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Ticino Camera di diritto tributario 13.11.2014 80.2013.180

November 13, 2014·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,842 words·~14 min·6

Summary

Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, spese condominiali, annullamento della decisione e rinvio degli atti, delimitazione delle spese di manutenzione rispetto alle spese di gestione

Full text

Incarti n. 80.2013.180 80.2013.181

Lugano 13 novembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 RI 2  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 23 luglio 2013 contro le decisioni del 26 giugno 2013 in materia di IC/IFD 2010 e 2011.

Fatti

                                  A.   I coniugi RI 1 e RI 2 sono domiciliati nel comune di __________ (__________), dove possiedono, in ragione di un mezzo ciascuno, un appartamento in proprietà per piani (PPP n. __________ al mappale __________).

                                         Durante la settimana lavorativa risiedono a __________, nel Canton __________, dove pure sono proprietari di un appartamento. Il marito svolge la professione di infermiere per il Gesundheitszentrum Jura Süd di __________, la moglie è responsabile delle cure infermieristiche di una casa di riposo a __________ (prima, sino al 31 luglio 2011, a __________).

                                  B.   b.1.

                                         Nelle dichiarazioni fiscali 2010 e 2011, i coniugi attribuivano alle loro proprietà immobiliari un valore locativo di, rispettivamente, fr. 9'085.– (immobile ticinese) e fr. 6'480.– (immobile __________). Da questi importi chiedevano la deduzione di spese di manutenzione e gestione nella seguente misura:

Immobile ticinese

Immobile __________

Totale

2010

fr. 18'189.–

fr. 1'620.– (forfait)

fr. 19'809.–

2011

fr. 14'097.–

fr. 16'828.–

fr. 30'925.–

                                         b.2

                                         Per quanto ancora qui di interesse, la moglie faceva inoltre valere le seguenti spese professionali di trasporto:

Mezzo pubblico

Mezzo privato

2010

fr. 3'000.–

fr. 5'040.–

2011

fr. 3'000.–

fr. 3'836.–

                                  C.   c.1.

                                         Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 28 dicembre 2012, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 94'700.– per l’IC (quello determinante per l’aliquota in fr. 97'800.–) ed in fr. 94'800.– per l’IFD.

                                         Rispetto alla dichiarazione dei contribuenti, l’autorità aveva in particolar modo ridotto le spese di manutenzione e gestione degli immobili a fr. 5'952.– (fr. 4'332.– per l’immobile ticinese e fr. 1'620.– [forfait] per l’immobile bernese) e le spese professionali di trasporto della moglie a fr. 3'000.–, riconoscendole unicamente l’uso del mezzo pubblico.

                                         c.2.

                                         Con ulteriore decisione del 20 marzo 2013, l’autorità notificava ai coniugi __________ anche la tassazione IC/IFD 2011, commisurando il reddito imponibile in fr. 89'100.– per l’IC ed in fr. 85'200.– per l’IFD.

                                         Rispetto alla dichiarazione, l’autorità aveva ridotto le spese di manutenzione e gestione degli immobili a fr. 16'484.– (fr. 2'272.– [forfait] per l’immobile ticinese e fr. 14'212.– per l’immobile __________) e le spese di trasporto della moglie a fr. 3'000.–, riconoscendole unicamente l’uso del mezzo pubblico.

                                  D.   I contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclami del 16 gennaio 2013 (tassazione 2010) e del 13 aprile 2013 (tassazione 2011), contestando la mancata deduzione delle spese professionali e delle spese di manutenzione invocate.

                                         L’Ufficio di tassazione, con separate decisioni del 26 giugno 2013, confermava la sola deduzione delle spese di trasporto con il mezzo pubblico per la moglie. Quanto alle spese di manutenzione, convalidava l’importo di fr. 5'952.– ammesso nel 2010, mentre aumentava a fr. 17'672.– quello riconosciuto nel 2011, con la seguente motivazione:

                                         Nel caso in questione, richiamato quanto già rivendicato nel precedente anno fiscale (ove è stato indicato che “non sussistono fatture a sostegno” oltre alla nota dell’amministratore che si limita a citare quanto complessivamente versato dai proprietari degli appartamenti) v’è da dire che l’Ufficio di tassazione è nell’impossibilità di verificare con esattezza i lavori eseguiti (eventuale suddivisione tra manutenzione e quota di miglioria), motivo per il quale l’imposizione iniziale viene confermata: sia per l’immobile sito in __________ che per quello sito in __________ sono infatti stati caricati i costi generali (di cui già abbiamo detto in precedenza/impossibilità di deduzione degli stessi). La deduzione per il primo immobile è quindi stata esposta secondo il forfait previsto (25%) mentre, visionate le altre fatture proposte per il secondo immobile e già accordata una deduzione di fr. 14'212.–, viene qui aggiunta d’ufficio – per valutazione – quanto versato per l’assicurazione, rispettivamente per la tassa immobiliare (fr. 156.–). La deduzione per l’immobile di __________ viene quindi esposta in ragione di fr. 15'400.– (arrotondati).

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente la deduzione di tutte le spese di manutenzione invocate di, rispettivamente,   fr. 19'809.– (nel 2010) e fr. 30'925.– (nel 2011). Con riguardo alle spese professionali di trasporto della moglie, chiedono inoltre che le sia riconosciuto, per l’uso del mezzo privato, lo stesso importo di fr. 4'300.– ammesso per il marito.

                                  F.   Nelle proprie osservazioni del 31 luglio 2013, l’autorità di tassazione ha aderito al ricorso in relazione alle spese professionali di trasporto della moglie, dichiarandosi disposta a riconoscerle in deduzione un ulteriore importo di fr. 4'300.– per l’uso del mezzo privato.

                                         Quanto alle spese di manutenzione degli immobili, propone invece di rettificare le proprie decisioni nel seguente modo:

Immobile ticinese

Immobile __________

Totale

2010

fr. 12'644.–

fr. 1'620.– (forfait)

fr. 14'264.–

2011

fr. 10'103.–

fr. 15'400.–

fr. 25'503.–

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi.

                                         Analoga disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione (la Divisione delle contribuzioni ha manifestato la volontà di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra inequivocabilmente la nuova Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011).

                                         1.2.

                                         Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

                                         1.3.

                                         Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT). La deduzione complessiva ammonta:

Ø      al 15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;

Ø      al 25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni

                                         (cfr. art. 2 cpv. 1 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza federale concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, i ricorrenti fanno valere le seguenti spese di gestione e manutenzione immobiliari:

Immobile di __________

2010

2011

Risanamento canna fumaria

        fr. 3'300.–

Risanamento stabile (½)

        fr. 7'600.–

       fr. 7'600.–

Riscaldamento

        fr. 1'110.–

       fr. 874.–

Manutenzioni diverse

        fr. 1'244.–

       fr. 1'140.–

Piscina

        fr. 447.–

       fr. 421.–

Custode

        fr. 1'960.–

       fr. 2'067.–

Amministrazione

        fr. 888.–

       fr. 565.–

Altri costi

        fr. 640.–

       fr. 619.–

Acqua / rifiuti

        fr. 1'000.–

       fr. 811.–

Totale

        fr. 18'189.–

       fr. 14'097.–

Immobile di __________

2010

2011

Spazzacamino

       fr. 102.10

Riparazione cucina

       fr. 115.–

Riparazione cucina e elettrodomestici

       fr. 13'097.–

Riparazione finestre

       fr. 1'000.–

Rifiuti

       fr. 556.–

Riscaldamento

       fr. 504.55

Costi accessori

       fr. 1'453.10

Totale

forfait

       fr. 16'828.–

                                         2.2.

                                         Come esposto in narrativa, nelle decisioni su reclamo qui impugnate, l’autorità di tassazione ha ammesso in deduzione gli importi totali di, rispettivamente, fr. 5'952.– nel 2010 e fr. 17'672.– nel 2011, contestando ai contribuenti la scarsa documentazione presentata e la conseguente impossibilità di verificare con esattezza i lavori eseguiti.

                                         In questa sede, nel termine assegnatole da questa Camera, l’autorità ha poi riesaminato le proprie decisioni, proponendo le seguenti nuove deduzioni:

Immobile di __________

2010

2011

Risanamento canna fumaria

        fr. 3'300.–

Risanamento stabile (½)

        fr. 7'600.–

       fr. 7'600.–

Manutenzioni diverse

        fr. 1'000.–

       fr. 1'140.–

Altri costi

       fr. 619.–

Assicurazione stabile (stima)

        fr. 600.–

       fr. 600.–

Tassa immobiliare

        fr. 144.–

       fr. 144.–

Totale

        fr. 12'644.–

       fr. 10'103.–

Immobile di __________

2010

2011

Riparazione cucina

       fr. 115.–

Sostituzione cucina e elettrodomestici

       fr. 13'097.–

Sostituzione finestra

       fr. 1'000.–

Diversi

       fr. 143.–

Assicurazione stabile (stima)

       fr. 888.–

Tassa immobiliare

       fr. 157.–

Totale

forfait

       fr. 15'400.–

                                   3.   Tassazione IC/IFD 2010

                                         3.1.

                                         La deduzione dell’importo forfettario di fr. 1'620.– in relazione all’immobile di __________ (25% del valore locativo per l’IC e 20% del valore locativo per l’IFD) non è mai stata oggetto di discussione. Contestate sono unicamente le spese di manutenzione effettive dell’immobile ticinese. I ricorrenti chiedono di poter dedurre l’importo complessivo di fr. 18'189.–, mentre l’autorità di tassazione, come visto, propone di ammettere in deduzione un importo totale di fr. 12'644.–.

                                         3.2.

                                         Ora, le spese di risanamento della canna fumaria (fr. 3'300.–) e, più in generale, i contributi straordinari di risanamento del condominio di __________ (fr. 7'600.–) rientrano pacificamente tra i costi di manutenzione deducibili (art. 32 cpv. 2 LIFD; art. 31 cpv. 2 LT).

                                         D’altra parte, e altrettanto pacificamente, una parte delle spese condominiali incluse nel conteggio prodotto dai ricorrenti costituiscono già a prima vista tipici costi di gestione, che nel caso di immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo) non sono ammessi in deduzione. Simili costi sono considerati spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e possono essere dedotti dal reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta li trasferisce su una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre all’indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo (sentenza del Tribunale federale del 15 luglio 2005, n. 2A.683/2004, in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 = RDAF 2005 II 502 consid. 2.5). È in particolare il caso delle postulate spese di riscaldamento (fr. 1'110.–), portineria (fr. 1'960.–), acqua potabile e spazzatura (fr. 1'000.–) e, in assenza di altre indicazioni, dell’onorario per l’amministrazione condominiale (fr. 888.–).

                                         Più problematici rimangono gli ulteriori costi rivendicati in deduzione dai ricorrenti, ed in particolare le “manutenzioni diverse”, gli “altri costi” ed infine le spese per “piscina”.

                                         3.3.

                                         Quanto alle spese di “manutenzioni diverse”, che l’autorità di tassazione propone in questa sede di ammettere nella limitata misura di fr. 1'000.–, questa Camera si trova nell’impossibilità di pronunciarsi sulla loro deducibilità. In assenza di un elenco dettagliato, non può infatti valutare puntualmente quali costi siano di effettiva manutenzione e quali invece non rientrino in tale definizione.

                                         Stesso discorso vale per gli “altri costi” e per le spese di “piscina”, di cui non si conosce minimamente la natura. Anche in questo caso occorrerebbe un elenco dettagliato per poter distinguere tra spese di manutenzione in senso tecnico (per esempio spese di riparazione o sostituzione) e spese di gestione non deducibili (per esempio spese di abbonamento riferite al controllo periodico dell’impianto oppure materiale per la pulizia). Per quanto attiene in particolare alle spese per piscina, va inoltre aggiunto che simili costi non sono in ogni modo deducibili se il valore della piscina non si riflette sul valore locativo imposto ai contribuenti (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 36 ad art. 32 LIFD, p. 517; nello stesso senso Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 28 ad art. 32 LIFD, p. 789). Come pure sottolineato dalla giurisprudenza di altri cantoni, i costi di manutenzione dell’immobile devono sempre essere correlati con un reddito imponibile, anche se la lettera della legge non lo esprime, con la conseguenza che i costi di manutenzione della piscina (o del giardino) sono deducibili solo se essi sono stati considerati nel calcolo del valore locativo (StE 1999 B 25.6 n. 33).

                                         3.4.

                                         Alla luce di queste considerazioni, a questa Camera non resta quindi che rinviare gli atti all’autorità di tassazione, perché si pronunci nuovamente sulla deducibilità dei costi relativi alle voci “manutenzioni diverse”, “altri costi” e “piscina”. In questa sede ci si limita ad osservare che il conteggio proposto dall’autorità di tassazione tiene in considerazione anche spese non direttamente rivendicate dai ricorrenti (premi d’assicurazione e imposta immobiliare comunale), dimostrandosi in questo senso generoso.

                                   4.   Tassazione IC/IFD 2011

                                         4.1.

                                         Oggetto di litigio sono le spese di manutenzione di entrambi gli appartamenti. I ricorrenti chiedono di poter dedurre gli importi di fr. 14'097.– (immobile di __________) e fr. 16'828.– (immobile di __________), mentre l’autorità di tassazione, come visto, propone di ammettere in deduzione gli importi complessivi di, rispettivamente, fr. 10'103.– e fr. 15'400.–.

                                         4.2.

                                         Anche in questo caso i contributi di risanamento del condominio di __________ (fr. 7'600.–), così come le spese di riparazione e sostituzione della cucina, degli elettrodomestici e della finestra dell’immobile di __________ (fr. 14'212.–) rientrano chiaramente tra i costi di manutenzione deducibili. È poi altrettanto pacifico che la maggior parte delle spese condominiali incluse nei conteggi prodotti dai ricorrenti rappresentano tipici costi di gestione che non sono deducibili dal valore locativo. È il caso, per quanto concerne l’appartamento ticinese, delle spese di riscaldamento (fr. 874.–), portineria (fr. 2'067.–), acqua/rifiuti (fr. 811.–) e, in assenza di altre indicazioni, dell’onorario per l’amministrazione condominiale (fr. 565.–). È inoltre il caso, per l’immobile __________, delle spese di spazzacamino (fr. 102.10), spazzatura (fr. 556.–) e riscaldamento (fr. 504.55).

                                         4.3.

                                         Più problematici rimangono gli ulteriori costi rivendicati in deduzione dai ricorrenti, ed in particolare le “manutenzioni diverse”, gli “altri costi” e le spese per “piscina” dell’immobile ticinese (che l’autorità di tassazione propone di riconoscere integralmente, fatte salve quelle per piscina), nonché i “costi accessori” dell’immobile di __________ (che l’autorità propone di riconoscere nella limitata misura di fr. 143.–). A questo proposito si rinvia alle considerazioni esposte al punto precedente, che valgono evidentemente anche per il periodo fiscale 2011. A questa Camera non resta quindi che annullare la decisione e rinviare gli atti all’autorità di tassazione, perché si pronunci nuovamente sulla deducibilità di questi ulteriori costi, non senza ricordare che i calcoli proposti dall’autorità di tassazione sono per altri versi generosi, riconoscendo in deduzione i premi d’assicurazione e le tasse immobiliari, che i ricorrenti nemmeno hanno rivendicato.

                                   5.   Un’ulteriore censura sollevata dai ricorrenti concerneva la deduzione delle spese professionali di trasporto della moglie. Come esposto in narrativa, l’autorità di tassazione le ha riconosciuto, nelle decisioni impugnate, unicamente l’uso del mezzo pubblico (fr. 3'000.– ciascun anno), salvo poi aderire al ricorso, dichiarandosi disposta a riconoscerle in deduzione anche l’ulteriore importo rivendicato di fr. 4'300.– per l’uso del mezzo privato.

                                         Per economia di giudizio, la proposta può essere condivisa, anche se la ricorrente non ha prodotto alcun documento giustificativo. A giudizio di questa Camera è qui appena il caso di sottolineare che la professione della moglie, responsabile delle cure infermieristiche di una casa di riposo a __________ (prima, sino al 31 luglio 2011, a __________), comporta verosimilmente orari di lavoro irregolari e soprattutto incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici.

6.Il ricorso è pertanto accolto per quanto concerne la deduzione delle spese professionali della moglie. Le decisioni impugnate sono invece annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti e per nuove decisioni in merito alle spese di manutenzione.

                                         Visto l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.  Le decisioni impugnate sono annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti e per nuove decisioni in relazione alle spese di manutenzione.

                                         1.2.  Alla contribuente è riconosciuto in deduzione, per ciascun periodo fiscale, un ulteriore importo di fr. 4'300.– per l’uso del mezzo privato.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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