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Ticino Camera di diritto tributario 21.02.2020 80.2018.242

February 21, 2020·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·4,164 words·~21 min·3

Summary

Procedura: reclamo, decisione motivata, reddito dell’attività lucrativa indipendente, riprese non giustificate

Full text

Incarti n. 80.2018.242 80.2018.243

Lugano 21 febbraio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

 RI 1   RI 2   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 5 novembre 2018 contro la decisione del 10 ottobre 2018 in materia di IC e IFD 2012

Fatti

                                  A.   RI 1 ha un’attività indipendente come consulente informatico e aziendale. La moglie, RI 2 esercita, anche lei a titolo indipendente, la professione di logopedista.

                                         Per il periodo fiscale 2012, i coniugi RI 1 dichiaravano fr. 111'740.- quali redditi dall’attività del marito e fr. 663.- della moglie. Il reddito imponibile complessivo veniva indicato in fr. 61'188.- e la sostanza imponibile complessiva in fr. 492'602.-.

                                  B.   Con scritto del 16.12.2014 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT), trasmetteva ai contribuenti il calcolo delle entrate/uscite per il periodo fiscale 2012 dal quale risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria “per il sostentamento”. Agli insorgenti veniva assegnato un termine scadente il 5.2.2015 per la presentazione di osservazioni. L’autorità fiscale indicava che “(…) ogni rettifica apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata”.

                                  C.   Con decisione del 21.5.2015, l’autorità fiscale commisurava, per l’IC 2012, il reddito imponibile complessivo in fr. 95'700.- ed in fr. 462'000.- la sostanza imponibile complessiva. Per l’IFD 2012, il reddito imponibile complessivo veniva accertato in fr. 104'000.-. Rispetto ai dati dichiarati l’autorità modificava al rialzo il reddito da attività indipendente del contribuente (da fr. 111'740.- a fr. 123'000.-), indicando: “Reddito adeguato a seguito aggiunta costi di cassa malati (già dedotti a parte) e ripresa costi forfetari eccessivi”. Pure l’attività indipendente esercitata da RI 2 veniva accertata in fr. 8'000.- anziché gli esposti fr. 663.-: a sostegno della modifica l’UT indicava le medesime motivazioni addotte per la rettifica del reddito dell’attività indipendente del marito. Venivano poi aggiunti altri redditi, nella misura di fr. 12'000.- con la spiegazione “Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”. Per quanto concerneva invece le deduzioni, i contributi al 3° Pilastro A venivano ridotti: da fr. 27'218.- a fr. 24'600.-. Anche la deduzione relativa al reddito derivante dall’attività dei coniugi veniva ridimensionata: da fr. 7'700.- a fr. 6'401.-.

                                  D.   Con reclamo 18/22.6.2015, i coniugi RI 1 si aggravavano contro la decisione di tassazione IC/IFD 2012. Indicavano che, nell’ambito dell’accertamento degli elementi imponibili effettuato da parte dell’autorità fiscale, il funzionario incaricato, nel mese di dicembre 2014, aveva trasmesso un calcolo delle entrate e delle uscite, dal quale risultava un’eccedenza di fr. 36'291.-. I contribuenti spiegavano di essersi messi immediatamente in contatto con l’autorità fiscale telefonicamente il 19.12.2014 ed il 23.2.2015. A loro avviso, il calcolo del dispendio non era corretto: in particolar modo non avrebbe tenuto in considerazione i movimenti effettivi dei conti correnti e le registrazioni contabili riguardanti l’anno in esame ma avvenute in precedenza o successivamente. Nella dichiarazione sarebbe inoltre stato inserito due volte un conto (dell’ammontare di fr. 3'731.-). Inoltre, nel calcolo entrate/uscite (calcolo EU) non sarebbero state comprese “(…) delle riprese effettuate dal vostro Ufficio per il calcolo dell’imponibile per l’anno 2011, (…)”. Un problema era poi legato alla valutazione delle quote societarie della __________: dal periodo fiscale 2011 non erano più state valutate al loro valore nominale (fr. 10'000.-) bensì ad un “(…) valore intrinseco il cui calcolo ci è sconosciuto”; sennonché nelle tassazioni relative al 2012 e al 2013 la __________ era stata valutata nuovamente a soli fr. 10'000.- e non in fr. 43'545.-. Pure un importo di fr. 28'305.- avrebbe dovuto essere considerato unicamente nell’attivo aziendale e dedotto nell’elenco titoli. Il calcolo del dispendio effettuato dall’UT non avrebbe inoltre tenuto conto della mutata situazione dei coniugi RI 1: matrimonio, nascita della prima figlia, cessazione temporanea dell’attività.

                                         I reclamanti sostenevano di aver concordato con il funzionario incaricato di attendere l’esame della dichiarazione fiscale 2013, prima di esaminare nel dettaglio l’evoluzione dei conti bancari. Tuttavia, senza convocare o ricontattare i contribuenti, l’autorità fiscale aveva adottato, il 21.5.2015 le notifiche di tassazione IC/IFD 2012 e 2013. Motivo per il quale i reclamanti contestavano il reddito da attività indipendente del contribuente, stabilito dall’Ufficio di tassazione. In particolare, secondo RI 1, nella contabilità aziendale non erano stati inseriti i costi inerenti la cassa malati: “I costi assicurativi riguardano assicurazione Indennità perdita di guadagno derivanti da infortunio o malattia concernenti l’attività professionale”. Sempre per quanto concerneva la modifica dei redditi da attività indipendente, dovuti altresì ad una ripresa di costi forfetari ritenuti eccessivi da parte dell’autorità fiscale, i contribuenti spiegavano che si trattava di costi reali, strettamente connessi all’attività professionale. L’ampiezza degli stessi era sempre stata riconosciuta da parte dell’autorità fiscale nei periodi fiscali precedenti.

                                         Da ultimo, in relazione all’aggiunta di altri redditi (per un importo di fr. 12'000.-) i contribuenti la contestavano spiegando come la stessa fosse basata su un calcolo delle entrate e delle uscite errato. Chiedevano di poter essere convocati dall’autorità fiscale per poter chiarire la situazione.

                                  E.   Con scritto 14.6.2018, l’autorità fiscale, preso atto del reclamo, trasmetteva nuovamente ai ricorrenti il calcolo delle entrate/uscite dell’anno 2012, dal quale risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria per il loro sostentamento. L’UT precisava inoltre come ogni modifica al calcolo avrebbe dovuto essere debitamente comprovata. Veniva inoltre richiesta la presentazione del contratto di locazione “con in evidenza il numero dei locali”, come pure delle schede contabili inerenti i conti “Rimborsi spese”, “Assicurazione infortuni e malattia” e “Rappresentanza”. La documentazione avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 20.8.2018.

                                  F.   Con scritto 16/17.8.2018, i contribuenti trasmettevano la documentazione richiesta (schede contabili inerenti le attività indipendenti esercitate da entrambi i coniugi nonché copia del contratto inerente l’abitazione a __________). Per quanto concerneva i “Rimborsi spese”, gli insorgenti specificavano che in contabilità veniva registrato l’ammontare complessivo risultante dal “(…) calcolo applicato ormai da vent’anni a questa parte ed esposto nell’allegato alla contabilità trasmessovi ogni anno assieme alle dichiarazioni”.

                                         Il contribuente presentava inoltre alcune osservazioni relative al calcolo entrate/uscite per il 2012. In particolare RI 1 faceva notare, dal confronto degli estratti titoli delle dichiarazioni 2011 e 2012, che non sarebbero state effettuate delle rivalutazioni per almeno fr. 8'394.-. A ciò si aggiungeva pure che nei mesi di febbraio e di gennaio 2012 era stato versato il corrispettivo di tre fatture concernenti la contabilità 2011, per un totale di fr. 39'231.-.

                                  G.   Con e-mail 3.9.2018, l’UT chiedeva al reclamante, al fine di verificare quanto indicato nella missiva del 16.8.2018, la scheda contabile del conto privato per i periodi 2011-2013, la scheda contabile relativa ai ricavi, le registrazioni contabili relative alle fatture “a cavallo” dei periodi fiscali 2011-2012 e 2012-2013. La documentazione in questione avrebbe dovuto essere trasmessa per e-mail entro e non oltre il 17.9.2018. La documentazione veniva inviata da RI 1 il medesimo giorno della richiesta.

                                  H.   Con decisione di tassazione dopo reclamo del 10.10.2018, l’autorità fiscale commisurava in fr. 83'700.- il reddito imponibile complessivo per l’IC 2012 e la sostanza imponibile complessiva in fr. 462'000.-. Per l’IFD 2012 il reddito imponibile complessivo veniva invece stabilito in fr. 92'000.-. Nella motivazione della decisione veniva indicato:

                                         “Reclamo parzialmente ammesso. Considerato il reclamo avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale e imposta federale diretta, a motivo del rivalutato reddito d’attività lucrativa indipendente, e dell’esposto reddito d’altra fonte, esaminato quanto puntualmente inviato dai contribuenti dopo le richieste dell’autorità fiscale, si procede ad ammettere parzialmente il reclamo come comunicato telefonicamente al contribuente, defalcando i CHF 12'000.- esposti quali reddito d’altra fonte”.

                                    I.   Con e-mail dell’11.10.2018 RI 1 si rivolgeva all’autorità fiscale, per segnalare:

                                          “(…) un’importante svista nella decisione su reclamo in oggetto che spero possa venir sanata al più presto. Quando ci siamo sentiti la prima volta per telefono a seguito del mio reclamo per gli anni 2012 e 2013 mi aveva detto che per le riprese alle voci 2.1. (cifre 112 e 114) il mio reclamo sarebbe stato accolto sia per l’anno 2012 che per l’anno 2013. Restava da chiarire la questione riguardante la voce 7.3. (cifra 168) per l’anno 2012, con la ripresa di CHF 12'000.- derivante dal calcolo entrate/uscite. Dopo aver chiarito l’origine dello squilibrio di detto calcolo (ricorda il conto privato utilizzato impropriamente per registrarvi i transitori attivi?) mi aveva comunicato che anche questa ripresa sarebbe stata tolta. (…) ricevute le decisioni, ho dovuto constatare che il nuovo calcolo dell’imponibile dopo reclamo contiene ancora le riprese alle voci 2.1. per l’anno 2012. Per l’anno 2013, invece, il nuovo calcolo è stato corretto”.

                                  L.   Con risposta tramite invio elettronico del 23.10.2018, l’autorità fiscale, dopo aver esperito un ulteriore accertamento, confermava la validità della decisione relativa al periodo fiscale 2012. In particolare l’UT indicava:

                                         “Il reddito d’attività lucrativa aziendale è stato definito tenendo conto da un lato della nostra telefonata intercorsa in merito alle riprese effettuate in prima istanza nell’ambito dell’attività lucrativa indipendente, e dall’altro dei transitori attivi mai registrati tra gli attivi aziendali negli anni 2011 e precedenti; il tutto sempre considerando la disponibilità finanziaria emersa dal nostro calcolo entrate/uscite. Si è ritenuto di procedere in tal senso (caso cosiddetto “Bagatella”) per non dover trasmettere l’incarto all’Ufficio delle procedure Speciali di __________, il quale è competente per i casi che superano determinati fattori di reddito e sostanza. (…)”.                                       

                                  M.   Con ricorso 2/6.11.2018 i coniugi RI 1 impugnano la decisione su reclamo IC/IFD 2012. Nel gravame i ricorrenti precisano di aver inviato al funzionario incaricato tutta la documentazione richiesta al fine di chiarire quello che l’UT considerava un ammanco di disponibilità. Tale situazione era stata la conseguenza nell’incasso avvenuto nel 2012, di tre fatture emesse e registrate concernenti la contabilità del 2011 per un importo complessivo pari a fr. 39'231.- ed ad un’errata rivalutazione titoli per la somma di fr. 8'394.-. Dopo altri scambi di posta elettronica e colloqui telefonici con l’autorità fiscale erano infine stati appurati i motivi dell’ammanco risultante dal calcolo entrate/uscite. I sospesi erano inoltre stati regolarmente registrati nella contabilità del contribuente, ma erano stati inseriti nel conto privato anziché essere registrati a parte.

                                         Nonostante l’apparente chiarimento dell’ammanco, con decisione su reclamo del 10.10.2018 era stato correttamente levato l’importo di fr. 12'000.-, ma tuttavia l’aggiunta ai redditi da attività indipendente era rimasta invariata per entrambi i coniugi. La contestazione era invece stata accolta per il 2013, benché la situazione fosse la medesima del periodo fiscale 2012. Per entrambi gli anni, i costi assicurativi riguardavano le indennità perdita di guadagno derivanti da infortunio o malattia concernenti l’attività professionale. Per nessuno dei due anni questi costi erano stati dedotti a parte nella dichiarazione personale. Analogo discorso per i costi derivanti da spese professionali, sempre esposti in ogni allegato ai rendiconti, derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale e riconosciuti dal 1998 per il marito e dal 2001 per la moglie.

                                         Gli insorgenti specificano come, appena ricevuta la decisione su reclamo per il 2012, si erano messi in contatto con il funzionario incaricato fiduciosi che si fosse trattato di un errore e che potesse essere risolto direttamente dall’UT. Non essendo stato possibile “sanare” la situazione i coniugi RI 1 chiedevano che i redditi da attività indipendente venissero riconfermati come a dichiarazione d’imposta.

                                  N.   Con osservazioni 13.11.2018, l’UT chiede che la decisione su reclamo IC/IFD 2012 venga confermata. In particolare nelle osservazioni s’indica:

                                         “Il contribuente è socio della società __________, società che, almeno nell’anno 2012, è l’unico cliente della ditta individuale del contribuente stesso. Il contribuente ha sempre presentato una contabilità basata sul fatturato e la registrazione delle fatture emesse, ma non incassate, veniva conteggiata nel conto privato. Nell’anno 2012 questa procedura ha portato ad una problematica a livello di dispendio, nella decisione di prima istanza è stato quindi esposto un reddito d’altra fonte e, al contempo, sono state riprese spese considerate di natura privata inserite come costi delle attività indipendenti del marito e della coniuge. Durante l’evasione del reclamo con richiesta 14 giugno 2018 è stato inviato il calcolo sul dispendio e chiesta documentazione relativa a svariate spese richieste in deduzione del reddito aziendale. Successivamente, tramite e-mail, è stato richiesto dettaglio e comprova delle fatturazioni e le relative registrazioni contabili per gli anni 2011, 2012 e 2013. Con la documentazione presentata dal ricorrente la carenza riscontrata dal calcolo sul dispendio è stata soltanto parzialmente sanata, in quanto non è stata fornita sufficiente documentazione a comprovare quanto asserito in merito ai periodi di fatturazione e pagamento (o giustificare la carenza di dispendio con tale spiegazione). Il reclamo è quindi stato evaso eliminando il reddito d’altra fonte e confermando i redditi aziendali, correzione giustificata dalla carenza sul calcolo del dispendio”.

                                         Le osservazioni sono state trasmesse per conoscenza ai ricorrenti, i quali non hanno replicato.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Oggetto del ricorso è l’aumento dei redditi derivanti da attività indipendente sia per RI 1, sia per la moglie RI 1. I dati dichiarati per il periodo fiscale 2012 venivano modificati al rialzo da parte dell’autorità fiscale che stabiliva il reddito del marito in fr. 123'000.- (anziché in 111'740.-) e della moglie in fr. 8'000.- (anziché i fr. 663.-). Senza evocarlo in maniera espressa - ma ciò è desumibile dal senso del gravame - i ricorrenti lamentano una violazione del loro diritto di essere sentiti, in relazione alla motivazione della decisione su reclamo.

                                         1.2.

                                         Adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).

                                         Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

                                         L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

                                         Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

                                         1.3.

                                         La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

                                   2.   2.1.

                                         Le riprese sui redditi derivanti da attività indipendente di entrambi i contribuenti sarebbero legate, stando alla motivazione fornita nell’ambito della notifica di tassazione risalente al 21.5.2015, ad “(…) un’aggiunta costi di cassa malati (già dedotti a parte) e ripresa costi forfetari eccessivi”.

                                         A titolo di completezza si rileva che, nell’ambito della prima decisione, erano stati inoltre aggiunti ulteriori fr. 12'000.- a titolo di “Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”, in considerazione di un’insufficiente disponibilità finanziaria stabilita facendo capo al calcolo del dispendio (differenza tra entrate e uscite).

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         Come visto, l’autorità fiscale aveva inviato ai ricorrenti almeno due calcoli del dispendio: uno risalente al mese di dicembre 2014 (ndr. del quale non si ha traccia agli atti) ed un altro allestito nel mese di giugno del 2018, a seguito del reclamo dei coniugi RI 1. Dopo l’invio del calcolo delle entrate/uscite dal quale risultava un’eccedenza di fr. 4'467.-, l’autorità fiscale aveva invitato i ricorrenti, come indicato nell’esposizione cronologica dei fatti, a fornire delle indicazioni e a produrre ulteriore documentazione. Era poi seguito uno scambio di corrispondenza elettronica, intercalato pure da conversazioni telefoniche tra contribuenti e fisco, in relazione alle discrepanze tra le entrate e le uscite del 2012, messe in evidenza dall’autorità.

                                         2.2.2.

                                         Nella motivazione della decisione su reclamo del 10.10.2018 l’autorità fiscale si era tuttavia limitata a precisare che, dopo esame della documentazione trasmessa dai ricorrenti, nonché dall’esito delle conversazioni telefoniche intrattenute, si giustificava lo stralcio dell’importo di fr. 12'000.- esposti quali reddito d’altra fonte. Nessuna indicazione è invece stata fornita in relazione ai redditi da attività indipendente, rimasti invariati a seguito del reclamo.

                                         2.3.

                                         Come esposto nei fatti, con e-mail del 23.10.2018, in merito alla commisurazione dei redditi imponibili, l’autorità fiscale precisava che gli stessi erano stati definiti tenendo conto da un lato di una conversazione telefonica intercorsa con l’autorità fiscale e dall’altro “(…) dei transitori attivi mai registrati tra gli attivi aziendali negli anni 2011 e precedenti; il tutto sempre considerando la disponibilità finanziaria emersa dal nostro calcolo entrate/uscite”. Sempre nell’e-mail in questione l’UT aggiungeva inoltre che si era deciso di procedere in tal senso (ossia cosiddetto caso “Bagatella”) per non dover trasmettere l’incarto all’Ufficio delle procedure speciali, competente per i casi che “(…) superano determinati fattori di reddito e sostanza”.

                                         2.4.

                                         In sede di osservazioni al ricorso, l’autorità fiscale precisava che, a seguito del reclamo presentato, ai coniugi RI 1 era stato sottoposto un nuovo calcolo del dispendio il 14.6.2018 ed era stata richiesta della documentazione relativa alle spese chieste in deduzione dal reddito aziendale. In seguito erano pure stati domandati il dettaglio e la comprova delle fatturazioni e delle relative registrazioni contabili per gli anni 2011, 2012 e 2013. Secondo l’autorità fiscale, gli atti presentati dal ricorrente non avrebbero permesso di sanare la carenza riscontrata nel calcolo sul dispendio. In particolare quanto presentato dai ricorrenti non avrebbe permesso di chiarire quanto da loro affermato in relazione ai periodi di fatturazione e di pagamento.

                                   3.   3.1.

                                         Ora, come visto, la decisione su reclamo del 10.10.2018 è del tutto silente in merito al motivo per il quale l’autorità fiscale ha deciso di mantenere invariati i redditi da attività indipendente accertati nella prima notifica di tassazione: né i ricorrenti, né tanto meno questa Camera sono in grado di comprendere il ragionamento fattuale e giuridico soggiacente. Motivo per il quale vi è una violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti: già solo per tale ragione la decisione su reclamo deve essere annullata.

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         Tale violazione non è del resto stata sanata né mediante l’email del 23.10.2018, né con osservazioni del 13.11.2018 al ricorso. Anzi, le indicazioni che se ne ricavano sono persino contrastanti fra loro.

                                         3.2.2.

                                         In particolare, nell’e-mail del 23.10.2018 veniva fatto riferimento – per la prima volta – all’applicazione della prassi dei casi bagatellari, utilizzabile per taluni casi specifici e di lieve entità, per ovviare all’apertura delle procedure di ricupero d’imposta e contravvenzione per sottrazione d’imposta all’Ufficio delle procedure speciali. Tuttavia di una sottrazione d’imposta i contribuenti non erano mai stati avvisati, né hanno sottoscritto – per quanto desumibile dagli atti in possesso della Camera - un verbale con il quale acconsentivano a procedere in tal senso.

                                         3.2.3.

                                         Le procedure di ricupero d’imposta e di contravvenzione per sottrazione d’imposta sono di competenza dell’Ufficio delle procedure speciali, salvo nei casi di contravvenzioni fiscali di lieve entità (ovvero nell’ambito della procedura semplificata per casi bagatella) che possono essere decise anche dalla competente autorità di tassazione (art. 10 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della LIFD del 18 ottobre 1994 nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017; art. 14 cpv. 2 del Regolamento della LT del 18 ottobre 1994 nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017).

                                         La procedura semplificata per casi bagatella è applicabile, di principio, a tutti i casi di lieve entità, in cui il contribuente abbia chiesto l’applicazione di questa procedura, abbia firmato il verbale di audizione e gli importi non dichiarati non superino (condizioni cumulative):

                                         -  fr. 10'000.– di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 100'000.–;

                                         -  fr. 200'000.– di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 2'000'000.–

                                         (art. 10 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della LIFD del 18 ottobre 1994 e art. 14 cpv. 2bis del Regolamento della LT del 18 ottobre 1994).

                                         3.2.4.

                                         In data 14.12.2016 la Divisione delle contribuzioni ha emanato la circolare n. 28/2016 (entrata immediatamente in vigore), riguardante la procedura semplificata per casi bagatella, in materia di sottrazione o tentativo di sottrazione d’imposta.

                                         La competenza per l’evasione dei casi bagatella, mediante la procedura semplificata, spetta dunque all’Ufficio circondariale di tassazione competente per l’emissione della notifica di tassazione dell’ultimo anno ancora aperto del contribuente (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.). Il ricupero delle imposte non prelevate nei periodi fiscali non ancora prescritti viene eseguito (tramite un ricalcolo forfettario del dovuto) congiuntamente ai redditi accertati per l’ultimo periodo fiscale ancora pendente, ossia laddove la notifica non è ancora stata intimata al contribuente (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.).

                                         Se il contribuente non avesse sottoscritto, per mancanza di accordo, il verbale di audizione oppure se gli importi non dichiarati dovessero superare i limiti previsti per i casi bagatella ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della LIFD del 18 ottobre 1994 e dell’art. 14 cpv. 2bis del Regolamento della LT del 18 ottobre 1994 (fr. 10'000.– di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 100'000.–; fr. 200'000.– di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 2'000'000.–), la competenza per evadere la procedura di sottrazione o di tentativo di sottrazione passa all’Ufficio delle procedure speciali (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.). La stessa cosa vale, sempre nell’ambito della procedura semplificata (caso bagatella), nell’ipotesi in cui il contribuente dovesse impugnare la relativa notifica di tassazione. In tal caso, l’Ufficio circondariale di tassazione dovrà riesaminare i summenzionati presupposti. Qualora non dovessero essere più adempiuti detti requisiti, l’incarto dovrà essere trasmesso, senza indugio, all’Ufficio delle procedure speciali per il prosieguo della procedura di ricupero d’imposta e l’apertura di una procedura penale fiscale ordinaria (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.). L’Ufficio circondariale di tassazione è tenuto a trasmettere, per conoscenza, una copia del verbale di audizione debitamente sottoscritto dal contribuente, all’Ufficio delle procedure speciali (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.).

                                         3.3.

                                         Come indicato in precedenza, neppure con le osservazioni del 13.11.2018 la problematica è stata sanata. Come visto nella decisione del 10.10.2018 erano proprio stati stralciati “altri redditi” per l’importo di fr. 12'000.-, che in precedenza erano stati aggiunti al reddito imponibile in considerazione dell’ammanco riscontrato nel calcolo entrate/uscite dei ricorrenti. Tuttavia, con la spiegazione fornita dall’UT in sede ricorsuale, la problematica del dispendio viene nuovamente evocata – in maniera del tutto generica e senza confrontarsi con il calcolo in questione e con i dati riscontrati agli atti -, ma questa volta con una ripercussione sul reddito dell’attività indipendente del marito. Per contro non viene spesa alcuna parola sulla ripresa effettuata per l’attività aziendale della moglie.

                                         Neppure viene spiegato chiaramente, con riferimento ai dati delle contabilità dei ricorrenti, la discrepanza rilevata in merito ai periodi di “fatturazione e pagamento”.

                                         3.4.

                                         3.4.1.

                                         Appare quindi evidente che, in una simile situazione non è possibile poter giudicare l’operato dell’UT e comprendere se le valutazioni dei redditi effettuate siano o meno corrette.

                                         3.4.2.

                                         Si ricorda che, di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                   4.   Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. Di conseguenza la decisione su reclamo IC/IFD 2012 del 10.10.2018 è annullata e l’UT adotterà una nuova decisione motivata. Non si prelevano tasse di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2012 del 10.10.2018 è annullata e l’UT adotterà una nuova decisione motivata.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

80.2018.242 — Ticino Camera di diritto tributario 21.02.2020 80.2018.242 — Swissrulings