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Ticino Camera di diritto tributario 03.03.2010 80.2010.16

March 3, 2010·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,900 words·~10 min·5

Summary

Procedura: tassazione d'ufficio, contribuente limitatamente imponibile, violazione obbligo di dichiarazione, presupposti per contestare tassazione per apprezzamento

Full text

Incarto n. 80.2010.16

Lugano 3 marzo 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. da RA 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 2 febbraio 2010 contro la decisione del 27 gennaio 2010 in materia di IC 2008.

Fatti

                                  A.   RI 1, domiciliato a __________ (__________), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare a __________.

                                         Non avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 2008 nonostante una diffida, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona gli infliggeva una multa disciplinare di fr. 100.–, con decisione del 21 agosto 2009, avvertendolo che in caso di mancata collaborazione entro i trenta giorni successivi avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.

                                  B.   Con decisione del 25 novembre 2009, l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione IC 2008, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 2'400.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 112'400.–; quanto alla sostanza imponibile era stabilita in fr. 90'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr. 734'000.–. Nella motivazione della decisione, l’autorità fiscale osservava che il contribuente avrebbe potuto impugnare la tassazione d’ufficio solo con il motivo che essa era manifestamente inesatta e che il reclamo avrebbe dovuto essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova.

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 3 dicembre 2009, contestando il diritto del Canton Ticino di esigere la presentazione di una dichiarazione d’imposta, essendo competente per la tassazione il solo cantone di domicilio.

                                         L’autorità fiscale si rivolgeva al reclamante con scritto del 22 dicembre 2009, attribuendogli un termine di un mese per adempiere i requisiti per la contestazione di una tassazione d’ufficio, cioè per allestire ed inoltrare la dichiarazione fiscale 2008.

                                         Il reclamante rispondeva l’8 gennaio 2010, confermando il suo reclamo e ribadendo che l’autorità fiscale ticinese a suo avviso non aveva alcun diritto di esigere da lui la presentazione della dichiarazione fiscale né di tassarlo d’ufficio e neppure di infliggergli una multa.

                                         L’autorità fiscale dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 27 gennaio 2010. Nella motivazione, rilevava che il contribuente, quale proprietario di immobili a Bellinzona, era tenuto a presentare la dichiarazione d’imposta nel Canton Ticino. Non avendolo fatto, era stato assoggettato alla tassazione d’ufficio, che poteva essere contestata solo provandone la manifesta inesattezza e con un reclamo motivato. Poiché il gravame da lui presentato non rispettava i requisiti, neppure dopo che l’Ufficio lo aveva invitato a porvi rimedio, esso non era ricevibile.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione di Bellinzona, a suo avviso in contrasto con il diritto federale. Rileva che l’autorità fiscale ticinese, secondo l’art. 39 cpv. 2 LAID ha accesso alle informazioni del Cantone di domicilio, nella misura in cui le servono per la tassazione. Non avrebbe per contro diritto né di multarlo né di sottoporlo ad una tassazione d’ufficio.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         L’art. 204 cpv. 2 LT (conforme all’art. 46 cpv. 3 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]) consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         1.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; cfr. anche art. 48 cpv. 2 LAID).

                                         1.3.

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552; di diverso avviso la dottrina: Zweifel, Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437; X. Oberson, Le contentieux fiscal, in OREF [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna 1997, p. 140; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 3a ediz., Berna 1994, p. 401).

                                         Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

                                         1.4.

                                         La giurisprudenza ha precisato inoltre che una tassazione d'ufficio si considera arbitraria quando la situazione effettiva che risulta dai documenti a disposizione delle autorità fiscali a tale momento non è stata presa in considerazione in modo corretto. L'argomento secondo cui la tassazione d'ufficio è oggettivamente errata non è sufficiente (RF 2002 p. 828).

                                         La giurisprudenza ha altresì chiarito che, se una tassazione d'ufficio viene confermata in sede di decisione su reclamo a causa della mancata produzione della documentazione necessaria da parte del contribuente, è esclusa la possibilità di apportare le prove in questione nella procedura di ricorso. La tassazione d'ufficio può essere annullata solo se manifestamente inesatta, ma a tal fine i mezzi probatori esclusi non possono essere impiegati per dimostrarne l'inesattezza (StE 2000 B 96.12 n. 11).

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, il ricorrente è stato assoggettato ad una tassazione d’ufficio, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 2008. Contro la tassazione per apprezzamento, ha interposto reclamo nei termini di legge, contestando il diritto del Canton Ticino di pretendere da lui la prestazione della dichiarazione fiscale. Tesi ribadita dopo che l’Ufficio di tassazione gli aveva richiamato i principi sulla contestazione di una tassazione d’ufficio.

                                         Con la decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, proprio perché il contribuente non ha adempiuto i requisiti citati.

                                         2.2.

                                         Va dapprima precisato che, contrariamente a quanto da lui sostenuto, l’insorgente era obbligato ad inoltrare una dichiarazione fiscale anche nel Canton Ticino.

                                         L’art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sull’applicazione della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti  intercantonali, del 9 marzo 2001 (RS 642.141) prevede che se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri Cantoni.

                                         Il contribuente assoggettato all’imposta in parecchi Cantoni può adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una copia della dichiarazione d’imposta del Cantone di domicilio o di sede, salvo il caso in cui il Cantone di domicilio e l’altro Cantone non abbiano lo stesso sistema di basi temporali d’imposizione (art. 2 cpv. 2 Ordinanza cit.).

                                                     Tale principio, che deriva dal messaggio del Consiglio federale relativo al coordinamento e alla semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali del 24 maggio 2000 (FF 2000 pp. 3390-3407, in particolare par. 1.3.3.), è stato confermato nell'ambito delle discussioni dinanzi al Consiglio nazionale, in particolar modo in seguito al ritiro di una proposta dell'onorevole Pelli, che mirava a modificare l’art. 39 cpv. 2 LAID nel senso di obbligare il cantone di domicilio a trasmettere il più presto possibile agli altri cantoni copia della dichiarazione presentata dal contribuente (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, Consiglio nazionale - sessione autunnale 2000, p. 1115; inoltre circolare n. 16 del 31 agosto 2001 della Conferenza svizzera delle imposte, par. 22, p. 3; Paschoud, Evolution ou révolution du droit fiscal international?, in ASA 69 p. 844).

                                         L’art. 39 cpv. 2 LAID, menzionato dal ricorrente, si limita a stabilire che le autorità fiscali si comunicano gratuitamente le informazioni necessarie e si concedono la consultazione degli atti ufficiali e che, se risulta dalla dichiarazione d’imposta di una persona con domicilio o sede nel Cantone che è parimente contribuente in un altro Cantone, l’autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali dell’altro Cantone la dichiarazione d’imposta e la tassazione.

                                         Pertanto, in ogni cantone in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o limitatamente) viene eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si fonda sul diritto cantonale.

                                         Ne consegue che la LAID non dispensa il contribuente dall'obbligo di inoltrare una dichiarazione fiscale anche nel cantone ove è limitatamente assoggettato all'imposta (cfr. CDT n. 80.2003.154 del 4 dicembre 2003, in RtiD I-2004 n. 20t).

                                         2.3.

                                         Stabilito che il contribuente, non inoltrando la dichiarazione fiscale, o almeno una copia della dichiarazione presentata nel cantone di domicilio, ha infranto i suoi obblighi di collaborazione, ne consegue che è legittima la decisione dell’autorità fiscale ticinese di assoggettarlo ad una tassazione per apprezzamento.

                                         Secondo il Tribunale federale, per il fatto che la contestazione di una tassazione d’ufficio presuppone una prova qualificata, nella motivazione del reclamo la fattispecie deve essere esposta in modo documentato e si devono indicare i mezzi di prova. Pertanto, il contribuente non può limitarsi ad una contestazione generica o alla contestazione parziale di posizioni determinate, per il fatto che una simile impugnazione non permetterebbe naturalmente di sottoporre la tassazione d’ufficio alla verifica della manifesta inesattezza (Tribunale federale, 29 marzo 2005, n. 2A.39/2004, in RF 2005, p. 520, consid. 5.2.).

                                         Se vi è stata una tassazione d’ufficio nei confronti di un contribuente limitatamente imponibile, i presupposti per la contestazione della stessa sono adempiuti mediante l’invio con il reclamo di una copia della dichiarazione fiscale inoltrata alle autorità del Cantone di domicilio, dal momento che ciò è ammesso dall’art. 2 dell'Ordinanza sull'applicazione della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti  intercantonali, del 9 marzo 2001 (RS 642.141). Ciò equivale alla ripresa della collaborazione precedentemente trascurata e fa rinascere l’obbligo di inchiesta dell’autorità fiscale (RF 2005 p. 520, consid. 7; inoltre sentenza CDT n. 80.2005.113 del 9 settembre 2005, in RtiD I-2006 n. 18t).

                                         2.4.

                                         L’Ufficio di tassazione ha avvertito il contribuente delle condizioni, che doveva adempiere per contestare la tassazione d’ufficio, non solo nella decisione di tassazione stessa, ma ancora nella lettera che gli ha indirizzato dopo aver ricevuto il reclamo. In questa circostanza, ha anche attirato la sua attenzione sulla conseguenza che avrebbe avuto l’inosservanza degli obblighi in questione, cioè che il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         Non conformandosi a quanto richiesto dalla legge, il contribuente ha messo l’Ufficio di tassazione in condizione di non poter fare altro che dichiarare irricevibile il suo reclamo. 

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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