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Ticino Camera di diritto tributario 06.07.2017 80.2017.79

July 6, 2017·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·887 words·~4 min·5

Summary

Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta, contribuente assoggettato limitatamente, anche nell’anno dello scioglimento della comunione ereditaria

Full text

Incarti n. 80.2017.79 80.2017.80

Lugano 6 luglio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 17 febbraio 2017 contro la decisione del 16 dicembre 2016 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

                                     -   in qualità di membro di una comunione ereditaria, proprietaria fra l’altro del mapp. n. 424 RFP di Capriasca (Sala), RI 1 è stato imponibile nel Canton Ticino per appartenenza economica;

                                     -   il 5 giugno 2015 è stata iscritta la divisione ereditaria parziale e l’immobile in questione è stato attribuito in comproprietà per un mezzo ciascuna a due coeredi;

                                     -   non avendo RI 1 presentato la dichiarazione d’imposta 2015, neppure dopo un richiamo e una diffida, con decisione del 16 dicembre 2016, l’RS 1 gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 100.–;

                                     -   il 22 dicembre 2016, il contribuente ha ritornato all’Ufficio di tassazione la multa, con la scritta “ungültig”, ed ha allegato la prova dell’avvenuto pagamento della tassa di fr. 50.– riscossa in occasione dell’intimazione della diffida del 16 novembre 2016;

                                     -   con decisione del 27 dicembre 2016, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, sottolineando la circostanza che il reclamante non aveva tuttora inoltrato la dichiarazione;

                                     -   il 3 gennaio 2017 il contribuente ha scritto al Dipartimento delle finanze e dell’economia, in tedesco, ribadendo di avere già pagato la tassa di diffida e aggiungendo di non avere l’intenzione di pagare altro;

                                     -   con scritto del 10 febbraio 2017, l’RS 1 si è rivolto al contribuente chiedendogli se la sua lettera dovesse essere considerata ricorso contro la decisione su reclamo, aggiungendo che in caso di silenzio la stessa sarebbe stata archiviata “senza ulteriore comunicazione”;

                                     -   il 17 febbraio 2017 il ricorrente ha indirizzato all’Ufficio di tassazione uno scritto (“ricorso contro la decisione su reclamo del 27.12.2016”), nel quale ha ribadito di opporsi al pagamento della multa per violazione degli obblighi procedurali;

                                     -   il 10 aprile 2017 l’autorità fiscale ha trasmesso alla Camera di diritto tributario le lettere del ricorrente, “per competenza”;

                                     -   con raccomandata dell’11 maggio 2017, questa Corte ha attribuito al ricorrente un termine di dieci giorni per comunicare se intendeva ritirare il gravame, avvertendolo che altrimenti avrebbe deciso ponendo a carico della parte soccombente le spese di procedura;

                                     -   il ricorrente non ha dato alcuna risposta nel termine attribuitogli.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   secondo l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a)    non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b)    non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c)     viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d)    non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

                                         è punito con la multa;

                                     -   il capoverso 2 prevede che la multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo;

                                     -   il ricorrente non nega di aver omesso di inoltrare la dichiarazione d’imposta 2015, ma contesta di esservi stato obbligato, in seguito allo scioglimento della comunione ereditaria di cui era membro;

                                     -   a tale riguardo, va considerato il tenore dell’art. 4b cpv. 2 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), ripreso dal legislatore cantonale all’art. 54 cpv. 2 LT:

                                         L’assoggettamento in un Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell’appartenenza economica vale per l’intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell’anno. In tal caso, il valore degli elementi della sostanza è ridotto proporzionatamente alla durata dell’appartenenza. Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia;

                                     -   ne consegue che l’insorgente, nel periodo fiscale 2015, era ancora contribuente nel Canton Ticino ed era pertanto obbligato a presentare la dichiarazione d’imposta;

                                     -   non avendo il ricorrente inoltrato la dichiarazione d’imposta, neppure dopo esservi stato diffidato, l’autorità fiscale cantonale non poteva dunque non sanzionarlo;

                                     -   il ricorso deve pertanto essere respinto;

                                     -   visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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