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Ticino Camera di diritto tributario 13.11.2014 80.2014.262

November 13, 2014·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·844 words·~4 min·6

Summary

Procedura: reclamo, restituzione dei termini, contribuente sotto curatela, non incapace di discernimento

Full text

Incarto n. 80.2014.262

Lugano 13 novembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 10 ottobre 2014 contro la decisione del 16 luglio 2014 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.

Fatti

                                     -   non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2013, nonostante un richiamo ed una diffida intimatagli il 17 giugno 2014, con decisione del 16 luglio 2014 l’RS 1 gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 300.–;

                                     -   con scritto del 6 ottobre 2014, RA 1, curatore del contribuente dal giugno 2014, ha chiesto all’Ufficio di tassazione l’annullamento della multa disciplinare, argomentando che il curatelato era in assistenza e che aveva debiti per oltre 25'000 franchi in carenza beni;

                                     -   con decisione del 9 ottobre 2014, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, in quanto tardivo;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RA 1 chiede nuovamente l’annullamento della multa inflitta al suo curatelato.

Diritto

                                     -   quale autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

                                     -   essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

                                     -   se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                                     -   a questa Corte è dunque precluso in ogni caso l’esame del merito della contestazione concernente la sanzione per violazione degli obblighi procedurali del ricorrente;

                                     -   infatti, con la decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del reclamo, ma lo ha dichiarato irricevibile per tardività;

                                     -   l’art. 206 cpv. 1 LT per imposta cantonale (applicabile anche alla procedura per violazione degli obblighi procedurali secondo l’art. 266 cpv. 4 LT) e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta (applicabile anche alla procedura per violazione degli obblighi procedurali secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD) stabiliscono che contro la decisione dell’Ufficio di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica;

                                     -   gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;

                                     -   il reclamo del 6 ottobre 2014 contro la decisione del 16 luglio 2014 era manifestamente tardivo;

                                     -   il curatore del contribuente non ha d’altronde addotto alcuno dei motivi di restituzione dei termini che sono enunciati dalla legge;

                                     -   è vero che, dalla decisione del 19 maggio 2014 dell’Autorità regionale di protezione di __________, che ha istituito una curatela di sostegno e di rappresentanza con gestione del patrimonio in favore di RI 1, si evince che quest’ultimo presentava uno “stato di debolezza” ed un “bisogno di protezione” e che uno dei compiti attribuiti al curatore consisteva proprio nel “rappresentare il curatelato… nei suoi rapporti con le autorità, i servizi amministrativi, banche, posta, assicurazioni, altre istituzioni e privati”;

                                     -   non risulta peraltro che l’insorgente sia stato riconosciuto incapace di discernimento e privato dell’esercizio dei diritti civili;

                                     -   comunque, la sanzione gli è stata inflitta dopo che il curatore aveva assunto il mandato e pertanto, anche volendo ammettere che lo stesso contribuente non fosse in grado di tutelare i suoi interessi, certamente avrebbe potuto provvedervi tempestivamente il curatore;

                                     -   né si può rimproverare all’Ufficio di tassazione di non aver intimato la decisione al curatore, anziché allo stesso curatelato: quest’ultimo non aveva infatti informato l’autorità di tassazione di aver assunto il mandato e, da parte sua, l’autorità di protezione è tenuta alla discrezione (art. 451 cpv. 1 CC);

                                     -   in queste circostanze, può essere esclusa l’esistenza di un motivo di restituzione dei termini;

                                     -   ne consegue che il ricorso è respinto;

                                     -   eccezionalmente, considerata la situazione economica del ricorrente, si rinuncia a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali, nonostante la sua soccombenza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

           4.         __________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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