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Ticino Camera di diritto tributario 22.11.2011 80.2010.124

November 22, 2011·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,174 words·~11 min·5

Summary

Deduzioni: liberalità a persone giuridiche di pubblica utilità, in forma di "altri beni", non prestazioni di lavoro, spese vive deducibili

Full text

Incarto n. 80.2010.124

Lugano 22 novembre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 15 ottobre 2010 contro la decisione del 29 settembre 2010 in materia di IC e IFD 2007.

Fatti

                                  A.   RI 1, nata nel 1949, di professione contabile, lavora alle dipendenze del Comune di __________ e dedica parte del proprio tempo libero all’associazione __________, costituita nel 2006 con lo scopo di farsi portavoce e promuovere la necessaria raccolta di fondi per finanziare piccoli progetti a sostegno delle popolazioni bisognose del __________.

                                  B.   Nella dichiarazione fiscale 2007, la contribuente chiedeva la deduzione, a titolo di liberalità a favore della citata associazione, di un importo complessivo di fr. 5'651.–, così composto:

·         fr. 3'558.– per i progetti “__________-__________, “__________” e “__________”;

·         fr. 1'067.50 per il soggiorno di __________ a __________;

·         fr. 581.– per spese telefoniche;

·         fr. 80.– per l’acquisto di una chiavetta USB;

·         fr. 363.– per diversi.

                                         Notificandole la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 22 ottobre 2008, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città negava la postulata deduzione, limitandosi ad argomentare che difettavano i requisiti di legge.

                                  C.   La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 novembre 2008, nel quale sottolineava in particolare che la Divisione delle contribuzioni, con decisione del 26 marzo 2008, aveva riconosciuto l’associazione quale ente di pubblica utilità a carattere internazionale.

                                         L’autorità di tassazione, con decisione del 29 settembre 2010, respingeva il reclamo, argomentando che solo le prestazioni volontarie in contanti e sotto forma di beni mobili (veicoli, attrezzature, mobilio, opere e oggetti d’arte) potevano essere dedotte a titolo di liberalità, ad esclusione delle spese di viaggio e delle altre spese fatte valere dalla contribuente.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente di poter dedurre dal proprio reddito tutte le spese vive sopportate nell’ambito della sua attività di volontariato a favore dell’associazione __________.

                                         All’udienza del 26 ottobre 2011, la ricorrente ha in particolare precisato che durante i suoi soggiorni annuali in __________ è ospite della famiglia di __________, sua persona di riferimento in __________, aggiungendo poi che quest’ultimo era stato invitato a Lugano per intrattenere delle relazioni pubbliche con gli enti finanziatori. L’Ufficio di tassazione, da parte sua, si è rimesso alla decisione di questa Camera.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Per l’art. 33a LIFD, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, dal reddito imponibile sono dedotte le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g LIFD), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20% dei proventi, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33 LIFD. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a - c LIFD) sono deducibili nella medesima misura.

                                         Una disposizione analoga è contenuta nella legge cantonale, con una sola differenza: il limite massimo è fissato nel 10% del reddito imponibile (art. 32 cpv. 1 lett. h LT).

                                         1.2.

                                         La deduzione in questione è fondata su considerazioni di carattere extrafiscale: si tratta cioè di spese che, pur rientrando nel novero dei costi per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia – la cui deduzione pertanto sarebbe esclusa dagli art. 34 lett. a LIFD e 33 lett. a LT – sono ugualmente dedotte dal reddito, in particolare per esigenze di politica sociale (Blumenstein/ Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 263).

                                         1.3.

                                         Come si evince dalla lettera delle norme applicabili, occorre, in primo luogo che le persone giuridiche che beneficiano delle liberalità della persona fisica che chiede la deduzione godano dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo, che l’esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 e 7 ad art. 33a LIFD, p. 557-558; v. anche Circolare n. 23/2006 della Divisione delle contribuzioni, par. III.2; Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, par. IV).

                                         A tal fine, la Divisione delle contribuzioni ha allestito un’apposita lista degli enti esenti ex art. 65 lett. f LT (ex art. 56 lett. g LIFD). Un secondo elenco enumera gli enti con sede in altri cantoni che hanno prodotto la decisione di esenzione del Cantone di sede ed hanno espressamente richiesto al Canton Ticino di accettare che i contributi a loro versati possano essere dedotti fiscalmente. Da parte sua, la Conferenza fiscale svizzera ha invece preparato una lista, non esaustiva, delle persone giuridiche con sede in Svizzera che beneficiano dell’esenzione dall’imposta federale diretta per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità.

                                   2.   2.1.

                                         Che l’associazione __________ rientri fra quelle esentate dall’obbligo fiscale in virtù del suo scopo di pubblica utilità, conformemente a quanto disposto dagli art. 65 lett. f LT e 56 lett. g LIFD, è incontestato. La ragione per cui l’autorità di tassazione ha negato la deduzione dell’importo di fr. 5'651.– deve piuttosto essere ricercata nell’oggetto della prestazione in discussione. Come esposto in narrativa, la ricorrente non ha versato all’associazione una liberalità in contanti (in denaro), né tanto meno le ha elargito un bene, sia esso mobile o immobile. Nell’ambito della sua attività di volontariato a favore della medesima associazione, la contribuente ha però sostenuto diverse spese vive (per i viaggi, per i contatti telefonici, per l’acquisto di materiale, ecc.), di cui chiede la deduzione a titolo di liberalità.

                                         2.2.

                                         Condizione per la deducibilità di una prestazione volontaria è che essa sia stata fatta a titolo gratuito, senza cioè controprestazione e senza obbligo legale, contrattuale, statutario o morale (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 85 ad art. 33 LIFD, p. 843). In base ai nuovi art. 33a LIFD e 32 cpv. 1 lett. h LT, la prestazione volontaria non deve però necessariamente essere versata in contanti. Essa può anche essere realizzata sotto forma di “altri beni”, tra i quali figurano in particolare i beni mobili ed immobili, ma anche i capitali (compresi i crediti) e i diritti della proprietà intellettuale (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 4 ad art. 33a LIFD, p. 556; Noël, op. cit., n. 6 ad art. 33a LIFD, p. 557; v. anche Informazioni pratiche redatte dalla conferenza fiscale svizzera all’intenzione delle amministrazioni fiscali cantonali, Exposé sur l’exonération, plus particulièrement la deductibilité de dons bénévoles et la réserve de modification du but, en relation avec le droit des fondations révisé, edizione 2010, p. 1; Circolare n. 23/2006 della Divisione delle contribuzioni, par. III.1).

                                         Per contro, le prestazioni di lavoro, anche se svolte a titolo gratuito o di volontariato, non sono deducibili. Un’unica eccezione potrebbe tutt’al più essere presa in considerazione se il volontario rinuncia ad una controprestazione prevista da un regolare contratto di lavoro (se dipendente) o di mandato (se indipendente) sottoscritto con una persona giuridica esentata dalle imposte ordinarie, a condizione tuttavia che lo stesso si assuma nel contempo il pagamento degli oneri sociali prelevati dalle assicurazioni sociali e delle imposte (cfr. Steuerbuch del Canton San Gallo, n. 4 ad art. 46 StB).

                                         2.3.

                                         Nella fattispecie, come visto, la ricorrente non rivendica alcuna deduzione per le numerose ore di lavoro dedicate all’associazione __________, di cui peraltro è una socia fondatrice e l’attuale presidente, limitandosi a postulare la deduzione delle spese vive da lei direttamente affrontate nell’ambito dei progetti “__________-__________”, “__________” e “__________” (fr. 3'558.–), in occasione della visita a __________ di __________, sua persona di riferimento in __________ (fr. 1'067.50), per intrattenere regolari contatti telefonici con __________ (fr. 581.–) e, più in generale, nell’ambito della sua attività di volontariato (fr. 80.– per l’acquisto di una chiavetta USB e fr. 363.– per diversi).

                                         Come anticipato sopra, conformemente ai nuovi disposti degli art. 33a LIFD e 32 cpv. 1 lett. h LT, una prestazione volontaria può consistere, oltre che nel versamento di somme di denaro, anche nell’elargizione di beni in natura (vestiti, scarpe, veicoli, attrezzature, mobilio, opere e oggetti d’arte, fondi, ecc.), nella concessione di beni immateriali oppure ancora nella remissione di crediti. Per quanto più di interesse in questa sede, quest’ultima ipotesi si realizza in particolare nel caso di una rinuncia al rimborso delle spese di viaggio e delle ulteriori spese vive sostenute a favore di una persona giuridica esentata dal pagamento delle imposte ordinarie (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 17 ad art. 33a LIFD, p. 585). Secondo un consolidato principio valido in ambito fiscale, spetta però al contribuente l’onere di provare tali spese, che concorrono a ridurre il debito verso l’erario (decisione TF n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 416, con rinvii).

                                         2.4.

                                         Ora, le spese vive postulate in deduzione dalla ricorrente sono in gran parte documentate dalle necessarie pezze giustificative e, perlomeno a prima vista, sembrano pure correlate con l’attività umanitaria svolta dall’associazione __________, costituita nel 2006 con lo scopo di farsi portavoce e promuovere la necessaria raccolta di fondi per finanziare piccoli progetti a sostegno delle popolazioni bisognose del __________.

                                         In merito all’importo di fr. 3'558.– rivendicato nell’ambito dei progetti “__________-__________”, “__________” e “__________”, che per stessa ammissione della ricorrente includeva il prezzo del biglietto aereo (fr. 950.–), i costi per il visto (fr. 100.–) e per lo sviluppo delle fotografie (fr. 118.–), oltre alle spese sostenute durante la sua permanenza in __________ (fr. 2'390.–), è qui appena il caso di ricordare che l’associazione in discussione ha contribuito a realizzare, nel corso del periodo fiscale qui in esame, una recinzione e l’irrigazione di un terreno agricolo a “__________-__________”, un atelier per la trasformazione di alimenti a “__________” e una produzione avicola a “__________” (cfr. sito internet __________). Quanto all’importo di fr. 1'067.50 speso per ospitare a __________ __________, in occasione dell’udienza tenutasi il 26 ottobre 2011 dinanzi a questa Camera, la contribuente ha sottolineato che lo stesso comprendeva il prezzo del biglietto aereo (fr. 984.–) e il costo di una cena (fr. 83.50), aggiungendo poi che la visita era stata programmata per intrattenere delle relazioni pubbliche con gli enti finanziatori. Per quanto concerne infine gli importi di fr. 581.– (spese telefoniche verso __________), di fr. 80.– (acquisto di una chiavetta USB) e di fr. 363.– (tra cui spese postali e per l’organizzazione di lotterie), a giudizio di questa Camera non vi è motivo nella fattispecie per dubitare che fossero anch’essi giustificati dall’attività di volontariato a favore delle popolazioni bisognose del __________, seppure dai soli atti prodotti con l’incarto fiscale non sia possibile accertare una simile correlazione.

                                         2.5.

                                         Certo, per garantire una migliore trasparenza e un controllo puntuale, sarebbe stata auspicabile una registrazione contabile delle singole spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito della sua attività di volontariato, dapprima quali costi e successivamente, nella misura in cui la stessa rinunciava a richiederne il rimborso all’associazione, come entrate. La contabilità prodotta agli atti dell’incarto fiscale si limita invece a registrare i costi per progetto (“__________-__________”, “__________” e “__________”) e le entrate sotto l’unica voce “contributi”, ciò che di tutta evidenza non permette un controllo efficace.

                                         Tutto ben considerato, alla luce delle risultanze dell’udienza del 26 ottobre 2011 e delle argomentazioni sopra esposte, si giustifica nondimeno di riconoscere in deduzione l’intero importo di     fr. 5'651.–, perlomeno nella misura in cui non supera, rispettivamente, il 20% (a livello federale, art. 33a LIFD) e il 10% (a livello cantonale, art. 32 cpv. 1 lett. h LT) dei proventi imponibili, prima cioè delle deduzioni per spese di malattia e infortunio, nonché per disabilità e di quelle sociali.

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente accolto.

                                         La decisione impugnata è annullata e in sua riforma è concessa la deduzione, a titolo di liberalità a favore dell’associazione __________, dell’importo complessivo di fr. 5'651.–.

                                         Visto l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione impugnata del 29 settembre 2010 è annullata e in sua riforma è concessa la deduzione dell’importo di fr. 5'651.– a titolo di liberalità.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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