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Ticino Camera di diritto tributario 08.10.2018 80.2018.208

October 8, 2018·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,624 words·~8 min·5

Summary

Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, usufrutto a favore del marito, casa abitata dalla moglie separata

Full text

Incarti n. 80.2018.208 80.2018.209

Lugano 8 ottobre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 25 settembre 2018 contro la decisione del 31 agosto 2018 in materia di revisione IC e IFD 2014 e 2015.

Fatti

                                     -   con due decisioni del 1° novembre 2017, l’RS 1 ha notificato a RI 1, moglie separata di __________, le tassazioni IC/IFD 2014 e 2015, nelle quali ha attribuito alla contribuente il valore locativo del mapp. n. __________ RFD di __________;

                                     -   non impugnate, le citate decisioni sono passate in giudicato;

                                     -   con scritto del 21 dicembre 2017, la contribuente ha chiesto la revisione delle decisioni in questione, argomentando di avere solo il 95% della nuda proprietà dell’immobile di __________, essendo lo stesso gravato da un usufrutto vita natural durante a favore del marito __________;

                                     -   l’Ufficio di tassazione ha respinto l’istanza di revisione, con decisione del 21 giugno 2018, nella quale ha rilevato in particolare che “il rimedio straordinario della revisione non può supplire all’omissione, imputabile all’avente diritto, della tempestiva impugnazione ordinaria, entro il termine di trenta giorni dall’intimazione della notifica fiscale”;

                                     -   la contribuente ha interposto reclamo, in data 3 luglio 2018, argomentando di aver commesso un errore nell’allestimento della dichiarazione d’imposta, a causa della sua “non conoscenza in materia”, avendo iniziato a compilare la dichiarazione solo nel 2014, dopo la separazione dal marito;

                                     -   l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 31 agosto 2018, rilevando che il fatto che la reclamante non si fosse mai occupata personalmente delle sue dichiarazioni non era un motivo di revisione e che comunque l’imposizione del valore dell’immobile nella sua partita fiscale appariva corretta, godendo la stessa dell’uso gratuito dell’immobile, in seguito alla separazione dal marito;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone sostanzialmente gli argomenti già sottoposti all’autorità di tassazione con il suo reclamo, aggiungendo che la sua vita si è ulteriormente complicata dopo l’arresto, avvenuto nel luglio del 2017, di suo marito.

Diritto

                                     -   Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a)   la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b)   la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c)    il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

                                         (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD);

                                     -   quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

                                     -   la revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD);

                                     -   l’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;

                                     -   decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016, 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.);

                                     -   di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451);

                                     -   la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha negato alla contribuente la revisione delle decisioni di tassazione a lei notificate il 1° novembre 2017, è ineccepibile, in considerazione del fatto che la ricorrente riconosce di aver commesso un errore nell’allestimento della dichiarazione;

                                     -   pur comprendendo i problemi personali e disagi seguiti all’arresto del marito, avvenuto nel mese di luglio del 2017, neppure tale circostanza costituisce con ogni evidenza un motivo di revisione delle decisioni notificate il 1° novembre 2017;

                                     -   il ricorso si rivela pertanto infondato;

                                     -   come rilevato dall’autorità fiscale, nella decisione impugnata, se anche vi fosse un motivo di revisione, è peraltro dubbio che si giustifichi una modifica delle decisioni di tassazione litigiose;

                                     -   l’insorgente ritiene infatti che il valore locativo della casa, da lei abitata insieme ai suoi figli, avrebbe dovuto essere attribuito al marito, quale usufruttuario dell’immobile;

                                     -   per gli articoli 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è imponibile quale reddito da sostanza immobiliare, il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;

                                     -   neppure la ricorrente pretende che il marito, pur essendo beneficiario di un diritto di usufrutto, abbia “a disposizione per uso proprio” la casa di __________, nella quale invece risiede la moglie con i figli;

                                     -   secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, peraltro, la nozione di usufrutto del diritto fiscale è una nozione di tipo economico ("wirtschaftliche Betrachtungsweise") e non di tipo civilistico nel senso dell'istituto dell'usufrutto secondo il CC (v. anche CDT n. 80.2004.37 del 28 settembre 2004, in RtiD I-2005 n.1t; inoltre CDT n. 80.2004.110/111/112 del 5 novembre 2004, in RtiD I-2005 n.14t);

                                     -   infatti, secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento ("aus Nutzniessung oder sonstiger Nutzung" nel testo tedesco, rispettivamente "de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance", nel testo francese);

                                     -   per l'art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD, sono invece imponibili “il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito”, disposizione che in tedesco ed in francese si serve tuttavia di una terminologia diversa da quella della lettera precedente, cioè non parla di usufrutto nel senso civilistico del termine, ma di "unentgeltliches Nutzungsrecht für Eigengebrauch" risp. di "droit de jouissance obtenu à titre gratuit";

                                     -   il Tribunale federale ha così stabilito che determinante sono i testi francese e tedesco (cfr. RF 2002 p. 322 = StE 2002 B 25.3 n. 28), con la conseguenza che non è decisiva per l'imposizione del reddito della sostanza mobiliare la configurazione giuridica del godimento, ma piuttosto chi esercita di fatto il diritto di godimento;

                                     -   nella fattispecie, la ricorrente gode dell’uso gratuito dell’appartamento messole a disposizione dal marito, usufruttuario, sicché non si vede in cosa consista l’errore, che avrebbe commesso l’autorità fiscale, attribuendo a lei il valore locativo nonostante l’esistenza dell’usufrutto;

                                     -   la giurisprudenza ha inoltre avuto modo di stabilire a più riprese che il valore locativo è attribuito al coniuge cui il giudice ha attribuito il godimento dell’immobile;

                                     -   questa Camera ha poi precisato che se un coniuge si obbliga a contribuire al mantenimento dell’altro, lasciandogli tra l’altro abitare la propria casa gratuitamente, si ha una prestazione imponibile di alimenti in natura anziché in denaro (cfr. art. 22 lett. f LT e art. 23 lett. f LIFD), con la conseguenza che il beneficiario dovrà dichiarare il valore locativo dell’abitazione quale prestazione alimentare ricevuta dall’ex coniuge, mentre quest’ultimo potrà dedurre lo stesso importo dal suo reddito a titolo di alimenti versati (CDT n. 80.99.00179 dell’8 ottobre 1999, in: RDAT I-2000 n. 3t; inoltre Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, n. 57 ad art. 23 LIFD, p. 596);

                                     -   anche in questa prospettiva, la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha attribuito alla ricorrente il valore locativo della casa, non sembra viziata da errori: cambierebbe tutt’al più la qualifica del reddito percepito dall’insorgente, che sarebbe un contributo di mantenimento anziché un reddito della sostanza, ma il calcolo dell’imposta non dovrebbe mutare;

                                     -   ne consegue che, a prescindere dall’esistenza di un motivo di revisione delle decisioni di tassazione, la ricorrente non ha provato che la tassazione dei periodi fiscali 2014 e 2015 sia stata viziata da errori a suo sfavore;

                                     -   visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    380.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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