme agli articoli 30 cpv. 4 LTEO e 29 Cost.

                                         Come si vedrà, anche nel merito la decisione impugnata appare legittima.

                                   3.   3.1.

                                         Giusta l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile.

                                         Chi invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla LTEO.

                                         3.2.

                                         Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la tassa d’esenzione rappresenta un contributo sostitutivo, dovuto in luogo di una prestazione in natura quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio militare o civile (sentenza TF n. 2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 p. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, p. 46).

                                         3.3.

                                         La durata di riscossione si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio. In virtù dell’art. 3 cpv. 1 LTEO l’assoggettamento alla tassa comincia all’inizio dell’anno in cui l’assoggettato agli obblighi militari compie 20 anni. Per gli assoggettati agli obblighi militari incorporati in una formazione dell’esercito o soggetti all’obbligo di prestare servizio civile, l’assoggettamento termina al più tardi alla fine dell’anno nel quale compiono 34 anni (art. 3 cpv. 2 lett. b LTEO nella versione in vigore fino al 31.12.2018).

                                   4.   4.1.

                                         Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO).

                                         4.2.

                                         I casi per i quali, nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono invece previsti dall’art. 4 LTEO. Per quanto qui di interesse, è in particolare esentato dalla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso (art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO).

                                         A differenza di quanto vale per i casi previsti dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater LTEO, l’esonero di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO non è subordinato all’esistenza di una menomazione notevole, bensì di un danno alla salute. Grave o lieve che sia, per portare all’esonero il danno in questione deve però avere le sue cause nel servizio militare o civile e comportare un’inabilità temporanea o definitiva al servizio stesso. Diversamente ai motivi d’esonero regolati dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater LTEO, che hanno altri fini (DTF 124 II 241 consid. 4), quello in discussione si basa in effetti sull’idea che il danno subito costituisca un sacrificio che già compensa il non dovere più prestare servizio (decisione TF n. 2A.64/1999 del 2 maggio 2000 consid. 1b; Koebel, Die Befreiung vom Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch Militärdienst, in: ASA 44 pag. 224 segg.; Walti, op. cit., pag. 88 segg.).

                                         4.3.

                                         Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la legge esige quindi un nesso di causalità naturale ed adeguata tra l’affezione alla salute ed il servizio prestato.

                                         Un simile nesso è adempiuto sia che il servizio abbia causato al milite un’infermità, sia che abbia aggravato in maniera sensibile e durevole un’infermità preesistente sia ancora che abbia causato o aggravato un pericolo di ricaduta di un’infermità preesistente. L’esonero dal pagamento non è invece più giustificato dal momento in cui lo stato di salute antecedente al servizio è ristabilito, ovvero dal momento in cui l’attuale affezione alla salute sarebbe stata la medesima anche senza il servizio prestato (art. 2 cpv. 2 OTEO; cfr. anche decisione TF n. 2A.464/2001 del 18 febbraio 2002).

                                   5.   5.1.

                                         Venendo alla fattispecie in esame, il Servizio della tassa militare ha negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguata tra il servizio militare e la lesione del menisco subita dal contribuente, argomentando che la caduta dalle scale nel corso del 2016 fosse avvenuta nel Cantone Ticino durante un congedo e pertanto non riconducibile al servizio militare. Di parere contrario, invece, il ricorrente, che come detto si è limitato a produrre dei documenti provenienti dall’ospedale che lo ha avuto in cura per la lesione al ginocchio.

                                         5.2.

                                         Secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                         Nello specifico ambito della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, spetta alle autorità cantonali di tassazione stabilire d’ufficio, se necessario rivolgendosi a periti, l’esistenza di un rapporto di causalità naturale tra il servizio militare e l’affezione di cui soffre l’interessato. Ancora recentemente, la giurisprudenza federale ha infatti precisato che il principio della ripartizione oggettiva dell’onere della prova si pone unicamente laddove l’autorità fiscale ha esperito tutte le indagini necessarie e malgrado ciò la fattispecie o alcuni elementi di essa non possano essere ricostruiti, di modo che sussista un’incertezza anche dopo la chiusura dell’istruttoria. Solo in tal caso, il nesso di causalità tra servizio militare e danno alla salute deve essere provato – o perlomeno reso verosimile – da colui che se ne prevale (decisione TF n. 2C_190/2007 del 23 ottobre 2007; cfr. anche DTF 122 II 397).

                                         5.3.

                                         Così come stabilito dall’art. 47 del Regolamento di servizio dell’esercito svizzero (RS 510.107.0), il servizio militare si compone del tempo di lavoro, del riposo e del tempo libero.

                                         Non tutto il tempo libero è però considerato servizio militare: ai sensi della legislazione federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, per esempio, è ancora reputato servizio militare il tragitto di andata e di ritorno dal luogo di licenziamento al luogo di domicilio, non invece il tempo trascorso durante un congedo generale (DTF 80 I 355; cfr. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, p. 89; Köbel, Die Befreiung vom Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch Militärdienst, in: ASA 44 p. 227), definito dall’art. 37 dell’ordinanza federale concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM, RS 512.21) come il tempo libero, della durata di più di una giornata, ordinato per la maggior parte dei militari che assolvono un servizio d’istruzione.

                                         Anche le Istruzioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) concernenti l’esenzione dalla tassa per danni cagionati alla salute dal servizio militare o civile rilevano che, secondo la prassi e la giurisprudenza (DTF 80 I 355) sono considerati servizio militare anche il tempo libero quotidiano durante il servizio e l’itinerario diretto tra il domicilio e il luogo d’entrata in servizio o il luogo di licenziamento. Il tempo non impiegato per il tragitto durante il congedo non rientra invece nella definizione di servizio ai sensi della legge e l’esenzione dalla tassa è quindi esclusa (cfr. Istruzioni citate, cap. 2.2., n. 6).

                                         5.4.

                                         Tornando al caso in esame, il Servizio della tassa militare si è rivolto all’Assicurazione militare (SUVA) e al Servizio medico militare, per valutare se fossero dati i presupposti per l’esenzione del ricorrente dal pagamento della tassa secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO.

                                         Mentre l’Assicurazione militare si è limitata a dichiarare di non essere a conoscenza del motivo di inabilità/licenziamento di non poter conseguentemente fare alcuna proposta (scritti del 10.1.2017 e del 3.10.2017), il Servizio medico militare ha per contro ritornato tre questionari compilati, in seguito alle richieste del Servizio della tassa militare del 2 gennaio 2017, del 21 settembre 2017 e del 14 settembre 2018. Nel primo formulario, ritornato il 17 gennaio 2017, il Servizio medico militare ha affermato che “può essere valutato solo dopo la scadenza della dispensazione (30.06.2017), cioè circa in agosto/settembre 2017”. Con successiva dichiarazione del 14 dicembre 2017 ha osservato che “dispensazione prolungata (marzo 2018) à valutazione da maggio 2018 in poi”. Infine, nel questionario inoltrato il 20 settembre 2018, il medico che ha firmato il documento ha crociato la variante 4 così formulata:

                                         “La persona summenzionata presentava un’infermità già prima di entrare in servizio (infermità estranea al servizio). Questa infermità non è stata provocata dal servizio militare o civile né tanto meno aggravata.”

                                         Anche dal certificato dell’infortunio, compilato in data 7 ottobre 2016 dallo stesso ricorrente, è possibile desumere che l’infortunio si è verificato a __________ sabato 20 agosto 2016 fra le ore 17.30 e le 18.00, quando egli “si trovava in congedo”. A quest’ultimo riguardo, ha precisato che era in congedo dalle 8:30 del sabato 20 agosto 2016 fino alle ore 23:00 del giorno seguente, ovvero domenica 21 agosto 2016. Descrivendo l’andamento dei fatti, ha dichiarato che stava scendendo le scale “per andare alla macchina”, fra le ore 17:30 e le ore 18:00 e che “stava piovendo”.

                                         5.5.

                                         Sulla base della documentazione agli atti, in particolare proprio di quanto dichiarato dal ricorrente nel certificato d’infortunio del 7.10.2016, l’incidente è accaduto nella serata di sabato 20.8.2016 (tra le ore 17.30 e le ore 18.00) a Locarno, durante un congedo, che era iniziato il giorno stesso alle 8.30.

                                         Pertanto, si impone la conclusione che, nel momento in cui è accaduto l’infortunio, egli non stava svolgendo alcun servizio militare. In base alla cronologia fornita dallo stesso insorgente, l’infortunio è avvenuto durante il “tempo non impiegato per il tragitto durante il congedo”, in quanto neppure egli stesso pretende che all’ora del sinistro stesse ancora percorrendo il tragitto per rientrare al domicilio.

                                         Ne consegue che l’esenzione dalla tassa è esclusa, non sussistendo un nesso di causalità naturale ed adeguata tra l’infortunio e il servizio militare. Del resto, neppure con il ricorso il contribuente sostiene una diversa versione dei fatti. Neppure la documentazione prodotta in sede ricorsuale mette in discussione le conclusioni appena indicate. Il referto radiologico del 17.1.2017 e la lettera d’uscita del 22.2.2017, rilasciati dall’Ospedale Regionale di Locarno, infatti, attestano unicamente che il paziente si è sottoposto a risonanza magnetica, per il persistere di un dolore insorto in seguito a “una caduta dalle scale in agosto”, e che gli è stata diagnosticata una rottura del menisco mediale del ginocchio destro, per la quale è stato poi sottoposto ad artroscopia con meniscectomia parziale mediale. Come già ricordato, nel suo ricorso il contribuente non spiega quali conclusioni dovrebbero essere tratte dai documenti in questione, non avendo mai presentato una motivazione del proprio gravame.

                                   6.   6.1.

                                         Il ricorso è conseguentemente respinto, nella misura in cui è ricevibile.

                                         6.2.

                                         Secondo l’art. 31 cpv. 2 LTEO, le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico, di regola, della parte soccombente. Il cpv. 2bis precisa poi che l’ammontare delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili è stabilito secondo il diritto cantonale.

                                         Nel Canton Ticino, l’art. 7 del regolamento per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare si limita a designare la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello quale commissione di ricorso. Malgrado il tenore dell’art. 31 cpv. 2bis LTEO, non sono invece previste disposizioni sulle spese processuali e ripetibili. In ogni caso, sia che si faccia riferimento alla procedura amministrativa cantonale (art. 47 e 49 LPAmm) oppure alla procedura amministrativa federale (art. 63 e 64 PA), l’autorità di ricorso può applicare una tassa di decisione e di cancelleria e, se ammette il gravame in tutto o in parte, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese necessarie causate dalla controversia.

                                         6.3.

                                         Nella fattispecie, visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 32 cpv. 2 e 2bis LTEO

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-

.

1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna    

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2019.136 — Ticino Camera di diritto tributario 10.08.2020 80.2019.136 — Swissrulings