RI 1
Incarto n. 80.2017.278
Lugano 27 settembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1,
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 14 novembre 2017 contro la decisione del 3 novembre 2017 in materia di rimborso dell’imposta preventiva 2016
Fatti
A. a.
I coniugi RI 1hanno lavorato per la __________ SA, con sede ad __________. Il capitale nominale di CHF 116'000.‑ interamente liberato, era suddiviso in 116 azioni al portatore da CHF 1'000.‑ (v. estratto Registro di commercio TI, stampato il 24 settembre 2013, agli atti), attribuite in ragione di metà a ciascun coniuge.
La __________ SA ha cessato la sua attività alla fine del 2015. A far tempo dal 19 febbraio 2016, la società anonima è stata cancellata dal registro di commercio ticinese per trasferimento di sede a __________ (GR) ed iscritta con una nuova ragione sociale nel Canton Grigioni. La relativa modifica degli statuti è avvenuta il 10 febbraio 2016. Nuovo membro con firma individuale era il signor __________ (sostituito, nel corso del 2017, da __________; v. estratto Registro di commercio GR, stampato il 4 settembre 2019).
b.
Il 28 aprile 2017, i coniugi RI 1 e RI 2, entrambi ritiratisi dalla vita attiva alla fine del 2015, hanno inoltrato la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2016 all’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (rientro registrato il 2 maggio 2017).
La Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2016 non era corredata del Modulo 8 (Partecipazioni qualificate nella sostanza privata). L’Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali riportava una lista di conti bancari e si concludeva con la pretesa di rimborso dell’imposta preventiva sulle scadenze 2016 in ragione di CHF 140.30 (v. DI PF 2016, Modulo 1, p. 1, codice 999).
c.
In data 31 agosto 2017 ‑ ai fini dell’accertamento ‑ l’RS 1 si rivolgeva per posta elettronica alla RA 1 Sagl (designata dai coniugi RI 1 a fornire informazioni complementari), chiedendo di voler inviare “una copia del contratto di cessione delle azioni del __________ sa”. Telefonicamente, in data 19 settembre 2017, la rappresentante rispondeva di aspettare fino al 5 ottobre 2017, quando avrebbe inviato la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2016 “corretta per i dividendi della società”, avendo preso contatto anche con l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (v. nota in calce all’email di richiesta informazioni del 31 agosto 2017).
Come promesso, il 5 ottobre 2017, la RA 1 Sagl inviava per posta elettronica all’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 i seguenti documenti:
· Contratto cessione azioni;
· Rappresentazione di una stima del bilancio al momento della cessione delle azioni;
· Conteggio della distribuzione del dividendo all’azionista RI 1;
· Conteggio della distribuzione del dividendo all’azionista RI 2;
· Rettifica del Modulo 8 della dichiarazione fiscale 2016 (ci scusiamo per la svista).
Senza esserne sollecitata, il 6 ottobre 2017, la rappresentante dei contribuenti trasmetteva per posta elettronica all’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 una copia della prima Dichiarazione d’imposta delle persone giuridiche 2015 (stampata il 21 settembre 2016) ed inviata all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche di Bellinzona (rientro registrato il 3 ottobre 2016), dalla quale era desumibile che il __________ SA aveva cessato la sua attività a far tempo dal 31 dicembre 2015, senza distribuire alcun dividendo. Inoltre, allegava la copia della Dichiarazione d’imposta delle persone giuridiche 2015 ‑ rettificata e stampata il 5 ottobre 2017 ‑ con la lettera accompagnatoria che giustificava la rettifica “in quanto il cliente si è accorto di non aver inserito nella dichiarazione la decisione di distribuire un dividendo di tutti gli utili” con preghiera di volerne tener conto prima dell’emissione della decisione di tassazione, essendo ancora aperta la tassazione 2015 (v. lettera del 5 ottobre 2017 allegata alla DI PG 2015, versione rettificata). Oltre a ciò, erano stati aggiunti anche il Modulo AFC 103 (datato 5 ottobre 2017) e una dichiarazione del 2 ottobre 2017, firmata da __________, (membro con firma individuale della __________ SA dal marzo 2017) in cui si attestava che:
· nell’arco del mese di settembre 2017 c’è stato un incontro tra le seguenti parti, in seguito ad una richiesta di documenti dell’ufficio di tassazione di RS 1 riguardante la cessione delle azioni della Società __________ SA:
- Signori RI 1 e RI 2;
- __________ SA, Signor __________, unico azionista e amministratore unico;
- RA 1 Sagl, Signor __________, gerente.
· durante questo incontro si è deciso che si vorrebbe distribuire gli utili riportati a bilancio al 31.12.2015 ai Signori RI 1, al momento della cessione delle azioni (con valuta 10.2.2016) in modo che la distribuzione degli utili realizzati dall’attività dei Signori RI 1 venga tassata ai Signori RI 1.
· la Società RA 1 Sagl è stata incaricata di verificare se fosse ancora possibile procedere con questa modifica (in particolare se le tassazioni della Società 2015 e le tassazioni dei Signori RI 1 2016 non fossero ancora cresciute in giudicato).
· la Società RA 1 Sagl, dopo le verifiche, ha confermato che era ancora possibile effettuare le modifiche e distribuire il dividendo con valuta 10.2.2016 ed è pertanto stata incaricata di procedere a modificare la relativa documentazione necessaria e a comunicare tutte le relative dichiarazioni.
d.
Del medesimo giorno, l’invio ‑ sempre per posta elettronica ‑ da parte dell’autorità di tassazione alla RA 1 Sagl, del calcolo delle entrate e delle uscite 2016 per eventuali osservazioni e/o modifiche. Nonostante l’autorità di tassazione avesse tenuto conto della distribuzione del dividendo (al netto dell’imposta preventiva), non dichiarato prima dell’intervento dell’autorità fiscale, e dell’importo percepito in contanti dalla vendita delle azioni (CHF 2'000.‑) ‑ si evinceva un ammanco di disponibilità finanziaria di CHF 115'052.‑.
B. Con decisione di tassazione IC/IFD 2016 datata 25 ottobre 2017, l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 esponeva alla finca “altri redditi della sostanza mobiliare” l’importo di CHF 51'604.‑, equivalente al 60% del dividendo lordo distribuito dalla società __________ SA per l’esercizio contabile 2015. Il reddito imponibile era così stabilito in CHF 101'700.‑ e la sostanza imponibile in CHF 711'000.‑. Il rimborso dell’imposta preventiva era stato accertato dall’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 in ragione di CHF 142.40 (dichiarato: CHF 140.30). Non era stato ammesso il rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul dividendo ‑ mai richiesto espressamente ‑ né alcuna menzione era stata fatta nella motivazione della decisione di tassazione IC/IFD 2016.
C. Il 30 ottobre 2017, i contribuenti presentavano reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016, chiedendo ‑ per la prima volta ‑ il rimborso dell’imposta preventiva in ragione di CHF 30'244.85 (CHF 142.40 + CHF 30'102.45 riferiti alla distribuzione del dividendo 2015). A sostegno della loro istanza, allegavano un “conteggio distribuzione dividendo 2015” per 116 azioni al portatore, datato 10 febbraio 2016 e indirizzato al soloRI 1 e l’attestato di addebito sul conto privato intestato a RI 1‑ che al 31.12.2016 presentava un saldo positivo di CHF 13'906.‑ (v. Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali, allegato alla DI PF 2016) ‑ a favore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni relativo al pagamento dell’imposta preventiva da parte della __________ SA (IBAN __________).
D. a.
Il 3 novembre 2017 – con decisione inviata per Posta A Plus ‑ l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
“Art. 23 LIP
b. perdita del diritto
Chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva, o la […] sostanza da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da questo reddito.
Contro la presente decisione su reclamo potete ricorrere per iscritto alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello, via Pretorio 16, 6901 Lugano entro 30 giorni dalla notifica (art. 54 cpv. 1 LIP)”.
b.
Il 15 novembre 2017, l’autorità di tassazione inviava ai contribuenti la decisione di tassazione IC/IFD 2016 dopo reclamo, da cui era desumibile il rimborso dell’imposta preventiva limitatamente a CHF 142.40. L’autorità di tassazione giustificava il suo agire come segue:
Contro la decisione di tassazione 2016 del 25.10.2017, imposta cantonale e federale, è stato presentato tempestivo reclamo il 30.10.2017.
In contestazione il mancato rimborso dell’imposta preventiva per un totale di sfr. 30'244.85.
I contribuenti hanno presentato una richiesta di rimborso dell’imposta preventiva per sfr. 142.30, con l’inoltro della dichiarazione fiscale 2016 del 2.5.2017, tramite l’apposito modulo (Elenco dei titoli e di altri capitali).
In seguito l’ufficio di tassazione ha inviato una richiesta di documentazione (31.8.2017) inerente la cessione delle azioni del __________ SA.
Il 5.10.2017, con il contratto di cessione richiesto, il rappresentante legale presentava, per la prima volta il mod. 8 (Partecipazioni qualificate nella sostanza privata) con l’indicazion[e] di redditi non dichiarati in precedenza e nessuna nuova richiesta di rimborso dell’imposta preventiva (Completamento/Nuova richiesta tramite il modulo Elenco dei titoli e di altri capitali).
In applicazione all’art. 23 LIP i contribuenti perdono il diritto all’imposta preventiva (vedi decisione separata).
Reclamo respinto.
Anche la decisione di tassazione dopo reclamo datata 15 novembre 2017 attribuiva un termine di trenta giorni per inoltrare ricorso.
E. Tramite lettera raccomandata, spedita il 14 novembre 2017, i coniugi RI 1 presentano ricorso contro la decisione su reclamo del 3 novembre 2017. A motivo, adducono “di aver dichiarato correttamente il reddito colpito dall’imposta preventiva (dividendo lordo di CHF 86'006.70) e la relativa sostanza (al 31.12.2016 di CHF 0.00)” e di aver quindi diritto al rimborso dell’imposta preventiva in ragione di CHF 30’102.45. Al ricorso, allegano copia del Modulo 8 per il 2016 (pacchetto azionario suddiviso tra i coniugi in ragione di metà ciascuno), del conteggio relativo alla distribuzione del dividendo 2015 a nome del solo contribuente e per l’insieme del pacchetto azionario e della conferma bancaria dell’avvenuto pagamento dell’imposta preventiva a Berna (valuta 26 ottobre 2017), chiedendo di essere convocati “per discutere la problematica”.
F. a.
Nelle sue osservazioni al ricorso del 23 novembre 2017, l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1, ripercorrendo l’iter procedurale che ha contraddistinto la fattispecie, afferma di essersi basato sulla prassi instaurata della Circolare AFC n. 40 dell’AFC, “che prevede la perdita del diritto al rimborso nei casi in cui il relativo reddito non sia stato dichiarato spontaneamente dal contribuente, ma solo dopo l’intervento dell’ufficio di tassazione” e aggiunge che:
“I ricorrenti non dimostrano il necessario requisito della spontaneità della loro dichiarazione, che nel caso di specie fa difetto avendo reagito la prima volta soltanto dopo la ricezione dell’e-mail del 31.8.2017, che l’Ufficio di tassazione aveva inviato alla rappresentante dei contribuenti, allo scopo di chiarire il destino delle azioni della __________ SA. Conformemente a quanto disposto dalla circolare no. 40 AFC, se ne deve quindi dedurre che non vi è stata una dichiarazione spontanea del reddito oggetto a trattenuta”.
b.
Con scritto datato 6 dicembre 2017, RA 1 Sagl replica alle osservazioni dell’autorità di tassazione, producendo nuovamente la Dichiarazione d’imposta delle persone giuridiche IC/IFD 2015, prima e seconda versione.
G. La Camera di diritto tributario ha convocato in udienza i contribuenti il 29 marzo 2019. I ricorrenti hanno ricordato che dal 1° gennaio 2019 è in vigore il nuovo articolo 23 LIP che si applica retroattivamente ai dividendi versati a partire dal 2014. Per ottenere il rimborso dell’imposta preventiva non è più stabilito il requisito della spontaneità. Pur ammettendo degli errori intervenuti nella gestione dei rapporti fra azionista e società, i ricorrenti hanno sostenuto che la loro dichiarazione consentirebbe il rimborso dell’imposta preventiva.
L’UT, da parte sua, ha fatto notare che l’ammanco risultante dal calcolo del dispendio relativo al periodo fiscale 2016 è stato giustificato con il versamento di un dividendo. Ciò non sarebbe compatibile con l’affermazione secondo cui l’imposta preventiva sul dividendo sarebbe stata pagata solo nel 2017. Alla luce della nuova versione dei fatti l’UT si è domandato chi si debba considerare beneficiario del dividendo.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario è competente quale commissione di ricorso in materia di imposta preventiva, di computo globale d’imposta e di trattenuta supplementare d’imposta USA ex art. 1 cpv. 1 lett. c Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare d’imposta USA del 18 ottobre 1994 (RL 642.250). La sua organizzazione è disciplinata dal diritto cantonale, segnatamente dalle disposizioni della Legge tributaria cantonale (art. 35 cpv. 1 e 2 LIP (RS 642.21); art. 54 s. LIP; art. 1 cpv. 2 Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare d’imposta USA del 18 ottobre 1994; art. 227 ss LT).
1.2.
Il ricorso presentato dai coniugi RI 1 e spedito il 14 novembre 2017 è tempestivo, presentato da persone legittimate e corredato dei fatti e dei mezzi di prova a sostegno delle proprie conclusioni (art. 54 cpv. 1 LIP; art. 227 cpv. 1 e 2 LT).
2. Il presente ricorso verte sull’eventuale decadenza del diritto al rimborso dell’imposta preventiva.
2.1.
La Legge federale sull’imposta preventiva regola il diritto al rimborso agli art. 21 ss LIP. Di principio, perde tale diritto chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva o la sostanza da cui esso proviene (art. 23 cpv. 1 LIP). Il capoverso 2 della medesima disposizione introduce un’eccezione, stabilendo che il diritto al rimborso non decade se il reddito o la sostanza non sono stati indicati nella dichiarazione d’imposta per negligenza e se, nell’ambito di una procedura di tassazione, di revisione o di ricupero d’imposta non ancora chiusa con una decisione passata in giudicato, essi:
a. sono indicati in una dichiarazione successiva; o
b. sono computati nel reddito o nella sostanza dall’autorità fiscale sulla base di propri accertamenti.
2.2.
L’art. 23 cpv. 2 LIP, in vigore dal 1° gennaio 2019, è applicabile alle pretese sorte a partire dal 1° gennaio 2014, se il diritto al rimborso dell’imposta preventiva non è ancora stato oggetto di una decisione passata in giudicato (art. 70d LIP).
Esso è quindi applicabile alla fattispecie, trattandosi di una pretesa sorta il 10 febbraio 2016 e la decisione di rimborso dell’imposta preventiva non è ancora cresciuta in giudicato, essendo pendente ricorso.
2.3.
2.3.1.
Dai recenti lavori legislativi riguardanti l’adeguamento della disposizione relativa al rimborso dell’imposta preventiva ‑ voluto per preservare la finalità di garanzia dell’imposta preventiva ma anche affinché in caso di mancata dichiarazione dovuta a negligenza il contribuente non sia gravato cumulativamente dall’imposta sul reddito e dall’imposta preventiva (cfr. Messaggio concernente una modifica della legge sull’imposta preventiva del 28 marzo 2018 in: FF 2018 1951 ss, p. 1960) ‑ si evince chiaramente che i presupposti della dichiarazione regolare coprono principalmente due aspetti, ovvero il momento della successiva dichiarazione e la motivazione della mancata dichiarazione del reddito e/o della sostanza. Infatti, la possibilità di presentare una dichiarazione successiva (spontanea o a seguito dell’intervento dell’autorità fiscale; cfr. FF 2018 1961) prima che la procedura di tassazione, di revisione o di ricupero d’imposta sia chiusa da una decisione cresciuta in giudicato, fa sì che il diritto al rimborso non decada sempre che il contribuente abbia agito per negligenza (art. 23 cpv. 2 LIP; cfr. FF 2018 1964 s.).
2.3.2.
Nella nuova disposizione, il legislatore federale ha voluto chiarire il concetto di dichiarazione regolare, introducendo due limiti:
· un limite temporale: la dichiarazione successiva deve intervenire prima che la procedura di tassazione, di revisione o di ricupero d’imposta sia chiusa da una decisione cresciuta in giudicato;
· un limite inerente al motivo della mancata dichiarazione: quest’ultima deve essere avvenuta per negligenza.
Per quanto attiene in particolar modo al motivo della mancata dichiarazione e, di conseguenza, al rapporto tra il rifiuto di rimborsare l’imposta preventiva e un eventuale procedimento per tentata sottrazione d’imposta, nel messaggio che accompagnava il disegno di legge, il Consiglio federale ha affermato che l’unità amministrativa competente in seno all’amministrazione cantonale delle contribuzioni per il rimborso dell’imposta preventiva deve verificare il diritto al rimborso e decidere al riguardo in autonomia e senza pregiudizio alcuno per un eventuale procedimento penale. È responsabilità dell’unità amministrativa competente dell’amministrazione cantonale delle contribuzioni accertare se sia o meno necessario avviare un tale procedimento penale. Se chiari indizi lasciano presagire che la mancata dichiarazione sia dovuta a negligenza, non si potrà avviare un procedimento penale per tentata sottrazione d’imposta poiché non sussiste un’imputazione penale. Solo se viene avviato un procedimento penale per sospetta sottrazione d’imposta, la procedura di reclamo concernente il rimborso dell’imposta preventiva deve essere sospesa per ragioni sia giuridiche sia di economia processuale, e questo fintanto che nel procedimento penale non viene chiarita la questione dell’intenzionalità. Questo modo di procedere si basa sulle norme procedurali e sui principi della LIFD e del diritto penale in vigore (cfr. FF 2018 1965).
2.4.
Anche la più recente giurisprudenza del Tribunale federale conferma una tale interpretazione dell’art. 23 cpv. 2 LIP, in vigore dal 1° gennaio 2019. In tre recentissime sentenze relative al rimborso dell’imposta preventiva (STF no. 2C_37/2019 del 16 agosto 2019; no. 2C_1110/2017 del 27 giugno 2019 e no. 2C_1066/2018 del 21 giugno 2019), l’Alta Corte ha stabilito che per esaminare – dal punto di vista soggettivo ‑ se l’omissione è intenzionale o negligente, non ci si deve scostare dai principi che sono stati sviluppati in materia di sottrazione d’imposta (art. 175 ss LIFD risp. art. 258 ss LT). Una sottrazione intenzionale o un tentativo di sottrazione presuppongono che il contribuente abbia agito con consapevolezza e volontà. Il dolo eventuale è sufficiente, cioè basta che l’autore prenda in considerazione il verificarsi del risultato pregiudizievole, ma che agisca comunque accettandolo nel caso in cui dovesse realizzarsi. Nel singolo caso, può essere difficile la delimitazione fra dolo eventuale e negligenza cosciente.
Per costante giurisprudenza, la prova di un comportamento intenzionale in relazione ad un tentativo di sottrazione fiscale è apportata quando è stabilito in modo sufficientemente sicuro che il contribuente era consapevole che le informazioni fornite erano inesatte o incomplete (cfr. Sansonetti/Hostettler in: Noël/Aubry Girardin, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea 2017, p. 2002, n. 11 ad art. 176 LIFD). Ciò si determina in funzione dell’insieme delle circostanze comportamentali dell’interessato al momento della (mancata) dichiarazione. Se la consapevolezza è provata, allora si deve presumere che il contribuente abbia anche agito volontariamente, cioè che abbia voluto ingannare l’autorità fiscale e che mirasse a una tassazione troppo bassa (intenzionalità diretta) o che perlomeno l’abbia presa in considerazione (dolo eventuale). Questa presunzione è facile da confutare, poiché è difficile immaginare quale altro motivo potrebbe indurre un contribuente a fornire al fisco informazioni che sa essere inesatte o incomplete (STF no. 2C_129/2018 del 24 settembre 2018, consid. 9.1; no. 2C_32/2016 del 24 novembre 2016, consid. 15.2).
Agisce invece con negligenza cosciente colui che per un’imprudenza colpevole non si rende conto o non tiene conto delle conseguenze del proprio agire. L’imprudenza è colpevole quando il contribuente non ha usato le precauzioni raccomandate dalle circostanze e dalla sua situazione personale, ovvero dalla sua formazione, dalle sue capacità intellettuali e dalla sua esperienza professionale (STF 135 II 91, consid. 4.3; sentenza no. 2C_1018/2015 del 2 novembre 2017, consid. 9.4.4 in: RF 73/2018 p. 255; RDAF 2017 II 630; sul tema cfr. anche Ramp/Zumbühl, Erleichterung bei der Rückerstattung der Verrechnungssteuer in: EF 2019 p. 526 ss).
Da rilevare che, con le sentenze del 21 giugno 2019 e del 16 agosto 2019, il Tribunale federale ha rinviato gli atti all’autorità inferiore affinché approfondisse la questione del carattere intenzionale o negligente della mancata dichiarazione (cfr. sentenze no. 2C_37/2019 del 16 agosto 2019; no. 2C_1066/2018 del 21 luglio 2019). Infatti, il rimborso dell’imposta preventiva non deve essere concesso in caso di tentativo intenzionale di sottrazione d’imposta (cfr. FF 2018 1963): non agisce negligentemente il beneficiario che non ha dichiarato intenzionalmente all’autorità fiscale le relative componenti del reddito e/o della sostanza, alfine di evitare che la prestazione sia rilevata ai fini dell’imposta sul reddito e sulla sostanza (cfr. FF 2018 1968).
3. 3.1.
Se dal punto di vista del limite temporale la fattispecie non presenta dubbi, trattandosi di una dichiarazione successiva (art. 23 cpv. 2 lett. a LIP), per quanto riguarda invece le motivazioni che hanno portato alla mancata dichiarazione del dividendo prima dell’intervento dell’autorità di tassazione la situazione merita di essere approfondita.
Come si evince dai fatti esposti in narrativa, i ricorrenti hanno liquidato di fatto la loro società nel periodo fiscale 2015. Non hanno tuttavia proceduto allo scioglimento della stessa, ma ne hanno ceduto le azioni. Né la dichiarazione delle persone giuridiche né quella personale dei soci, per il 2015, indicavano tuttavia che fosse stato conseguito un utile di liquidazione. Solo dopo che l’RS 1, il 31 agosto 2017, si è rivolto ai ricorrenti, chiedendo l’invio di una copia del contratto di cessione delle azioni, il loro rappresentante ha informato l’autorità che era stato distribuito un “dividendo di tutti gli utili”. La stessa imposta preventiva è stata versata il 5 ottobre 2017.
3.2.
Vi sono indubbiamente elementi che inducono a ritenere che i ricorrenti avessero l’intenzione di non sottoporre l’utile di liquidazione della società all’imposta sul reddito.
Nella decisione impugnata manca tuttavia una motivazione, nella quale l’autorità di tassazione si confronti con i motivi della mancata dichiarazione del reddito litigioso. Come precedentemente ricordato, dopo l’entrata in vigore dell’art. 23 cpv. 2 LIP, è ormai decisivo delimitare fra loro la negligenza e l’intenzionalità. Tenuto conto della contiguità fra le nozioni di dolo eventuale e di negligenza cosciente, è necessario che l’autorità fiscale esamini in modo approfondito lo svolgimento dei fatti e che accerti le modalità che hanno condotto alla mancata dichiarazione e poi alla dichiarazione successiva. Per valutare l’eventuale intenzionalità, dovranno essere presi in considerazione anche le conoscenze professionali dei contribuenti e il ruolo dei loro consulenti o rappresentanti nelle procedure di tassazione.
3.3.
Come già ricordato, il messaggio del Consiglio federale lascia all’autorità cantonale il compito di stabilire se sia o meno necessario avviare un eventuale procedimento penale per tentativo di sottrazione. Se decide di avviare tale procedimento, deve sospendere la procedura di reclamo concernente il rimborso dell’imposta preventiva (v. supra, consid. 2.3). In dottrina si è pertanto ritenuto che una perenzione del diritto al rimborso dell’imposta preventiva secondo l’art. 23 cpv. 2 LIP presupponga in ogni caso la conclusione di un procedimento penale per sottrazione d’imposta o tentativo di sottrazione intenzionale (cfr. Jaussi/Schwab, Rückerstattung der Verrechnungssteuer nach dem neuen Art. 23 Abs. 2 VStG – eine Auslegeordnung, in: ZSIS 8/2019, p. 8).
Nel caso in discussione, l’art. 23 cpv. 2 LIP è entrato in vigore dopo che l’autorità di tassazione aveva respinto il reclamo dei contribuenti. Manca pertanto ogni considerazione in merito all’intenzionalità o alla negligenza della mancata dichiarazione. Si giustifica pertanto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’autorità di tassazione, perché si pronunci in merito a questo aspetto.
A meno che l’Ufficio di tassazione non ritenga d’acchito che la mancata dichiarazione fosse dovuta a mera negligenza dei contribuenti, trasmetterà gli atti all’Ufficio procedure speciali, quale autorità competente per le procedure penali amministrative (art. 14 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 640.110]), tenendo in sospeso la procedura di reclamo concernente il rimborso dell’imposta preventiva fino a conclusione del procedimento penale. Terminato il procedimento di contravvenzione per tentativo di sottrazione, l’Ufficio di tassazione adotterà una nuova decisione motivata.
4. Di conseguenza, la decisione su reclamo del 3 novembre 2017 risp. la decisione di tassazione IC/IFD 2016 dopo reclamo del 15 novembre 2017 sono annullate. Gli atti sono trasmessi all’Ufficio circondariale di tassazione per nuova decisione.
Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare USA del 18 ottobre 1994, nonché l’art. 231 LT,
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 3 novembre 2017 risp. la decisione di tassazione IC/IFD 2016 dopo reclamo del 15 novembre 2017 sono annullate. Gli atti sono rinviati all’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 perché adotti una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: