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Ticino Camera di diritto tributario 20.05.2011 80.2010.130

May 20, 2011·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·870 words·~4 min·5

Summary

Procedura: reclamo, legittimazione, imposta sull'utile delle persone giuridiche, imponibile zero, ripresa spese non ammesse

Full text

Incarto n. 80.2010.130

Lugano 20 maggio 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 27 ottobre 2010 contro la decisione del 21 ottobre 2010 in materia di IC e IFD 2008.

Fatti

                                     -   laRI 1, che nel periodo fiscale 2008 aveva ancora sede a __________, è una società anonima il cui scopo consiste nella promozione, l’acquisto, la vendita, la mediazione e la consulenza nell’ambito immobiliare;

                                     -   notificando alla contribuente la tassazione IC 2008, con decisione del 24 settembre 2010, lCO 1 commisurava l’utile imponibile in zero franchi, pur precisando nella motivazione di aver aggiunto all’utile spese non ammesse dall’uso commerciale (fr. 29'290.–) e prestazioni valutabili in denaro corrispondenti ad interessi insufficienti su crediti (fr. 2'490.–);

                                     -   la contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 4 ottobre 2010, con cui contestava in particolar modo la ripresa delle spese non ammesse;

                                     -   l’autorità di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 21 ottobre 2010, nella quale argomentava che la contribuente non era legittimata ad impugnare una tassazione che concerneva un’imposta sull’utile pari a zero;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1RI 1 contesta nuovamente la ripresa delle spese non ammesse, lamentando che con la sua decisione l’autorità di tassazione abbia violato il suo diritto di essere sentita;

                                     -   nelle sue osservazioni del 3 novembre 2010, l’UTPG propone di respingere il ricorso.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   come rilevato nelle osservazioni dell’autorità fiscale, il ricorso si rivela inammissibile;

                                     -   il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica infatti l’esistenza di un interesse degno di protezione, che può essere sia un interesse di fatto sia un interesse di diritto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo – Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.);

                                     -   in altri termini, l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione, ciò che è il caso se quest’ultima gli cagiona uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura, e deve dimostrare di avere un interesse alla sua modifica, ovvero di essere toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489);

                                     -   in concreto, l’CO 1 ha constatato nella sua decisione che per il periodo fiscale 2008 la ricorrente non è debitrice di alcuna imposta sull’utile, sia per l’imposta cantonale sia per l’imposta federale diretta;

                                     -   così stando le cose, dalla decisione impugnata non deriva alcuno svantaggio diretto per la contribuente, che non è quindi lesa nei suoi interessi personali dalla decisione impugnata e non è pertanto legittimata a ricorrere (cfr. decisione TF 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006; v. anche la sentenza CDT n. 80.2007.22 del 31 gennaio 2008; cfr. anche: Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1153);

                                     -   del resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una sentenza, e non si estende ai suoi motivi (RDAF 2001 p. 261 ss. = StE 2001 B 96.11 n. 6);

                                     -   secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare, quando un contribuente riceve una tassazione su un utile nullo, l’ammontare delle perdite che hanno condotto alla tassazione in questione costituisce solo un motivo della decisione di tassazione, con la conseguenza che tale importo non beneficia della forza di cosa giudicata;

                                     -   ciò implica che il riporto delle perdite deve essere esaminato nel momento in cui è domandato (RF 2009 p. 886 consid. 8.1 e giurisprudenza citata);

                                     -   il ricorso risulta perciò irricevibile;

                                     -   per le stesse ragioni, già il reclamo interposto all’autorità di tassazione era irricevibile ed è conseguentemente legittima la decisione dell’autorità fiscale che non è entrata nel merito del gravame;

                                     -   non si giusitifica di conseguenza neppure la censura di violazione del diritto di essere sentita, sostenuta dalla ricorrente;

                                     -   visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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