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Ticino Camera di diritto tributario 27.10.2015 80.2014.337

October 27, 2015·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,848 words·~14 min·5

Summary

Deduzioni: spese professionali, doppia economia domestica, pasti, forfait dimezzato in caso di facilitazioni offerte dal datore di lavoro, radiologo che può servirsi del ristorante dell’ospedale

Full text

Incarti n. 80.2014.337 80.2014.338

Lugano 27 ottobre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Ivano Ranzanici, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 22 dicembre 2014 contro la decisione del 26 novembre 2014 in materia di IC e IFD 2013.

Fatti

                                  A.   RI 1, domiciliato ad __________, lavora quale tecnico di radiologia presso l’Ospedale Regionale di __________.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2013, il contribuente chiedeva la deduzione, fra le altre spese, di un importo di fr. 3'200.– per doppia economia domestica, precisamente per pasti fuori casa.

                                  B.   Notificandogli la tassazione IC/IFD 2013, con decisione dell’8 ottobre 2014, l’Ufficio di tassazione commisurava il reddito imponibile in fr. 47'800.– per l’IC ed in fr. 51'800.– per l’IFD.

                                         Rispetto alla dichiarazione inoltrata dal contribuente, l’autorità fiscale aveva fra l’altro ammesso la deduzione per i pasti nella misura di soli fr. 1'600.–, argomentando che egli aveva a disposizione una mensa aziendale.

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 7 ottobre 2014, contestando la riduzione della deduzione in questione. Egli sottolineava di avere erroneamente esposto l’importo quale spesa per pasto fuori casa (punto 3.1 della dichiarazione) anziché quale spesa per lavoro a turni o notturno (punto 3.2 della dichiarazione).

                                         Così richiesto dall’autorità di tassazione, il contribuente produceva un attestato del datore di lavoro, il piano annuale dei turni lavorativi e, a titolo di esempio, il prezzo dei menù della settimana compresa dal 3 al 7 novembre 2014 offerti nella mensa aziendale. Il contribuente poneva nuovamente l’accento sulla differenza tra spese per lavori a turni e spese per pasto fuori casa. A suo dire, solo queste ultime potevano essere dimezzate in presenza di una mensa, non invece le spese per lavori a turni. Aggiungeva infine che il costo medio di un pasto nella mensa superava i 17.– franchi, giustificando in ogni caso la piena deduzione per pasti.

                                  D.   L’autorità di tassazione, con decisione del 26 novembre 2014, accoglieva parzialmente il reclamo, aumentando a fr. 1'747.– le spese per lavoro a turni o notturno, con la seguente motivazione:

                                         (…) si riconferma la riduzione della deduzione per i turni di servizio con possibilità di prendere i pasti alla mensa e si ammette al deduzione piena per turni senza possibilità di utilizzazione della mensa, come attestati dal datore di lavoro, per complessivi CHF 1'747.-- considerata con la messa a disposizione di pasti a prezzo ridotto compensata la parte di maggior costo del dipendente.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce quanto già espresso in sede di reclamo e postula nuovamente la deduzione integrale delle spese per doppia economia domestica.

                                  F.   Nelle proprie osservazioni del 14 gennaio 2015, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso, confermando la validità del proprio operato.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

                                         a)  le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                         b)  le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                         c)   le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

                                         d)  le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

                                         Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a-c dell’art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

                                         1.2.

                                         Per l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del decreto esecutivo del 19 dicembre 2012 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2013).

                                         Se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa ha diritto ad una deduzione di  fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.– l’anno se i pasti sono consumati regolarmente fuori casa (art. 5 cpv. 2 lett. a del decreto esecutivo). Se il costo dei pasti è ridotto perché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 del decreto esecutivo).

                                         Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: fr. 15.– oppure fr. 3'200.– l’anno se il lavoro a turni o di notte è svolto tutto l’anno; questa deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica (art. 7 cpv. 1 del decreto esecutivo). Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario (art. 7 cpv. 2 del decreto esecutivo). Il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all’ora consueta (art. 7 cpv. 3 del decreto esecutivo).

                                         1.3.

                                         Per l’imposta federale diretta, secondo l’art. 6 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (RS 642.118.1), le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (lett. a), oppure in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuato (lett. b).

                                         Per il periodo fiscale 2013 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993). Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993). Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                         Il lavoro a turni è equiparato al lavoro a orario irregolare se i due pasti principali non possono essere presi a domicilio all’ora consueta (art. 6 cpv. 4 Ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame è pacifico – ed è d’altronde incontestato – che il ricorrente, di professione tecnico di radiologia, svolge un lavoro a turni (diurni e notturni) alle dipendenze dell’__________. Così richiesto dall’autorità di tassazione, egli ha prodotto un’attestazione del suo datore di lavoro e un piano annuale dei turni del reparto di radiologia, che certificano che lo stesso ha lavorato nel corso del 2013 per 196.5 giorni e 18 notti, suddivisi in turni di otto ore ciascuno.

                                         2.2.

                                         Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, anche nel caso di lavoro a turni o notturno a orario continuato la deduzione in discussione va dimezzata se i pasti possono essere consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo. È ben vero che il decreto esecutivo distingue fra spese supplementari per doppia economia domestica (art. 5) e lavoro a turni o notturno (art. 7), prevedendo la possibilità di dimezzare la deduzione unicamente per le spese supplementari per doppia economia domestica. Non va però dimenticato che il concetto di lavoro a turni comprende qualsiasi attività che esula dalla normale giornata lavorativa (ore 08.00-18.00; cfr. Lavoro a turni: informazioni e consigli, opuscolo edito dalla Segreteria di Stato dell’economia [SECO], Condizioni di lavoro, Berna 2013). Non è quindi raro che anche un lavoratore a turni possa usufruire di facilitazioni (distribuzione di buoni) oppure consumare il pasto nella mensa aziendale, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro.

                                         È quanto emerge, peraltro, dall’Ordinanza del 10 febbraio 1993, che all’art. 6 tratta genericamente delle spese supplementari per pasti, riferendosi sia ai pasti consumati fuori casa (poiché il luogo di lavoro si trova a notevole distanza da quello di domicilio oppure perché la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio) sia al lavoro a turni o notturno. È quanto emerge, inoltre, dalla prassi delle autorità fiscali di diversi cantoni, che riservano lo stesso trattamento alle spese supplementari per pasti consumati fuori domicilio e al lavoro a turni o notturno (cfr., per esempio, St. Galler Steuerbuch, 39 n. 8, par. 1.2; contra: Luzerner Steuerbuch, vol. 1, § 33 n. 1, par. 2). È quanto risulta, infine, da una vecchia sentenza di questa Camera, che ha dimezzato la deduzione per doppia economia domestica a un medico che poteva usufruire di una mensa con prezzi agevolati (CDT n. 48/91 del 19 aprile 1991, in: RDAT II-1992 n. 12t; v. anche Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 19 ad art. 26 LIFD, p. 651).

                                         2.3.

                                         La decisione impugnata, con la quale l’autorità di tassazione ha aumentato da fr. 1'600.– a fr. 1'747.– le spese per doppia economia domestica, riconoscendo una deduzione dimezzata per i 196.5 turni diurni e una deduzione piena per i 18 turni notturni, non è tuttavia difendibile.

                                         Le deduzioni per spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni o notturno, nel senso degli art. 25 cpv. 1 lett. b LT e 26 cpv. 1 lett. b LIFD, sono per definizione delle deduzioni forfettarie, stabilite di anno in anno dal Consiglio di Stato nel decreto esecutivo cantonale e dal Consiglio federale nell’appendice dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993 (cfr. Eckert, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 35 ad art. 26 LIFD, p. 446). Questo significa, da una parte, che il contribuente non può giustificare spese più elevate e, d’altra parte, che solo una mezza deduzione è ammissibile, nel caso in cui il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa aziendale, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro, oppure perché il datore di lavoro versa un contributo per ridurne il prezzo.

                                   3.   3.1.

                                         Dal periodo fiscale 2007 è in vigore in tutta la Svizzera il nuovo certificato di salario. Le indicazioni che si riferiscono alla messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di buoni pasto o di una mensa figurano in una parte specifica del certificato di salario, e precisamente alla casella G. A tale riguardo, così si esprimono le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite (Modulo 11) della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni:

                                         Pasti nella mensa I Buoni pasto I Pagamento dei pasti

                                         La casella è da crociare se il dipendente riceve dei buoni pasto (cfr. n.m. 18) oppure se a un dipendente del servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore con compiti simili a quelli del servizio esterno è versata un’indennità per i costi (o i costi supplementari) di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un’indicazione anche quando il datore di lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutta questa possibilità. Eventuali chiarimenti possono essere ottenuti presso l’Amministrazione fiscale del cantone sede del datore di lavoro

                                         (cfr. Istruzioni citate, n. 10).

                                         3.2.

                                         Nel caso in esame, come visto, il datore di lavoro del ricorrente ha crociato la casella “Pasti alla mensa / buoni pasto”. L’__________ (__________) ha quindi ritenuto che ne fossero adempiute le condizioni, cioè che al dipendente fosse offerta “la possibilità di consumare il pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale”.

                                         L’__________ gestisce, all’interno delle proprie strutture, ristoranti e bar aperti non soltanto ai pazienti, ma anche ai collaboratori e ai visitatori. All’__________, in particolare, si trova un ristorante self-service aperto tutti i giorni dalle ore 07.30 alle ore 19.00, nel quale possono pranzare e cenare anche i collaboratori che lavorano a turni consecutivi. Gli orari di apertura del ristorante, infatti, ben si conciliano con la maggior parte dei turni (cfr. piano annuale dei turni del reparto di radiologia), permettendo così ai collaboratori di consumare almeno un pasto all’interno dell’ospedale prima di cominciare un turno, al suo termine oppure ancora nei momenti di pausa (i “timbri di pausa” sono previsti nelle fasce 11.30-12.00 oppure 18.30-19.00). Poco importa se il contribuente ne fa effettivamente uso, la casella “Pasti alla mensa / buoni pasto” è comunque da crociare se ne ha la possibilità (Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis, Berna 2007, p. 34).

                                         3.3.

                                         Per stabilire se il certificato di salario è stato correttamente compilato, occorre però ancora chiedersi se il ricorrente ha effettivamente beneficiato di agevolazioni legate ai pasti o ne avrebbe perlomeno potuto beneficiare frequentando il ristorante self-service dell’__________.

                                         A tal fine occorre verificare, in linea di principio, se il ristorante è aperto anche agli ospiti esterni, se questi possono beneficiare degli stessi prezzi, se esistono sufficienti posti per tutti, se il ristorante si trova in una posizione centrale e facilmente raggiungibile, se il ristorante è effettivamente frequentato anche da ospiti esterni e, infine, se il costo del menù è paragonabile a quello offerto dai ristoranti circostanti. Solo nel caso in cui sia possibile rispondere positivamente a tutti questi quesiti, la casella “Pasti alla mensa / buoni pasto” non va crociata. In tutti gli altri casi occorre invece concludere che il dipendente beneficia di agevolazioni legate ai pasti, con conseguente riduzione di un mezzo della deduzione fiscale per spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni o notturno (cfr. Bosshard/Mösli, op. cit., p. 35).

                                         3.4.

                                         In una recente sentenza del 30 novembre 2012, questa Camera ha riconosciuto al dipendente di una grande cooperativa di consumo, che gestisce non solo punti vendita alimentari e non alimentari ma anche ristoranti, l’intera deduzione delle spese supplementari per doppia economia domestica, nonostante dal certificato di salario risultassero agevolazioni legate ai pasti, argomentando che lo stesso era obbligato a consumare il pranzo in un ristorante del datore di lavoro per un prezzo di poco inferiore a quello offerto ai clienti esterni (CDT n. 80.2012.223/224 del 30 novembre 2012, consid. 2.3).

                                         Questa sentenza, espressamente richiamata dal ricorrente, non si attaglia tuttavia alla presente fattispecie. In primo luogo perché il ristorante dell’__________, a differenza di quelli gestiti dalle cooperative di consumo, non può certo considerarsi centrale e facilmente raggiungibile ed è verosimilmente frequentato prevalentemente da pazienti, collaboratori e visitatori. In secondo luogo perché il costo medio di un pasto non è paragonabile a quello offerto dai ristoranti circostanti, ove si pensi appena che gli interni devono pagare un prezzo compreso fra i 10 e i 12 franchi per il piatto principale e fr. 1.50 per la bibita.

                                   4.   Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, se ne deve concludere che la pretesa del ricorrente, di beneficiare dell’intera deduzione forfettaria di fr. 3'200.– per lavoro a turni o notturno non è giustifica. Così come risulta dal certificato di salario rilasciatogli dal datore di lavoro, egli ha infatti beneficiato di agevolazioni legate ai pasti, che imporrebbero di dimezzare la deduzione forfettaria a fr. 1'600.–.

                                         In simili circostanze, la decisione impugnata, con la quale l’autorità di tassazione ha aumentato da fr. 1'600.– a fr. 1'747.– le spese per lavoro a turni o notturno, riconoscendo una deduzione dimezzata per i 196.5 turni diurni e una deduzione piena per i 18 turni notturni, si appalesa addirittura generosa nei suoi confronti.

                                   5.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: