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Ticino Camera di diritto tributario 30.07.2018 80.2018.141

July 30, 2018·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·992 words·~5 min·5

Summary

Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, inosservanza dei requisiti, mancata documentazione in merito all’attività lucrativa indipendente, irricevibile

Full text

Incarti n. 80.2018.141 80.2018.142

Lugano 30 luglio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

segretaria

Mara Regazzoni

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 16 luglio 2018 contro la decisione del 4 luglio 2018 in materia di IC e IFD 2013.

Fatti

                                     -   non avendo RI 1 presentato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2013, con decisione del 10 aprile 2015 l’RS 1 gli ha notificato la tassazione d’ufficio;

                                     -   il reddito imponibile è stato stabilito, per apprezzamento, in fr. 516'900.– per l’IC ed in fr. 519'900.– per l’IFD e la sostanza imponibile è stata commisurata in fr. 304'000.–;

                                     -   con scritto del 13 maggio 2015, il contribuente ha interposto reclamo contro la tassazione d’ufficio, allegando la dichiarazione d’imposta con gli allegati;

                                     -   sul modulo 1 della dichiarazione ha indicato di svolgere la professione di architetto (come peraltro documentato dal certificato di salario rilasciato dalla __________ Sagl) e di avere un’attività accessoria (“salone da parrucchiere”);

                                     -   come reddito dell’attività accessoria ha indicato l’importo di zero franchi, aggiungendo la menzione di “perdite non compensate negli esercizi precedenti” per fr. 33'000.–;

                                     -   con decisione del 4 luglio 2018, l’Ufficio di tassazione ha accolto il reclamo del contribuente, commisurando il suo reddito imponibile in fr. 80'900.– per l’IC e fr. 85'400.– per l’IFD, azzerando la sostanza imponibile;

                                     -   per quanto concerne l’attività accessoria, l’autorità di tassazione ha stabilito il relativo reddito in fr. 2'000.–, come già nella tassazione d’ufficio;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che “la perdita di fr. 33'000.– dell’attività indipendente venga riconosciuta e dedotta dal reddito imponibile dichiarato”;

                                     -   nelle sue osservazioni del 19 luglio 2018 al ricorso, l’Ufficio di tassazione rileva che con la dichiarazione allegata al reclamo il contribuente non ha presentato i rendiconti relativi all’attività lucrativa indipendente né lo ha fatto con il ricorso, ragione per cui propone di respingerlo.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   nella fattispecie, il contribuente è stato sottoposto a tassazione d’ufficio per non aver presentato la dichiarazione d’imposta e, in tale circostanza l’Ufficio di tassazione ha valutato in fr. 2'000.– il reddito della sua attività indipendente accessoria;

                                     -   secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   la tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta;

                                     -   il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta;

                                     -   tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552);

                                     -   con il reclamo contro la tassazione d’ufficio, il contribuente ha presentato una dichiarazione d’imposta con degli allegati, senza tuttavia produrre alcun documento relativo all’attività accessoria, indicata solo sulla prima pagina del modulo 1 della dichiarazione;

                                     -   nella lettera del 13 maggio 2015, che accompagnava la dichiarazione d’imposta, il contribuente affermava di disporre solo di “parte degli allegati e giustificativi”, ma che “un bilancio e conto economico al momento non [erano] ancora pronti”;

                                     -   neppure nel tempo trascorso fra l’invio della dichiarazione e la decisione su reclamo, che ammonta a oltre tre anni, il ricorrente ha prodotto la documentazione relativa all’attività lucrativa indipendente;

                                     -   ne consegue che, in relazione al reddito dell’attività lucrativa accessoria di carattere indipendente, il contribuente non ha provato la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, che come già ricordato rappresenta una condizione per la validità del reclamo contro una tassazione di tale natura;

                                     -   va ricordato che, secondo gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati;

                                     -   non avendo il contribuente allegato alcun giustificativo in merito all’attività lucrativa indipendente, l’Ufficio di tassazione non poteva fare altro che mantenere la valutazione del relativo reddito, che aveva intrapreso con la tassazione d’ufficio;

                                     -   la mancata motivazione del reclamo, in relazione al reddito dell’attività lucrativa indipendente, preclude peraltro la ripresa della collaborazione in sede di ricorso: siccome la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio è condizione di validità del reclamo, ne consegue infatti che un contribuente, che non ha adempiuto tale requisito con il reclamo, non può più rimediarvi con il ricorso all’autorità giudiziaria cantonale;

                                     -   ne consegue che il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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