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Ticino Camera di diritto tributario 01.09.2010 80.2009.173

September 1, 2010·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,164 words·~11 min·4

Summary

Deduzioni: figli a carico, genitori divorziati, genitore che non ha la custodia dei figli e che paga alimenti

Full text

Incarto n. 80.2009.173

Lugano 1 settembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 26 novembre 2009 contro la decisione del 28 ottobre 2009 in materia di IC e IFD 2008.

Fatti

                                  A.   Il Pretore della Giurisdizione di __________, con decisione del 30 luglio 2008, ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato tra RI 1 e __________. In base alla convenzione sugli effetti accessori del divorzio, i figli __________ (1997) e __________ (1999) sono stati affidati alla custodia della madre, con libero diritto di visita del padre. Quest’ultimo si è inoltre obbligato a versare un contributo alimentare di fr. 1'000.– per ognuno dei figli e di fr. 300.– per la ex moglie.

                                  B.   Nella dichiarazione fiscale 2008, RI 1 indicava di avere percepito un reddito da attività indipendente di fr. 61'500.–. Tra le deduzioni, faceva valere gli alimenti versati negli ultimi cinque mesi (fr. 11'500.–).

                                         Notificandogli la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 23 settembre 2009, l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il suo reddito imponibile in fr. 48'700.– per l’IC ed in fr. 50'000.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata dal contribuente, l’autorità aveva in particolare rettificato in fr. 66'000.– il reddito aziendale, confermando per contro la postulata deduzione degli alimenti versati ai due figli ed alla ex moglie a contare dal 1° agosto 2008.

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 7 ottobre 2009, nel quale rivendicava, per i primi sette mesi dell’anno, la deduzione per figli a carico. In alternativa, chiedeva invece che fossero perlomeno annualizzati gli alimenti versati negli ultimi cinque mesi.

                                         L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 ottobre 2009, spiegando nelle motivazioni allegate che determinante per la concessione della deduzione per i figli a carico è la situazione alla fine del periodo fiscale e che né la legge né la giurisprudenza ammettono una deduzione proporzionale né tanto meno un riporto all’anno degli alimenti versati ai figli ed alla ex moglie a contare dal 1° agosto 2008.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, postula nuovamente la concessione della deduzione sociale per figli a carico, che quantifica in fr. 12'716.70 per i primi sette mesi dell’anno. Rinuncia invece a rivendicare, in via subordinata, un annualizzazione degli alimenti versati negli ultimi cinque mesi dell’anno.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10'900.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è limitato a fr. 6'100.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149).

                                         L’aliquota agevolata (la cosiddetta “aliquota A”), da parte sua, è riservata a:

                                         -  i coniugi viventi in comunione domestica;

                                         -  i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale

                                         (art. 35 cpv. 2 LT e art. 214 cpv. 2 LIFD).

                                         1.2.

                                         Come ha ricordato il Tribunale federale in una sentenza del 4 settembre 2007, mediante le deduzioni e le aliquote differenziate, il legislatore ha distinto determinate categorie di contribuenti in funzione della rispettiva capacità economica in modo da stabilire tra di loro, ed entro questi limiti ristretti, una certa parità di trattamento.                                        In particolare, le persone separate o divorziate, così come i celibi e i vedovi, sono distinte dall’ordinamento legale in base alla presenza di figli al cui sostentamento (per l’essenziale) essi provvedono, con cui vivono in comunione domestica o, ancora, su cui esercitano l’autorità parentale. In effetti, se provvede al suo sostentamento, un celibe, vedovo, divorziato o separato ha diritto alla deduzione sociale per figlio a carico e alla deduzione supplementare per oneri assicurativi (art. 213 cpv. 1 lett. a e 212 cpv. 1 LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a e 32 cpv. 1 lett. g LT). Se, oltre a provvedere in modo essenziale al suo sostentamento, il medesimo contribuente vive in comunione domestica con il figlio, egli ha diritto anche alla tariffa privilegiata per coniugi (art. 214 cpv. 2 LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 35 cpv. 2 LT). Inoltre, se esercita l’autorità parentale sul figlio, il contribuente separato o divorziato è imposto sugli alimenti che percepisce per il medesimo (art. 23 lett. f LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 22 lett. f LT). L’altro genitore può, da parte sua, dedurre la pensione alimentare che versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 32 cpv. 1 lett. c LT). Pur se non regolato espressamente dalla legge, il medesimo regime si applica anche ai concubini con figli, per i quali l’esistenza di comunione domestica è irrilevante sotto il profilo delle deduzioni e delle tariffe (sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A.683/2006 consid. 5.1, con riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3; StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).

                                         1.3.

                                         Il Tribunale federale ha anche precisato che, nel sistema di deduzioni e tariffe esposto, per ragioni di parità di trattamento un medesimo alleggerimento non può di principio essere accordato più volte. Così, per non penalizzare le coppie sposate, le quali possono beneficiare un’unica volta della tariffa per coniugi, detta tariffa non può essere applicata ad entrambi i genitori separati o divorziati, che sono d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi redditi (DTF 131 II 553 consid. 3.4). Per gli stessi motivi, nemmeno la deduzione per figlio a carico può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che versa sia a quello che riceve gli alimenti (sentenza del 4 settembre 2007 citata, consid. 5.2, con riferimento a: Hauser, Zu den steuerrechtlichen Folgen des neuen Scheidungsrechts, insbesondere zur gemeinsames elterlichen Sorge, in: ASA 68 p. 353 s., in part. p. 364 s.; Baumgartner, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 19 ad art. 35 LIFD).

                                         1.4.

                                         Sempre in tale contesto, l’Alta Corte ha precisato ancora che, dal momento che gli alimenti pagati sono deducibili dai proventi, il reddito fiscale del contribuente che li versa risulta di per sé al netto di oneri per il figlio. Questo genitore non è pertanto considerato come contribuente che provvede al sostentamento ai sensi dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD. Il versamento della pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve la pensione l’utilizza per i bisogni del figlio in aggiunta alle sue risorse personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto. Di conseguenza, è questo, e solo questo genitore che, sul piano fiscale, provvede al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha diritto alla deduzione per figlio (cfr., in relazione ad una coppia di concubini: sentenza 2A.566/1997 del 12 gennaio 1999, in: ASA 69 p. 198, consid. 3; cfr. anche: Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 140; Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Therwil/Basilea 2001, n. 23 e 25 ad art. 35 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 24 ad art. 213; Baumgartner, op. cit., n. 32 ad art. 35 LIFD).                 Certo, in aggiunta al contributo pecuniario versato per il figlio all’altro genitore, anche il debitore della pensione alimentare può trovarsi a sopportare delle spese di mantenimento diretto, ad esempio quando esercita il suo diritto di visita. Per ragioni di praticabilità e di semplificazione, questi costi non vengono tuttavia presi in considerazione dal profilo fiscale (Locher, op. cit.; n. 26 ad art. 35; Richner/Frei/Kaufmann, loc. cit.; Hauser, op. cit., p. 365). Così come concepito, l’ordinamento legale non prevede dunque alcun alleggerimento sociale in questo senso per il genitore che versa una pensione alimentare. Questo principio vale indipendentemente dall’ammontare di tali spese e quindi dal fatto che il diritto di visita sia esercitato in maniera sporadica, mensile, settimanale o in misura ancora più ampia e resta applicabile anche se l’importo del contributo di mantenimento è inferiore alle deduzioni sociali per figlio (cfr. sentenza del 4 settembre 2007 citata, consid. 5.3).

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in discussione, dagli atti risulta che la situazione tra RI 1 e la ex moglie __________ si è modificata a partire dal 1° agosto 2008, ovvero in concomitanza con la sentenza di divorzio pronunciata dal Pretore della giurisdizione di __________. Da allora la custodia dei figli è stata attribuita alla madre, riservato un diritto di visita del padre. Quest’ultimo si è per contro assunto l’obbligo di versare un contributo alimentare di fr. 1'000.– al mese per ognuno dei figli e di fr. 300.– per la ex moglie.

                                         2.2.

                                         Applicando i principi stabiliti dalla giurisprudenza, il ricorrente ha diritto alla deduzione degli alimenti versati alla ex moglie per il mantenimento proprio e dei figli minorenni. La deduzione per figli a carico spetta per contro alla madre, la quale paga l’imposta sugli alimenti stessi; alla madre deve poi anche essere riconosciuta l’aliquota per coniugati.

                                         Poco importa invece che il divorzio sia intervenuto nel corso del periodo fiscale qui in esame.

                                         2.3.

                                         Per quanto attiene alla deduzione per figli a carico, gli art. 213 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT precisano che le deduzioni sociali sono stabilite secondo la “situazione alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento”. Di conseguenza, se i presupposti per ottenere la deduzione non sono adempiuti al 31 dicembre del periodo fiscale, il contribuente non ha diritto, per quel periodo, alla deduzione sociale richiesta, anche se avesse provveduto al mantenimento della persona indicata durante la maggior parte dell’anno; inversamente, l’ammontare della deduzione non viene ridotta se le condizioni per il suo ottenimento, adempiute al 31 dicembre, non lo sono state durante l’intero anno (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 213, p. 1678).

                                         Come ancora recentemente ricordato da questa Camera (decisone CDT n. 80.2006.188 del 31 gennaio 2008, in: RtiD II-2008 n. 7t), per quanto tale regola penalizzi il ricorrente, essa si considera giustificata dalle esigenze di semplificazione che hanno ispirato la scelta del legislatore. Il principio del giorno determinante presuppone infatti una considerazione complessiva, che accetta il fatto che nel singolo caso un contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato. Ciò che più conta è che il principio in discussione non produce una discriminazione generale di una certa categoria di contribuenti, per il semplice fatto che una deduzione sociale vantaggiosa viene concessa a tutti i contribuenti anche se la modifica nella situazione personale si è verificata solo per breve tempo (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337). Tali considerazioni hanno così spinto la giurisprudenza e la dottrina a considerare quello del giorno determinante come un principio assoluto, che non può essere modificato in un singolo caso a favore di un contribuente (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 112).

                                         2.4.

                                         Per le stesse ragioni, non può evidentemente essere presa in considerazione neppure la proposta, peraltro abbandonata in questa sede, di annualizzare gli alimenti versati negli ultimi cinque mesi dell’anno ai due figli ed alla ex moglie. A tale riguardo, ci si limita a segnalare che il ricorrente è già stato avvantaggiato dall’applicazione dell’aliquota per coniugati. Se in materia di IC, l’autorità di tassazione ha applicato l’eccezione prevista dall’art. 35 cpv. 5 LT, secondo cui, per i contribuenti vedovi, divorziati o separati legalmente o di fatto è applicata l’aliquota per coniugati limitatamente al periodo fiscale durante il quale sono rimasti vedovi o è avvenuto il divorzio o la separazione, in materia di IFD il legislatore non introdotto alcuna eccezione, per cui il ricorrente non avrebbe nemmeno avuto diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata ed ha quindi goduto di un vantaggio illecito, dovuto verosimilmente ad un errore dell’autorità di tassazione.

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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