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Ticino Camera di diritto tributario 27.03.2014 80.2013.220

March 27, 2014·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,314 words·~12 min·5

Summary

Imposta sulla sostanza: stima, azioni non quotate, istruzioni della Conferenza fiscale svizzera, società difficilmente alienabile, ponderazione del valore di reddito una sola volta

Full text

Incarti n. 80.2013.220 80.2013.221

Lugano  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 24 agosto 2013 contro la decisione del 21 agosto 2013 in materia di IC e IFD 2011.

Fatti

                                  A.   RI 1__________ svolge l’attività dipendente di rappresentante di commercio. Detiene inoltre, insieme alla moglie __________, la totalità delle quote della __________ Sagl di __________, società che ha per scopo l’importazione e il commercio di macchine, attrezzature, utensili, accessori e prodotti di consumo per la saldatura e in genere del settore della metallurgia.

                                         Nella dichiarazione d’imposta 2011, i contribuenti attribuivano alla partecipazione in questione un valore di fr. 33'678.30 ed indicavano di aver percepito un reddito di fr. 20'000.–.

                                  B.   Notificando loro la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 28 novembre 2012, l’RS 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 118'500.– per l’IC e fr. 122'000.– per l’IFD; la sostanza imponibile era stabilita in fr. 544'000.–. Rispetto alla dichiarazione presentata, aveva in particolar modo aumentato il valore della partecipazione dei contribuenti nella __________ Sagl a fr. 144'000.–.

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 30 novembre 2012, con il quale contestavano l’aumento della sostanza imponibile.

                                         L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 21 agosto 2013, così motivata:

                                         II valore delle quote della __________ Sagl di nominali Fr. 20'000.- deve essere imposto al valore fiscale del 31.12.2011.

                                         Il valore fiscale va determinato in base alle disposizioni di calcolo indicate nellacircolare no. 28 del 28.08.2008 edita dalla Conferenza fiscale svizzera.

                                         Le disposizioni prevedono, per le società operative quale è la __________ Sagl, l'utilizzazione del metodo di calcolo misto che pondera due volte il valore di reddito ed una volta il valore di sostanza.

                                         Si fa pure notare che la valutazione fiscale dei titoli viene effettuata ad un preciso momento considerando, di regola, gli elementi dei due anni precedenti, perciò indipendentemente dall'andamento attuale del mercato, delle aspettative e dal management futuri (elementi questi che avranno un influsso solamente nella successiva valutazione) e dalla facilità o meno dell'alienazione del titolo.

                                         Il valore fiscale delle quote deve esser stabilito al 720% del valore nominale. Il valore delle quote deve essere perciò imposto per Fr. 144'000.-.

                                         Nella decisione di tassazione base il valore delle quote è stato giustamente imposto al valore fiscale di Fr. 144’000.-.

                                         Il valore totale dei titoli e dei capitali posseduti al 31.12.2011 è da confermare in Fr. 375'124.- complessivi.

                                         Con successiva “rettificazione” del 28 agosto 2013, l’Ufficio di tassazione riduceva il reddito delle quote della __________ Sagl a fr. 14'000.–, concedendo la riduzione del 40% prevista per le partecipazioni qualificate.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contestano nuovamente il valore attribuito dall’autorità fiscale alla loro partecipazione nella __________ Sagl. Gli insorgenti chiedono che il valore sia ridotto a fr. 60'678.–, che corrisponde al capitale proprio al 31 dicembre 2011. A loro avviso, si dovrebbe tener conto del fatto che si tratta di una società nata “per permettere al contribuente lo svolgimento di un’attività accessoria (acquisto e rivendita di materiale per la saldatura e la metallurgia, oltre all’esecuzione di semplici riparazioni di macchine e apparecchi), peraltro del tutto occasionale, accanto alla sua attività principale di rappresentante di una società del ramo”. Sottolineano poi che la società non ha alcuna organizzazione commerciale né personale, ma che la sua attività si svolge nell’abitazione dei contribuenti, che non percepiscono alcuno stipendio, ma si sono limitati a prelevare un dividendo di 20'000 franchi negli anni 2009 e 2011. I ricorrenti chiedono infine che venga concessa l’imposizione attenuata, prevista per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate, anche per il periodo fiscale 2009.

                                  E.   All’udienza del 26 marzo 2013, il ricorrente ha ribadito che la società non ha alcun valore di mercato, perché basterebbe che egli si ammalasse o si stancasse per farne cessare completamente l’attività.

                                         L’Ufficio di tassazione ha per contro sottolineato che il valore fiscale si calcola ponderando il valore di sostanza ed il valore di reddito e che quest’ultimo è stato particolarmente elevato, negli anni presi in considerazione per il calcolo, anche per il fatto che il contribuente non ha prelevato alcuno stipendio.   

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono (art. 41 cpv. 2 LT).

                                         I titoli, che sono regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione media del mese antecedente il giorno determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 45 cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).

                                         1.2.

                                         Per ciò che concerne i titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o che non sono, salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore commerciale sulla base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si avvicini il più possibile alla realtà economica. Le istruzioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni “relative alla valutazione dei titoli senza corso ai fini dell’imposta sulla sostanza” (edizione 1982, sostituita dall’edizione 1995, pubblicate anche in ASA 65 p. 872) contengono delle direttive in tal senso per la determinazione del valore venale. Le considerazioni, che sono in generale determinanti per la formazione del prezzo delle azioni non quotate in borsa, sono enunciate in queste istruzioni (StE 1997 B 22.2 n. 13 = ASA 66 p. 484 = RDAF 54/1998 p. 351; inoltre RF 49/1994 p. 548).

                                         1.3.

                                         Scopo delle Istruzioni emanate dalla Confederazione è quello di ottenere una stima uniforme in tutta la Svizzera per l’imposta sulla sostanza dei titoli non quotati, vale a dire dei titoli non ufficialmente negoziati in borsa. L’obiettivo è quindi l’armonizzazione delle valutazioni dei titoli non quotati sull’insieme del territorio svizzero. Un metodo di valutazione uniforme, pur nei limiti di uno schematismo più o meno affinato, è invero essenziale, non fosse che per una ragione di parità di trattamento tra contribuenti domiciliati in cantoni diversi, nell’ambito delle decisioni in materia di riparto intercantonale.

                                         È appena il caso di rilevare al riguardo che anche in materia di valutazioni immobiliari i valori di stima cantonali vengono armonizzati mediante l’applicazione di coefficienti elaborati dalla Confederazione.

                                         1.4.

                                         Le Istruzioni emanate dalla Confederazione sono quindi state fatte proprie anche dalla Divisione cantonale delle contribuzioni, proprio nell’intento di armonizzare le valutazioni sull’intero territorio della Confederazione.

                                         Una diversa soluzione non avrebbe altro effetto che quello di disarmonizzare le valutazioni cantonali da quelle federali e degli altri cantoni, rendendo meno sicuro e certamente opinabile dal profilo della parità di trattamento il diritto cantonale (CDT n. 80.2003.128 del 1° marzo 2004, in RtiD II-2004 n.11t).

                                   2.   2.1.

                                         I ricorrenti non sostengono che la valutazione effettuata dall’autorità fiscale abbia disatteso le Istruzioni federali in materia di valutazione di titoli non quotati. Essi affermano piuttosto che l’autorità di tassazione debba discostarsi dalle Istruzioni citate, perché a loro avviso esse comportano una valutazione della società non aderente alla realtà.

                                         2.2.

                                         Come si è visto le Istruzioni federali in materia di valutazione di titoli non quotati, fatte proprie dall’autorità fiscale cantonale, tendono ad armonizzare sul territorio di tutto il paese le valutazioni (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28, n. 1 p. 1). Questo intento, dettato da preoccupazioni di praticabilità del diritto ma soprattutto di uguaglianza di trattamento, si traduce in un metodo valutativo che, per quanto affinato possa essere, comporta inevitabilmente delle semplificazioni o delle schematizzazioni, che devono essere messe in conto, a maggior ragione se si considera il carattere complementare che il Legislatore cantonale ha voluto attribuire all’imposta sulla sostanza rispetto a quella ordinaria sul reddito. Avere una valutazione uniforme in tutto il paese è quindi un obiettivo di grande importanza, soprattutto se si vogliono evitare trattamenti discriminatori tra i contribuenti di diversi cantoni (cfr. Commentario 2013, Circolare n. 28, n. 1 p. 2).

                                         I principi di valutazione scelti per stimare il valore venale di un’azienda devono permettere di pervenire a un risultato il più possibile affine alla realtà economica: le Istruzioni, a questo proposito, contengono appunto delle linee direttrici. Per motivi di uguaglianza, si può discostarsi da queste Istruzioni quando la loro applicazione si rileva contraria al diritto oppure quando il valore venale di un titolo può essere valutato meglio in un altro modo (cfr. Commentario 2013, Circolare n. 28, n. 1 p. 2 con riferimenti).

                                         2.3.

                                         Nel caso in esame, l’UTPG, in applicazione delle sopracitate Istruzioni, ha intrapreso una valutazione fondata sul presupposto che si tratta di una società operativa. Il valore è stato così definito facendo la media ponderata del valore di reddito raddoppiato e del valore di sostanza.

                                         I ricorrenti obiettano tuttavia che la loro società dipende essenzialmente dal lavoro di un’unica persona e che di conseguenza sarebbe praticamente impossibile trovare un acquirente disposto ad acquistarne le quote.     

Per tener conto degli argomenti degli insorgenti, si può applicare un’eccezione prevista dal commentario della circolare in questione. La Conferenza fiscale svizzera ammette infatti che, se la creazione del valore della società è ottenuta unicamente dal lavoro di una persona (azionista di maggioranza), poiché l’azienda non ha altri dipendenti – a parte qualcuno che si occupi di questioni amministrative e logistiche – essa sarà inalienabile o difficilmente alienabile a terzi. Pertanto in questi casi si giustifica di valutare il caso, ponderando un’unica volta – e non due – il valore di reddito della società (cfr. Commentario 2013, Circolare n. 28, n. 5 p. 8; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2013.234 del 17 dicembre 2013).

La valutazione delle quote secondo questo metodo di calcolo permette di tener conto della situazione specifica della società dei contribuenti, nella quale opera unicamente RI 1, dal quale dipende il reddito aziendale.

                                         Il calcolo del valore fiscale delle quote dei ricorrenti nella __________ Sagl viene pertanto rettificato come segue:

                                         Valore di reddito                                                       fr.   185'886.27

                                         Valore di sostanza                                                    fr.     60'678.00

                                         Totale                                                                         fr.   246’564.27

                                         Valore aziendale – Media (:2)                              fr.  123’282.14

2.4.

Non può invece essere accolta la richiesta dei ricorrenti, di tener conto unicamente del capitale proprio della società al 31 dicembre 2011, che ammonta a fr. 60'678.–.

L’art. 45 cpv. 2 LT prevede una valutazione per le azioni non regolarmente oggetto di transazione, in base al valore di reddito e al valore intrinseco. La valutazione delle azioni è stata infatti giustamente effettuata ponderando il valore del reddito conseguito negli ultimi due anni precedenti, così come previsto nelle Istruzioni. Pertanto il metodo di calcolo eseguito secondo le Istruzioni federali soddisfa le esigenze legislative.

Secondariamente, il calcolo intrapreso tenendo conto dell’eccezione prevista dal commentario della circolare risulta essere il più appropriato alla fattispecie qui in esame: ponderando una volta sola il valore di reddito anziché due, si è già tenuto conto della circostanza che il reddito aziendale dipende esclusivamente da un’unica persona. 

D’altronde, come ha sottolineato l’autorità fiscale durante l’udienza tenutasi dinanzi alla Camera, il valore di reddito della società, relativamente elevato, dipende anche dal fatto che il contribuente non percepisce alcuno stipendio per il lavoro prestato per la società, sebbene egli stesso lo consideri una sua attività lucrativa accessoria. È infatti evidente che, se egli avesse prelevato un compenso per il lavoro prestato, avrebbe creato un costo nei conti della società, diminuendone di conseguenza l’utile. In tal caso, avrebbe peraltro dovuto dichiarare lo stipendio quale reddito dell’attività lucrativa ed avrebbe anche dovuto pagare i contributi sociali. Un sensibile aumento dell’imposta sul reddito si sarebbe anche verificato, se l’insorgente avesse svolto l’attività accessoria a titolo indipendente, rinunciando cioè a costituire una società.

                                         2.5.

Per queste ragioni, non si ritiene di poter accogliere la richiesta dei ricorrenti di procedere nel loro caso, diversamente da tutti gli altri, ad una diversa valutazione per la loro società. Una certa schematizzazione valutativa deve forzatamente essere messa in conto, proprio per le ragioni esposte in precedenza.

                                   3.   Nel ricorso, i contribuenti chiedono altresì l’imposizione attenuata, prevista per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate, anche per il periodo fiscale 2009.

                                         La decisione impugnata concerne la tassazione IC/IFD 2011 e pertanto la Camera di diritto tributario non può esaminare anche la decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2009, che risulta peraltro essere passata in giudicato da oltre tre anni (decisione su reclamo del 16 febbraio 2011).

                                         Come già segnalato dall’Ufficio di tassazione nelle osservazioni al ricorso, nel periodo fiscale 2009 l’imposizione attenuata del dividendo era peraltro in vigore solo per l’imposta federale diretta e non anche per l’imposta cantonale. 

                                         Se i contribuenti riterranno che siano adempiuti i presupposti per una revisione della decisione in questione, potranno inoltrare un’istanza di revisione all’Ufficio di tassazione, che è l’autorità competente secondo l’art. 149 cpv. 1 LIFD.    

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente accolto in misura parziale.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono parzialmente a carico dei ricorrenti, in proporzione alla loro soccombenza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo (rettificata) del 28 agosto 2013 è riformata nel senso che il valore fiscale della quota dei ricorrenti nella __________ Sagl è ridotto a fr. 123’282.–.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.    100.–

                                         per un totale di                                                       fr.    600.–

                                         sono a carico dei ricorrenti nella misura di due terzi (fr. 400.–).

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

            4.            __________

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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