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Ticino Camera di diritto tributario 25.04.2012 80.2012.29

April 25, 2012·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·896 words·~4 min·4

Summary

Procedura: ricorso, ricevibilità, non lettera con cui il contribuente chiede all'Ufficio di tassazione come fare a pagare l'imposta

Full text

Incarti n. 80.2012.29 80.2012.30

Lugano 25 aprile 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 1° febbraio 2012 contro la decisione del 5 gennaio 2012 in materia di IC e IFD 2009.

Fatti

                                     -   con decisione del 6 ottobre 2010, l’RS 1 notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD 2009, allestita d’ufficio per mancato inoltro della dichiarazione fiscale;

                                     -   il 7 dicembre 2011, il contribuente inoltrava la dichiarazione fiscale 2009, scusandosi per il “mega-ritardo” dovuto a “motivi di lavoro”;

                                     -   con scritto del 12 dicembre 2011, l’Ufficio di tassazione lo invitava a documentare l’esistenza di un motivo di restituzione del termine di reclamo, avvertendolo che altrimenti quest’ultimo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                     -   il 14 dicembre 2011, il reclamante adduceva “motivi di lavoro e impegni familiari”;

                                     -   con decisione del 5 gennaio 2012, l’autorità fiscale dichiarava irricevibile il reclamo del contribuente, essendo stato inoltrato dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto dalla legge e non essendo stato invocato un valido motivo di restituzione del termine;

                                     -   il contribuente si rivolgeva all’Ufficio di tassazione con scritto del 7 gennaio 2012, nel quale chiedeva come fare a pagare imposte su un reddito di 120'000 franchi, quando ne aveva guadagnati solo 103'000;

                                     -   l’autorità fiscale, con lettera del 12 gennaio 2012, lo invitava a precisare se il suo scritto dovesse essere considerato ricorso contro la decisione su reclamo del 5 gennaio 2012;

                                     -   RI 1 rispondeva il 30 gennaio 2012, affermando che, se per rispondere alla sua domanda occorreva la “via legale”, allora “andiamo avanti?”;

                                     -   l’Ufficio ha trasmesso lo scritto in questione alla Camera di diritto tributario, la quale, il 3 febbraio 2012, ha attribuito al ricorrente un termine di dieci giorni per confermare la volontà di interporre ricorso ed in tal caso per motivarlo conformemente alla legge;

                                     -   il contribuente non ha dato seguito a tale scritto.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organiz-zazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

                                     -   essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

                                     -   secondo l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;

                                     -   lo stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2 LIFD , che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. 80.96.00163 dell’11 ottobre 1996 in re G.P.; v. inoltre Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995 , p. 191-192; X. Oberson, Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, p. 147);

                                     -   secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una conclusione costituisce un presupposto processuale, indispensabile per l’esame del gravame (STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, in RDAT I–1998 N. 22t, consid. 4c-d, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

                                     -   lo scritto del contribuente del 7 gennaio 2012, come pure quello del 30 gennaio 2012, peraltro indirizzati all’Ufficio di tassazione, disattende manifestamente le condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste sia dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT) sia dal diritto federale (art. 140 cpv. 2 LIFD): l’insorgente si limita a domandare come potrà pagare le imposte calcolate su un reddito superiore a quello conseguito nel periodo fiscale litigioso, senza prendere posizione sugli argomenti in base ai quali il suo reclamo è stato dichiarato irricevibile dall’autorità di tassazione;

                                     -   come detto, il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta di confermare la volontà di impugnare la decisione su reclamo ed eventualmente di motivare il ricorso, indirizzatagli con scritto del 3 febbraio 2012;

                                     -   in queste circostanze, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

                                     -   eccezionalmente si rinuncia a porre a carico del contribuente la tassa di giustizia e le spese processuali, sebbene egli non abbia neppure risposto alla lettera del 27 giugno 2011.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

__________  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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