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Ticino Camera di diritto tributario 23.03.2018 80.2010.60

March 23, 2018·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·860 words·~4 min·6

Summary

Procedura: ricorso, effetto devolutivo, notificazione di una nuova decisione su reclamo che accoglie le richieste del ricorrente, ricorso privo d’oggetto

Full text

Incarti n. 80.2010.60 80.2010.61 80.2010.62

Lugano 23 marzo 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1 rappr. dall’ RA 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 10 maggio 2010 contro la decisione del 9 aprile 2010 in materia di IC e IFD 2003, 2004 e 2005.

Fatti

                                     -   con ricorsi del 10 maggio 2010, RI 1 ha impugnato le decisioni del 9 aprile 2010, con le quali l’CO 1 aveva respinto il suo reclamo contro le decisioni di tassazione IC e IFD per i periodi fiscali 2003, 2004 e 2005;

                                     -   il ricorrente chiedeva, in via principale l’esenzione dall’imposta sul reddito della pensione erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, Roma, e, in via subordinata, la sospensione della trattazione dei ricorsi, in attesa dell’esito della procedura di amichevole composizione avviata in conformità dell’art. 26 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41);

                                     -   da una lettera della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), inviata il 14 giugno 2017 al rappresentante del contribuente, si evince che a quest’ultimo era stata sottoposta una “proposta di soluzione di compromesso interna alla Svizzera (deduzione dalla base imponibile svizzera dell’imposta italiana sulla pensione erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti)”, che presupponeva tuttavia “l’assenso dell’autorità competente italiana alla chiusura della procedura amichevole per impossibilità di raggiungere una soluzione soddisfacente tra le parti”;

                                     -   con scritto del 12 marzo 2018, l’CO 1 ha trasmesso a questa Corte un verbale di audizione, sottoscritto dal rappresentante del ricorrente il 9 marzo 2018, e copia di tre decisioni su reclamo rettificate, notificate al contribuente il 21 marzo 2018;

                                     -   dal verbale risulta che il ricorrente ha ritirato la procedura di amichevole composizione secondo l’art. 26 CDI-I e ha accettato la proposta della SFI di imporre in Svizzera la pensione litigiosa, deducendo tuttavia le imposte trattenute alla fonte in Italia;

                                     -   le decisioni su reclamo notificate al contribuente il 21 marzo 2018 recepiscono la citata soluzione di compromesso.

Diritto

                                     -   secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di procedura cantonale può consentire all’autorità di tassazione di modificare o di annullare la decisione impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 140 LIFD; Zweifel/Casanova, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 24, n. 7);

                                     -   mentre la legge tributaria cantonale non contiene alcuna disposizione in merito a tale questione, l’art. 58 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) consente invece all’autorità inferiore, fino all'invio della sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); in tal caso, essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2); quest’ultima, di conseguenza, continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cpv. 3 prima frase);

                                     -   l’art. 58 PA non è tuttavia applicabile nell’ambito della procedura di ricorso in materia di imposta federale diretta e neppure in materia di imposta cantonale;

                                     -   il Tribunale federale ha peraltro già avuto modo di affermare che, in mancanza di disposizioni contrarie della procedura cantonale, si possono anche applicare a titolo sussidiario le norme della PA (DTF 106 Ib 115 consid. 2a);

                                     -   nulla impedisce pertanto di ispirarsi all’art. 58 PA e di consentire all’autorità di tassazione di riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata impugnata dal contribuente;

                                     -   il principio secondo cui l’effetto devolutivo è attenuato per consentire all’autorità amministrativa di mantenere il potere di riesaminare la decisione per un certo lasso di tempo dopo la sua notificazione assurge ormai ad una sorta di principio generale della procedura amministrativa;

                                     -   tornando alla fattispecie in discussione, il 21 marzo 2018 l’Ufficio di tassazione ha notificato al contribuente tre nuove decisioni, conformi alla soluzione di compromesso sottopostagli dall’Ufficio di tassazione e da lui accettata;

                                     -   sebbene dall’inoltro del ricorso sia trascorso un tempo estremamente prolungato, si ritiene che si possa comunque applicare la prassi appena evocata, in considerazione anche della sospensione della procedura ricorsuale che è dipesa dall’avvio della procedura amichevole prevista dall’art. 26 CDI-I;

                                     -   di conseguenza, su questo presupposto, il ricorso si rivela privo d’oggetto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è privo d’oggetto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

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