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Ticino Camera di diritto tributario 06.02.2013 80.2012.80

February 6, 2013·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,557 words·~8 min·3

Summary

Assoggettamento illimitato: domicilio accertato dal Comune e confermato dal Consiglio di Stato, restituzione delle imposte pagate in un altro cantone

Full text

Incarti n. 80.2012.80 80.2012.81

Lugano 6 febbraio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 7 aprile 2012 contro la decisione del 21 marzo 2012 in materia di IC e IFD 2009.

Fatti

                                  A.   RI 1 nel periodo fiscale 2009 aveva il domicilio a __________ (ZH), ma esercitava la propria attività lavorativa a __________, dove aveva un permesso di soggiorno.

                                         Dato che il suo permesso di soggiorno nel comune di __________ era scaduto il 30 novembre 2009 e che da accertamenti effettuati risultava una sua presenza stabile e costante nell’abitazione in __________, in data 10 dicembre 2009 l’Ufficio controllo abitanti di Bellinzona la informava che i presupposti del suo domicilio erano realizzati a __________, stabilendo per tanto che lo stesso era trasferito d’ufficio a decorrere dal 1° dicembre 2009.   

                                         Un ricorso contro tale decisione veniva respinto dal Consiglio di Stato, con decisione del 27 aprile 2010, cresciuta in giudicato.

                                  B.   Con decisione del 26 ottobre 2011, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2009, considerandola illimitatamente imponibile nel Canton Ticino. La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 novembre 2011, sostenendo che per il periodo fiscale 2009 era già stata assoggettata nel Comune di __________ dov’era domiciliata. Visto che il pagamento dei suoi oneri fiscali per l’anno 2009 era già avvenuto, nulla sarebbe più stato dovuto all’erario fiscale del Canton Ticino.

                                         L’autorità fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 21 marzo 2012, così motivata:

                                         L’autorità comunale di __________, dopo le verifiche del caso, ha comunicato alla scrivente autorità fiscale la presa di domicilio da parte della signora __________ a decorrere dal 1.dicembre 2009 (comportando, ovviamente, l’imposizione per l’anno fiscale 2009 in base alla situazione al 31.12). Tale imposizione, contestata dalla contribuente presso la competente sede, è stata oggetto di presa di posizione da parte del Consiglio di Stato che ha confermato la decisione su reclamo emessa dal Municipio di __________ atta a ivi fissare il domicilio a decorrere dal 1. dicembre 2009: a fronte di tale risoluzione – non impugnata dall’interessata – la scrivente autorità fiscale non può esimersi dalla conferma di quanto emesso con il conteggio del 26 ottobre 2011 respingendo il reclamo in assenza di validi presupposti”.

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione di tassazione su reclamo dell’autorità fiscale. La ricorrente sostiene di aver versato i contributi per l’imposta comunale, cantonale e federale diretta per l’anno 2009 due volte, la prima nel comune di __________ nel Canton __________ e la seconda in Ticino e più precisamente a __________. L’insorgente richiama il divieto di doppia imposizione sancito dalla Costituzione federale, chiedendo a questa Camera di far valere il suo diritto costituzionale e pertanto di procedere al rimborso del pagamento effettuato a favore del Canton Ticino per le imposte comunali e cantonali e quello a favore della Confederazione per le imposte federali dirette.  

                                         Nelle proprie osservazioni del 17 aprile 2012, l’Ufficio di tassazione rimanda alla motivazione del calcolo dell’imponibile dopo reclamo del 21 marzo 2012 e alla decisione del Consiglio di Stato, con la quale il domicilio della ricorrente viene fissato a __________ a decorrere dal 1.dicembre 2009, concludendo che la competenza impositiva per l’anno 2009 spetta al Canton Ticino. 

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella fattispecie, la ricorrente non contesta né l’assoggettamento in sé all’imposta cantonale ticinese né gli elementi imponibili accertati con la decisione di tassazione notificatale dall’Ufficio di tassazione di __________. La ricorrente lamenta dunque unicamente il fatto di aver pagato imposte per l’anno 2009 sia nel Canton __________ (comune di __________), sia nel Canton Ticino (comune di __________) e, secondo il divieto di doppia imposizione, richiede il rimborso dei contributi versati all’autorità ticinese e federale.

                                         1.2.

                                         Il diritto fiscale svizzero e quello del Canton Ticino ammettono in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 3 cpv. 1 LIFD e l’art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

                                         Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

                                         Secondo la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:

·        l’effettiva residenza in un determinato luogo;

·        l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.

                                         A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore.

                                         1.3.

                                         La competenza per la tassazione di un periodo fiscale appartiene in linea di massima ad un solo cantone (unità del periodo fiscale), e ciò vale in caso di cambiamento sia dell’appartenenza personale sia di quella economica all’interno della Svizzera nel corso di un periodo fiscale. Nel caso di modifiche dell’assoggettamento illimitato (cambiamento di domicilio rispettivamente di sede) per le persone fisiche è il cantone di arrivo che incassa le imposte per l’intero periodo (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ediz., Manno 2010, p. 10).

                                         Per quanto concerne l’imposta federale diretta, le autorità cantonali la riscuotono dalle persone fisiche che, all’inizio del periodo fiscale o dell’assoggettamento, hanno il domicilio fiscale oppure, se non hanno un tale domicilio in Svizzera, la dimora fiscale nel Cantone (art. 105 cpv. 1 LIFD).

                                         1.4.

                                         Nel caso in esame, l’autorità fiscale ha ritenuto la ricorrente illimitatamente assoggettata all’imposta nel Canton Ticino e nel comune di __________. L’Ufficio di tassazione di __________ ha preso tale decisione sulla base della sentenza del Consiglio di Stato che ha fissato il domicilio di __________ a decorrere dal 1.dicembre 2009 a __________.

                                         In base agli articoli 3 cpv. 1 LIFD e l’art. 2 cpv. 1 LT l’autorità fiscale ha riconosciuto adempiuti i presupposti per l’assoggettamento soggettivo illimitato nel nostro Cantone. Fatto che tra l’altro la ricorrente non contesta.

                                         Per queste ragioni questa Camera non ha quindi motivo di non confermare nel merito la decisione dell’Ufficio di tassazione di __________ in materia di assoggettamento illimitato. Anche per l’imposta federale diretta, è competente l’autorità fiscale ticinese, secondo l’art. 105 cpv. 1 LIFD.

                                   2.   2.1.

                                         Come già ricordato, la ricorrente lamenta tuttavia una doppia imposizione, essendo stata assoggettata alle imposte per il periodo fiscale 2009 sia nel Canton __________ sia nel Canton __________.

                                         2.2.

                                         Una doppia imposizione contraria all’art. 127 cpv. 3 Cost. fed. si realizza quando un contribuente è tassato da due o più cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo periodo di tempo (doppia imposizione attuale) oppure quando un cantone eccede i limiti della propria sovranità fiscale e, violando norme che regolano i casi di conflitto, preleva un’imposta che compete ad un altro cantone (doppia imposizione virtuale). Inoltre un cantone non può tassare in maggior misura un contribuente per il solo fatto che non soggiace esclusivamente alla sua sovranità fiscale, ma è imponibile anche in un altro cantone (divieto di discriminazione; cfr. DTF 134 I 303 consid. 2.1.; 133 I 19 consid. 2.1; 132 I 29 consid. 2.1).

                                         2.3.

                                         Nel caso concreto, non compete al Canton Ticino la restituzione dell’imposta, rivendicata dalla ricorrente sulla base della doppia imposizione subita nel 2009. Infatti, la pretesa fiscale del Canton Ticino è legittima.

                                         Se la contribuente volesse ottenere il rimborso dell’imposta pagata nel Canton __________, dovrebbe impugnare la decisione di tassazione di quel Cantone o, tutt’al più, interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, invocando il divieto di doppia imposizione garantito dall’art. 127 cpv. 3 Cost.         

                                         Il ricorso di diritto pubblico in materia di doppia imposizione è ammesso solo contro decisioni emesse da un’autorità cantonale di ultima istanza. Allo stesso tempo è possibile impugnare una decisione di un altro cantone – anche già cresciuta in giudicato – sebbene non sia stata adottata da un autorità di ultima istanza (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ediz., Manno 2010, p. 128).

                                         L’atto di ricorso va diretto esplicitamente contro tutti i cantoni coinvolti. All’atto di ricorso deve essere allegata la decisione impugnata (art. 42 cpv. 3 LTF) e al riguardo della formulazione di una richiesta di restituzione delle imposte essa deve essere richiesta con sufficiente chiarezza, allegando pure una ricevuta degli importi pagati (Locher, op. cit., p. 151).

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    880.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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