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Ticino Camera di diritto tributario 20.03.2012 80.2012.39

March 20, 2012·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,116 words·~6 min·5

Summary

Procedura: contestazione di tassa di diffida, Ufficio di tassazione entrato nel merito di reclamo tardivo, constatazione d'ufficio del vizio nella procedura di ricorso

Full text

Incarto n. 80.2012.39

Lugano 20 marzo 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1

rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 15 febbraio 2012 contro la decisione del 13 gennaio 2012 in materia di diffida.

Fatti

                                     -   la RI 1, con sede a __________ (__________), è limitatamente soggetta all’imposta cantonale ticinese, avendo una succursale a __________;

                                     -   non avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 2009 entro il termine attribuitole, l’RS 1 la richiamava con scritto del 27 luglio 2010, avvertendola che, trascorsi ulteriori 30 giorni, per ogni diffida a presentare la dichiarazione, che avesse dovuto seguire al richiamo, sarebbe stata percepita una tassa di fr. 30.–;

                                     -   il 12 agosto 2010, l’autorità fiscale le attribuiva una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione fino al 30 settembre 2010;

                                     -   con decisione del 27 ottobre 2010, l’autorità fiscale diffidava la contribuente ad inviare la dichiarazione fiscale entro ulteriori 30 giorni, avvertendola che altrimenti le avrebbe inflitto una multa fino a fr. 1'000.–;

                                     -   per l’invio della diffida, l’UTPG poneva a carico della contribuente una tassa di fr. 30.–;

                                     -   con scritto non datato, pervenuto all’Ufficio esazione e condoni il 24 giugno 2011 e da questo trasmesso per competenza all’UTPG, la contribuente contestava “la diffida di pagamento del 22 giugno 2011” ed argomentava di aver inoltrato la dichiarazione fiscale già il 1° luglio 2010, poi una seconda volta il 12 agosto 2010 ed infine il 27 ottobre 2010;

                                     -   il 13 dicembre 2011 l’UTPG si rivolgeva alla reclamante, invitandola a comprovare di avere tempestivamente inoltrato la dichiarazione fiscale 2009;

                                     -   la reclamante rispondeva con scritto del 2 gennaio 2012, ribadendo di avere trasmesso la dichiarazione alle autorità fiscali dei tre cantoni interessati già il 1° luglio 2010 e di aver proceduto ad un secondo invio il 12 agosto 2010;

                                     -   con decisione del 13 gennaio 2012, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, argomentando che la reclamante non aveva portato “una prova sufficiente a testimonianza dell’avvenuto invio – nei termini – dei moduli d’imposta IC 2009”;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la tassa di diffida posta a suo carico dall’autorità di tassazione ed invoca il principio in dubio pro reo, che a suo avviso escluderebbe che possa essere condannata ad un’ammenda penale per non aver provato il tempestivo inoltro della dichiarazione.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   nella fattispecie, non è chiaro quale sia l’oggetto della lite: il reclamo del giugno 2011 si riferiva chiaramente alla “diffida di pagamento del 22 giugno 2011”, anche se poi la motivazione del gravame sembrava indirizzarsi contro la diffida inviata alla contribuente per non aver inoltrato la dichiarazione fiscale;

                                     -   è tuttavia evidente che, se l’oggetto del reclamo fosse stato rappresentato dalla tassa di diffida per il mancato inoltro della dichiarazione, il gravame sarebbe stato irricevibile, in quanto interposto ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge: la diffida in questione era infatti stata intimata con raccomandata del 27 ottobre 2010;

                                     -   infatti, contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);

                                     -   quando l'istanza precedente ha ignorato la mancanza di un presupposto processuale, ciò deve essere rilevato d'ufficio nella procedura di ricorso: la decisione impugnata deve essere annullata e deve essere adottata una nuova decisione, che tenga conto del difetto procedurale;

                                     -   ciò non configura una reformatio in peius, proprio perché i presupposti processuali devono essere verificati d'ufficio (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2003.116 del 3 ottobre 2003, con riferimento a: Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 1992, art. 111 DIFD, n. 3, p. 277);

                                     -   nell’ipotesi in cui il reclamo si riferisse alla tassa di diffida ex art. 198 cpv. 5 LT, la decisione su reclamo dovrebbe pertanto essere annullata ed il reclamo stesso dovrebbe semplicemente essere dichiarato irricevibile;

                                     -   come detto, il reclamo potrebbe per contro essere stato tempestivo, nella misura in cui aveva per oggetto la tassa per la diffida messa a carico della contribuente in relazione all’inosservanza di termini di pagamento (art. 242 cpv. 3 LT);

                                     -   in tal caso, la motivazione avrebbe peraltro dovuto riferirsi al mancato pagamento di un’imposta o di interessi (art. 242 cpv. 1 LT);

                                     -   dagli atti non è tuttavia possibile stabilire a cosa si riferisse la diffida del 22 giugno 2011;

                                     -   per questa ragione, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, perché verifichi con il contribuente quale sia stata la decisione impugnata con il reclamo del giugno 2011 e, a dipendenza delle risultanze della verifica, dichiari irricevibile il gravame (se concerne la tassa relativa alla diffida del 27 ottobre 2010) oppure chieda alla contribuente di motivarlo (se concerne la tassa relativa ad una eventuale diffida del 22 giugno 2011);

                                     -   a mero titolo abbondanziale, è ancora il caso di sottolineare che l’argomentazione della ricorrente, che si appella al principio in dubio pro reo per contestare la legittimità della tassa di diffida per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale, non tiene conto della natura giuridica della tassa stessa;

                                     -   infatti, la tassa di diffida prevista dall’art. 198 cpv. 4 LT altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);

                                     -   ne consegue che in nessun caso si potrebbero applicare i principi della procedura penale alla tassa di diffida.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 13 gennaio 2012 è annullata e gli atti sono rinviati all’UTPG per una nuova decisione, sulla base delle argomentazioni che precedono.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

- ; -; -.  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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