Incarto n. 80.2018.270
Lugano 31 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi-Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 dicembre 2018 contro la decisione del 12 novembre 2018 in materia di assoggettamento all’imposta cantonale.
Fatti
A. La RI 1 è stata iscritta a Registro di commercio del Canton __________ in data 13.10.2016. La sede della società si trova in __________, __________. Scopo della società è il commercio all’ingrosso di prodotti cosmetici, di apparecchiature mediche, come anche di consulenza nell’ambito della cosmetica. Peraltro, la società si prefigge pure lo scopo di fare consulenza nello sviluppo di siti internet dedicati alla cosmetica, a medici come anche cliniche, come anche l’organizzazione di Workshops ed E-Teaching. La società può inoltre avere filiali. La società può anche essere proprietaria di immobili in Svizzera e all’estero. Presidente del Consiglio di amministrazione è il Dr. __________ cittadino __________; membro del Consiglio di amministrazione è __________, cittadino __________. Entrambi gli amministratori risultavano domiciliati a __________, sino al 30.6.2018 (cfr. banca dati MOVPOP consultata il 7.5.2019).
B. Con decisione pregiudiziale di assoggettamento del 16.4.2018 l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) rivendicava l’assoggettamento illimitato alle imposte sull’utile e sul capitale della RI 1, __________ a partire dal periodo fiscale 2016 (ossia dalla data di costituzione della società). L’RS 1 ricordava che, secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale sulla doppia imposizione intercantonale, la sede civile non è determinante in ambito fiscale, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In questo caso è determinante questo luogo come domicilio fiscale. Nel caso della RI 1 appariva evidente come la sede statutaria della società, ubicata in __________, __________, fosse puramente formale e costituisse pertanto un recapito bucalettere. L’amministrazione effettiva veniva, secondo l’autorità fiscale, esercitata in Ticino, dove erano domiciliati tutti i membri del CdA.
C. Con reclamo 16/30.5.2018, la RI 1, allora rappresentata dall’avv. __________, presentava reclamo contro la decisione di assoggettamento illimitato alle imposte nel Canton Ticino a far tempo dal periodo fiscale 2016. Nel reclamo veniva spiegato come __________ e __________, oltre ad essere amministratori della società (con diritto di firma individuale), erano anche azionisti, ciascuno per il 50% della contribuente. Inoltre erano pure attivi per la società, con un impiego a tempo parziale (percentuale del 50%). Nel gravame veniva inoltre spiegato che la società era attiva nel commercio all’ingrosso di prodotti cosmetici, prevalentemente all’estero ed unicamente in minima parte in Svizzera. Il 79% della cifra d’affari sarebbe stata frutto di vendite in occasione di partecipazioni del dr. __________ a congressi e workshops, tenuti esclusivamente all’estero: “(...) tramite internet disponibile nell’albergo venivano inviate anche le offerte, conferme d’ordine e le fatture risp. consegnate le ricevute che confermano il pagamento del prezzo in contanti (...). Il 79% della cifra d’affari realizzata dalla società è dunque realizzata con clienti all’estero”. RI 1 sosteneva per contro di non essere presente sul mercato ticinese e di non vendere alcun prodotto a clienti nel Canton Ticino. La società precisava di disporre di propri uffici ad __________, contro pagamento di un canone di locazione di fr. 300.-, incluse le spese accessorie. La contabilità sarebbe inoltre tenuta da __________, __________. In merito all’attività svolta dai due membri di direzione, dipendenti anche in misura parziale della società, nel reclamo veniva indicato che, siccome si trattava di un’attività commerciale ridotta, e posto come il Dr. __________ e __________ fossero spesso in viaggio d’affari, l’attività di direzione e di amministrazione non poteva essere chiaramente distinta dall’attività commerciale. Venivano elencati i contratti con alcuni fornitori, tutti sottoscritti all’estero (per esempio a __________ quello con __________, a __________ quello con __________ __________). Nel reclamo si concludeva indicando come non fosse sufficiente, per ritenere che l’amministrazione effettiva della contribuente venga effettuata in Ticino la semplice circostanza che gli amministratori della stessa risiedano in questo Cantone. La contribuente ad __________ dispone di uffici propri mentre non ha analoghi spazi in Ticino. Il personale dipendente svolge la propria attività prevalentemente all’estero, dove vengono conclusi contratti con fornitori e distributori.
D. Con decisione del 12.11.2018 l’UTPG respingeva il reclamo della RI 1. In particolare, l’autorità fiscale rilevava come dagli atti emergeva in maniera chiara che la contribuente non avesse l’amministrazione effettiva nel Canton __________. Gli unici membri della società, con diritto di firma individuale erano il dr. __________ e __________ __________, entrambi residenti, sino al 30.6.2018 nel Canton Ticino, che risultavano pure essere gli unici dipendenti dell’insorgente. In merito agli spazi in locazione ad __________, l’RS 1 rilevava che, contrariamente a quanto indicato nel contratto di locazione, in realtà si trattava di una sublocazione, presso la __________, società che si occupava pure della tenuta della contabilità della RI 1. Il canone di locazione era di fr. 300.- mensili. Il fisco ticinese concludeva pertanto che la reclamante aveva eletto la propria sede statutaria presso la Fiduciaria __________, sottoscrivendo un contratto di sublocazione e versando annualmente la somma di fr. 3'600.-. L’esiguità della pigione corrisposta, oltre ai dettagli contenuti nel contratto di “locazione”, escluderebbero di fatto l’esistenza dell’amministrazione effettiva ad __________. Inoltre, dall’esame delle schede contabili sarebbe emersa invero una presenza costante nel Canton Ticino (movimenti postali, bancari). Nessun organo societario risulterebbe inoltre risiedere nel Canton __________. L’RS 1 concludeva che la RI 1 non era pertanto riuscita a dimostrare alcun legame con quest’ultimo Cantone, se non un mero recapito postale.
E. Con tempestivo ricorso del 10/12.12.2018, poi motivato il 24/27.12.2018, RI 1 si aggrava contro la decisione su reclamo. La ricorrente precisa che il Dr. __________ e __________ non risiedono più in Ticino da fine giugno del 2018, avendo loro trasferito il domicilio ad __________ dal 1.7.2018. Non è pertanto più giustificato l’assoggettamento illimitato alle imposte in Ticino. In particolare la ricorrente indica che dal 1.7.2018 in Ticino non esiste più alcuna attività legata alla società, come neppure nessun domicilio privato né tanto meno degli spazi affittati ad uso commerciale. La ricorrente propone di essere assoggettata illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino sino al 1.7.2018, mentre che, a partire da tale data, venga accertato l’assoggettamento illimitato alle imposte nel Canton __________.
F. Con osservazioni 11.1.2019 al ricorso, l’UTPG chiede che la decisione su reclamo venga integralmente confermata. In particolare l’autorità fiscale ribadisce che, dal contenuto del contratto di locazione prodotto dalla ricorrente, si può facilmente evincere che si è in presenza di una “(...) messa a disposizione di locali presso la suddetta società che, tra l’altro, si occupa della contabilità della ricorrente. (...) l’esiguità del canone di locazione, oltre ai dettagli contenuti nel contratto, escludono di fatto la presenza di un legame stretto e di importanti infrastrutture, in particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria”. Sempre l’RS 1 indica come, dalla disamina degli atti ricevuti per l’esercizio contabile 13.10.2016 – 31.12.2017, non vi è evidenza dell’effettivo pagamento del canone di locazione in questione, nonostante il conto “6000 Geschäftsmiete” indichi l’importo di fr. 4'200.-. Dall’analisi delle schede contabili bancarie e postali si riscontrano pagamenti a favore della __________ i quali sono stati tuttavia registrati sul conto “Buchführung/Beratung”. Sempre dalla disamina delle schede contabili ricevute in sede di reclamo emerge, dai movimenti postali e bancari, una presenza costante nel Canton Ticino e per contro alcuna operazione nel Canton __________. Il fisco rileva pure che l’insorgente ammette nel ricorso il suo assoggettamento illimitato sino al 30.6.2018, data in cui è avvenuto il trasferimento di domicilio degli amministratori, azionisti nonché dipendenti ad __________. In tal senso l’RS 1 rileva pure: “Per quanto riguarda un’eventuale non imposizione della società nel Cantone Ticino dal 01.07.2018, tale aspetto sarà valutato in sede di accertamento di tassazione ordinaria 2018”.
G. Con duplica 6/7.2.2019, RI 1 ripropone i medesimi argomenti sollevati in sede di reclamo. Precisa nuovamente che i suoi amministratori non risiedono più in Ticino dal 1.7.2018 e neppure intendono ristabilirvisi in futuro. Con il trasferimento del dr. __________ e di __________ è venuto a mancare qualsiasi collegamento della società con il Canton Ticino a partire dal 1.7.2018. La ricorrente chiede di annullare la decisione di assoggettamento illimitato sull’utile e sul capitale con effetto a partire dal 1.7.2018.
Diritto
1. Con la decisione impugnata, l’autorità fiscale ha stabilito che la RI 1 è assoggettata all’imposta cantonale nel Canton Ticino, per appartenenza personale, per il fatto che, fin dalla sua costituzione, avvenuta nell’ottobre del 2016, vi si svolge l’amministrazione effettiva.
Mentre con il reclamo, a suo tempo interposto alla stessa autorità di tassazione, la contribuente aveva contestato l’assoggettamento nel Canton Ticino a partire dalla sua costituzione, con il ricorso alla Camera di diritto tributario ha sostenuto una diversa posizione. Alla luce della circostanza che, il 1.7.2018, entrambi gli amministratori hanno trasferito il domicilio da __________ (__________) a __________ (__________), chiedono che sia constatato l’assoggettamento della società nel Canton __________ a partire da tale data ed ammette di conseguenza che il Canton Ticino possa riscuotere le imposte fino al 30.6.2018.
Poiché in tal modo rimane controverso solo l’assoggettamento della società insorgente a partire dal 1.7.2018, si tratta di stabilire anzitutto a quali periodi fiscali si riferisca la decisione impugnata.
2. 2.1.
La decisione che ha dato luogo al presente contenzioso ha accertato che la RI 1, con sede a __________ (__________), era tuttavia assoggettata alle imposte per appartenenza personale nel Canton Ticino. L’RS 1 non ha esplicitamente indicato a quali periodi fiscali si estende l’efficacia della decisione.
2.2.
Sebbene le leggi che disciplinano le imposte diretta non prevedano l’adozione di decisioni di accertamento, con la sola eccezione di eventuali contestazioni sulla ritenuta d’imposta alla fonte (art. 137 cpv. 1 LIFD; v. anche art. 49 cpv. 2 LAID), tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, decisioni di accertamento possono essere ammesse anche solo per definire l’assoggettamento fiscale soggettivo e, in base all’art. 108 LIFD, quando è controverso o incerto il luogo della tassazione. In tal caso, si tratta infatti di evitare una procedura di tassazione che potrebbe rivelarsi inutile in seguito alla verifica dell’inadempimento del presupposto per l’imposizione stessa; la decisione è dunque giustificata da esigenze di semplificazione della procedura (DTF 126 II 514; ASA 65 p. 477; RDAF 1998 I 532).
Le decisioni di assoggettamento prendono in considerazione la situazione a partire da un determinato momento, anche retroattivamente. Perlopiù, gli effetti della decisione nel tempo non sono delimitati. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una decisione di assoggettamento, che non fissa una precisa durata della sua efficacia, esplica i suoi effetti fino alla fine del periodo fiscale che è in corso nel momento in cui viene adottata la decisione (Arnold, Der steuerrechtliche Wohnsitz natürlicher Personen im interkantonalen Verhältnis nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in ASA 68, p. 486 s., con riferimento, in particolare, alla sentenza DTF 123 I 289 consid. 1c).
2.3.
Tornando alla fattispecie in esame, la decisione di assoggettamento è stata notificata alla ricorrente il 16 aprile 2018 e il suo effetto retroagisce al 13.10.2016, data di iscrizione della società nel registro di commercio.
Tenendo conto della giurisprudenza del Tribunale federale, in mancanza di indicazioni in tal senso, la sua efficacia potrebbe estendersi al massimo fino alla fine del periodo fiscale 2018. Come ricordato, tuttavia, la società insorgente ha rinunciato a contestare l’assoggettamento nel Canton Ticino dal 13.10.2016 al 30.6.2018. Ne consegue che la contestazione è circoscritta al secondo semestre del 2018.
Nelle sue osservazioni al ricorso dell’11 gennaio 2019, l’RS 1 sottolinea, da un lato, di aver preso in considerazione la documentazione per l’esercizio contabile 13.10.2016-31.12.2017 e rileva, dall’altro, che, “per quanto riguarda un’eventuale non imposizione della società nel cantone Ticino dal 01.07.2018, tale aspetto sarà valutato in sede di accertamento di tassazione ordinaria 2018”.
In queste circostanze, si impone la conclusione che l’efficacia della decisione impugnata è limitata al primo semestre del 2018.
2.4.
Da parte sua, la Camera di diritto tributario, quale autorità di ricorso contro le decisioni su reclamo dell’autorità fiscale cantonale, non può evidentemente pronunciarsi in merito alla legittimità dell’assoggettamento alle imposte cantonali dopo il 30.6.2018, se manca una decisione dell’RS 1 a tale riguardo.
Con il suo ricorso, la contribuente chiede sostanzialmente una decisione in merito all’assoggettamento nel Canton Ticino a partire dal 1.1.2018. Come indicato nelle osservazioni dell’RS 1, quest’ultimo prenderà posizione su questo aspetto solo nell’ambito della procedura di tassazione relativa al periodo fiscale 2018.
2.5.
Il ricorso, interposto dalla contribuente contro la decisione su reclamo del 12 novembre 2018, si rivela pertanto privo d’oggetto, in quanto la contestazione si riferisce a una questione che non è stata risolta dall’RS 1 con la decisione impugnata.
3. Visto l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è privo d’oggetto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: