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Ticino Camera di diritto tributario 05.11.2018 80.2016.42

November 5, 2018·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,689 words·~8 min·5

Summary

Deduzioni sociali: figli agli studi, erogazione di assegno di studio per l’anno accademico in corso alla fine del periodo fiscale

Full text

Incarti n. 80.2016.42 80.2016.43

Lugano 5 novembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 1° marzo 2016 contro la decisione del 3 febbraio 2016 in materia di IC e IFD 2013.

Fatti

                                  A.   RI 1, celibe, è domiciliato a __________ e svolge l’attività di istruttore di nuoto e attività acquatiche. È padre di due figli maggiorenni, __________, nato il 23 febbraio 1991, e __________, nato l’8 settembre 1992.

                                         Notificandogli la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 9 settembre 2015, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 27'100.-per l’imposta cantonale (fr. 29'900.-reddito determinante per l’aliquota) e in fr. 21'300.-- (fr. 23'500.-determinante per l’aliquota). Rispetto alla dichiarazione d’imposta presentata, l’autorità fiscale aveva in particolare negato le deduzioni per figli a carico e per figli agli studi.

                                  B.   Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo all’Ufficio di tassazione, contestando in particolare la mancata concessione delle deduzioni per figli a carico e per figli agli studi, argomentando di provvedere al mantenimento dei suoi figli, insieme alla loro madre, in base ad una convenzione sottoscritta dai genitori. Ha inoltre affermato che, “per quanto [gli] risulta[va]”, non beneficiavano di alcun sussidio di studio.

                                         L’Ufficio di tassazione si è rivolto al reclamante, con lettera del 17 dicembre 2015, informandolo fra l’altro che, dall’esame degli atti in suo possesso, risultava che entrambi i figli avevano beneficiato di assegni di studio.

                                         Il contribuente ha preso posizione, con scritto del 12 gennaio 2016, nel quale ha affermato di essere d’accordo con la decisione di non concedergli la deduzione per il figlio __________, ma di ritenere per contro di avere diritto alla deduzione per il figlio __________, al quale il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport aveva negato il sussidio per l’anno accademico 2012-2013, riconoscendoglielo invece per il successivo anno accademico 2013-2014, per il quale tuttavia la borsa era stata erogata solo nel 2014.

                                  C.   Con decisione del 3 febbraio 2016, l’RS 1 ha accolto parzialmente il reclamo, ammettendo, a titolo di deduzione per figli a carico, l’importo di fr. 5'500.--, per l’imposta cantonale, e di fr. 6'500.--, per l’imposta federale diretta. Nella motivazione della decisione, ha spiegato di aver ammesso la deduzione per il figlio __________, integralmente per l’imposta federale diretta e al 50% per l’imposta cantonale, ma di avere per contro negato la deduzione per figli agli studi, “in considerazione della situazione al 31.12.2013 ed all’erogazione da parte dell’ufficio assegni e borse di studio di assegno di studio per complessivi CHF 16'000.-- per l’anno accademico 2013/2014 al figlio __________”.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone la richiesta di poter beneficiare della deduzione per figli agli studi, nella misura del 50%, per il figlio __________. L’insorgente sottolinea che quest’ultimo, che studia all’Università di __________, non ha ottenuto la borsa di studio per l’anno accademico 2012/2013, essendo ripetente, mentre l’ha nuovamente ottenuta per l’anno accademico 2013/2014. Il versamento di quanto gli spettava sarebbe tuttavia avvenuto solo all’inizio del 2014.

Diritto

                                   1.   Sebbene il ricorrente chieda il riconoscimento della deduzione per figli agli studi ai fini del calcolo sia dell’imposta cantonale sia dell’imposta federale diretta, il ricorso deve essere esaminato solo dal punto di vista del diritto cantonale. La legge sull’imposta federale diretta non prevede infatti una deduzione per figli agli studi. La deduzione per figli a carico è del resto già stata ammessa dall’Ufficio di tassazione.

                                         Ne consegue che, nella misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.

                                   2.   2.1.

                                         Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, "sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 13'400.-- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati".

                                         2.2.

                                         Il decreto esecutivo del 19 dicembre 2012 del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2013, all’art. 11 cpv. 1 stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

1.    fr. 1’200.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;

2.    fr. 1’900.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

3.    fr. 4’600.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

4.    fr. 6’400.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;

5.    fr. 13'400.-- se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

                                         Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2). L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di studio fino a fr. 1’000.-- l’anno danno diritto all’intera deduzione del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.

                                         2.3.

                                         Determinante è l’anno scolastico per il quale l’assegno viene riconosciuto, indipendentemente dalla data effettiva di versamento del contributo (sentenza CDT n. 106 del 6.4.1988 in RTT 4/1988, p. 122; cfr. Circolare N. 4/2008 DDC, cap. 1, pag. 2). Non è dunque determinante, per stabilire se il contribuente abbia diritto alla deduzione per figli agli studi, il momento in cui l’assegno è stato effettivamente versato, bensì per quale anno accademico è stato concesso (sentenze CDT n. 80.2008.158 del 3 febbraio 2009 e n. 80.2011.153 del 29 dicembre 2011).

                                   3.   3.1.

                                         Nella fattispecie, il ricorrente lamenta la circostanza che l’Ufficio di tassazione gli avrebbe negato la deduzione per figli agli studi, sulla base del fatto che il figlio __________ ha beneficiato di un assegno di studio di fr. 16'000.--, per l’anno accademico 2013/2014. Secondo l’insorgente, ciò lo penalizzerebbe, poiché la borsa di studio sarebbe stata negata a suo figlio per l’anno accademico 2012/2013 e, d’altra parte, il versamento dell’assegno per l’anno accademico 2013/2014 sarebbe intervenuto solo nel corso del 2014.

                                         3.2.

                                         Secondo l’art. 34 cpv. 3 LT, le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50) o dell’assoggettamento.

                                         Con il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 69 ad art. 35 LIFD, p. 885).

                                         Tale principio presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso un contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è possibile conseguire un’imposizione assolutamente corretta secondo il principio di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337).

                                         3.3.

                                         Come anticipato, per verificare se un contribuente abbia diritto alla deduzione per figli agli studi, quando viene erogata una borsa di studio, determinante è l’anno scolastico o accademico per il quale l’assegno viene riconosciuto e non la data effettiva di versamento del contributo. In altri termini, si deve verificare se, al momento determinante per stabilire se il contribuente abbia diritto alla deduzione sociale, cioè al 31 dicembre del periodo fiscale, il figlio sia al beneficio di una borsa di studio.

                                         Nel caso in esame, risulta dagli atti, e del resto non è contestato dal ricorrente, che il 18 novembre 2013 a __________ è stata concessa una borsa di studio di fr. 16'000.-- per l’anno accademico 2013/2014. La semplice circostanza che tale assegno di studio sia stato versato solo all’inizio dell’anno successivo non è determinante.

                                         3.4.

                                         Il riferimento, proposto dal contribuente, alla sentenza della Camera di diritto tributario del 6 aprile 1988, non giustifica una diversa conclusione. È vero che in quella pronuncia era ritenuta determinante la situazione al momento dell’inizio del periodo fiscale, ma ciò non consente di concludere che nel caso in esame si debba prendere in considerazione la situazione al 1.1.2013.

                                         Quando è stata pronunciata la sentenza menzionata, infatti, era ancora in vigore il cosiddetto sistema di tassazione praenumerando biennale, secondo il quale l’imposta era calcolata prima della fine del periodo fiscale biennale, con la conseguenza che, per il calcolo dell’imposta dovuta, si faceva riferimento ai dati del biennio precedente presumendo che tale reddito rispecchiasse ancora la situazione esistente nel biennio successivo. Per quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, era determinante la situazione all’inizio del periodo fiscale o all’inizio dell’assoggettamento. L’inizio del periodo fiscale coincideva infatti con la fine del periodo di computo biennale.

                                         Essendo tuttavia in vigore, fin dal periodo fiscale 2003, il sistema postnumerando annuale, le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale.

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.  Il ricorso in materia di imposta federale diretta è irricevibile.

                                         1.2.  Il ricorso in materia di imposta cantonale è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    580.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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