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Ticino Camera di diritto tributario 01.09.2010 80.2009.127

September 1, 2010·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,949 words·~20 min·3

Summary

Assoggettamento illimitato: coniugi con domicilio in cantoni diversi, assoggettamento in entrambi i cantoni, ripartizione del reddito del lavoro Reddito dell'attività lucrativa indipendente: compensazione perdite, non attività agricola non gestita secondo criteri economici

Full text

Incarto n. 80.2009.127

Lugano 1 settembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 26 agosto 2009 contro la decisione del 29 luglio 2009 in materia di IC e IFD 2007.

Fatti

                                  A.   Il 3 febbraio 2006, RI 2, domiciliato a __________ (__________) ha sposato RI 1, domiciliata a __________.

                                         Il marito svolgeva l’attività di agricoltore nel comune di domicilio, la moglie quella di docente, a sua volta nel comune di residenza.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2007, i contribuenti dichiaravano i seguenti redditi:

                                         attività lucrativa dipendente della moglie                 fr.   80'327.––

                                         attività lucrativa indipendente del marito                  fr.   - 9'694.65

                                         sostanza mobiliare                                                     fr.        754.––

                                         valore locativo abitazione moglie                              fr.     9'730.––

                                  B.   Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 17 aprile 2009, l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile, per l’imposta cantonale (IC), in fr. 41'100.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 82'600.–. Il reddito del lavoro della moglie era assoggettato all’imposta solo nella misura di un mezzo, mentre l’altra metà era attribuita al Canton __________. Quanto alla perdita proveniente dall’attività lucrativa indipendente del marito, la stessa non era considerata.

                                         Ai fini dell’imposta federale diretta (IFD), il reddito imponibile era invece stabilito in fr. 83'100.–.

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 4 maggio 2004. Dapprima contestavano la mancata deduzione della perdita dovuta all’attività aziendale del marito, sottolineando che si trattava di un’azienda agricola che “sussiste da almeno tre generazioni ininterrottamente e fa parte del catasto federale… per l’allevamento di animali”. Lamentavano quindi il mancato riconoscimento della deduzione per doppia economia domestica per la moglie e la ripartizione fra i cantoni del reddito del lavoro e del reddito della sostanza della moglie. Infine, postulavano la deduzione delle spese di gestione e manutenzione effettive, per l’immobile della moglie a __________.

                                         L’autorità fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 29 luglio 2009.

                                         Nella motivazione della decisione, l’autorità fiscale si soffermava unicamente sulle deduzioni negate (doppia economia domestica e spese per malattia e infortunio), mentre “per quanto riguarda le altre contestazioni contenute nel reclamo (attività agricola, spese di manutenzione a __________ e riparto reddito e sostanza mobiliare della moglie) si rimanda alle motivazioni contenute nella decisione di reclamo della competente autorità fiscale del Cantone__________”.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 ripropongono la richiesta di poter dedurre dal reddito imponibile la perdita subita dal marito mediante la gestione dell’azienda agricola. Sottolineano a tale proposito che “il contribuente sopporta costi e per condizioni di salute cagionevole cronica dovuta ad alcuni infortuni avvenuti nel 1998 e nel 2001 con parziale inattività lavorativa, pertanto si reputano ammissibili le deduzioni notificate”.

                                         Gli insorgenti chiedono quindi che siano dedotte le spese condominiali relative all’appartamento di __________.

                                         Infine, censurano nuovamente il fatto che il reddito del lavoro della moglie sia stato ripartito per metà con il Canton __________, poiché “il reddito da attività dipendente della contribuente è conseguito esclusivamente in TI, generato dall’attività di docente SE nel Comune di __________, dove vi dimora ed è domiciliata sia fiscalmente che fisicamente da sempre”.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         È bene precisare dapprima che la decisione dell’Ufficio di tassazione di ripartire il reddito del lavoro di RI 1 con il Canton Grigioni dipende direttamente e necessariamente dalla scelta dei ricorrenti di mantenere, dopo il matrimonio, ciascuno il domicilio nel proprio cantone.

                                         Mentre la moglie ha infatti mantenuto il proprio domicilio nel Canton Ticino, dove esercita l’attività di docente elementare, il marito ha mantenuto il suo nel Canton __________.

                                         1.2.

                                         Va rilevato, preliminarmente e per ragioni di chiarezza, che l’art. 25 cpv. 1 CC, nella sua versione in vigore per altro dal 1° gennaio 1988, non subordina più il domicilio della moglie a quello del marito. La moglie può quindi avere un domicilio principale proprio diverso da quello del marito (cfr. Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ediz.,  Lugano 2010, p. 35 s.; Locher, Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung, in ASA 56 p. 18; Bauer-Balmelli/Robinson, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. I/1, Basilea/Francoforte 1997, commento all’art. 3 LAID, p. 47).

                                         Due coniugi che, pur continuando la comunione matrimoniale e condividendo i mezzi comuni, hanno tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno comunque ad una tassazione come quella cui hanno diritto coniugi che hanno un solo domicilio, cioè al cumulo dei fattori imponibili (StE 1995 A 24.24.3 n. 1 = DTF 121 I 14 = RF 50/1995 p. 287 = ZStP 1995 p. 291 = ASA 65 p. 593; anche CDT n. 80.2001.37 del 6 aprile 2001 in re P.W.; CDT n. 80.2002.55 del 6 maggio 2002 in re L.A.; RF 2001 p. 726). In altre parole, fintantoché i coniugi non sono separati di fatto, continua a vigere il principio della tassazione congiunta (Locher, Introduzione cit., p. 35). I cantoni interessati devono comunque effettuare la ripartizione dei fattori imponibili.

                                         Di regola, la ripartizione del reddito imponibile verrà effettuata a metà (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1993, p. 270; Locher, Introduzione cit., p. 37). Fanno eccezione i redditi e la sostanza immobiliari, che sono imponibili nel cantone di situazione dell’immobile, come pure i redditi e la sostanza provenienti da un’attività lucrativa indipendente, che sono assoggettati nel cantone ove è esercitata tale attività (DTF 121 I 14; inoltre Noël, Le domicile fiscal des persone physiques dans la jurisprudence actuelle, in RDAF 2002 II 405, in particolare p. 421).

                                         Per determinare l’aliquota applicabile, l’Ufficio di tassazione deve per legge tenere conto anche dei fattori di reddito e di sostanza dell’altro coniuge. L’aliquota così determinata verrà poi applicata ai soli fattori di reddito e di sostanza del coniuge, imponibili nel Canton Ticino (CDT n. 80.2002.55 del 6 maggio 2002 in re L.A.).

                                         1.3.

                                         Il Tribunale federale ha confermato questa sua giurisprudenza ancora in tempi recenti, rispondendo a critiche della dottrina. Alcuni autori avevano infatti sostenuto che, quando i coniugi hanno ciascuno il suo domicilio fiscale, uno di essi non avrebbe né domicilio né dimora fiscale nel cantone in cui risiede l’altro. Non vi sarebbe pertanto un assoggettamento illimitato nel cantone di domicilio dell’altro coniuge. Ne discenderebbe la conseguenza che l’assoggettamento nell’altro cantone potrebbe fondarsi solo su un’appartenenza economica, per esempio per il fatto che vi è una comunione dei mezzi. Tuttavia, l’art. 4 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID), che contiene un elenco tassativo dei domicili fiscali accessori non include fra questi anche la residenza di famiglia, la quale non giustificherebbe in tal modo un assoggettamento limitato nell’altro cantone (cfr. in particolare Locher, Steuerharmonisierung und interkantonales Steuerrecht, in ASA 65 p. 623 ss.; Bauer-Balmelli/Nyffenegger, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, 2a ediz, Basilea 2002, n. 4-5 all’art. 3 LAID).

                                         Secondo l’Alta Corte, tuttavia, l’argomentazione esposta non sarebbe convincente. Infatti, anche se i coniugi continuano a vivere separati, l’assoggettamento fiscale nel luogo di residenza della famiglia si fonderebbe non su considerazioni di carattere economico (come p. es. la comunione dei mezzi) bensì sulla situazione personale, cioè sulla volontà di entrambi i coniugi di continuare la loro comunione. Tale assoggettamento deriva quindi direttamente dal principio dell’imposizione dei coniugi e non richiede che sia espressamente menzionato nella legge sull’armonizzazione. La nozione di domicilio fiscale dell’art. 3 cpv. 2 LAID include pertanto, secondo il Tribunale federale, sia il domiclio fiscale principale sia quello secondario (ASA 73 p. 420 consid. 2.4.2).

                                         1.4.

                                         Nel caso in esame, come rilevato, i ricorrenti hanno mantenuto il rispettivo domicilio che avevano prima di sposarsi. Ne consegue che, seguendo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale, pur mantenendo ognuno dei coniugi il proprio domicilio fiscale nel cantone in cui risiedeva prima del matrimonio, essi sono tuttavia divenuti contribuenti anche nel cantone di domicilio dell’altro coniuge, dove hanno costituito un domicilio fiscale secondario. L’autorità fiscale ticinese ha pertanto dovuto ripartire il reddito del lavoro della moglie con il Canton __________.

                                         Alla luce di queste considerazioni, le affermazioni dei ricorrenti, secondo cui la moglie non dovrebbe essere assoggettata all’imposta nel Canton __________, non possono essere seguite.

                                   2.   2.1.

                                         Un’altra censura concerne la mancata deduzione delle perdite subite da RI 2 con l’esercizio della sua attività indipendente di agricoltore. Secondo l’autorità fiscale grigionese, la cui decisione è stata fatta propria anche dall’Ufficio di tassazione di __________, non si tratterebbe di un’attività lucrativa bensì di un hobby. I relativi costi non potrebbero pertanto essere dedotti dal reddito imponibile.

                                         Si precisa che tale contestazione incide in misura molto limitata sulla decisione impugnata, nella misura in cui concerne l’imposta cantonale. Infatti, l’effetto dell’accoglimento del ricorso si ridurrebbe ad una lieve riduzione dell’aliquota applicabile ai fini del calcolo dell’imposta cantonale (ticinese) sul reddito. L’eventuale perdita dovrebbe infatti essere dedotta integralmente dal reddito imponibile del Canton __________, dove è domiciliato il contribuente.

                                         Diversi gli effetti per l’IFD, per la cui tassazione il cantone competente è proprio il Ticino.

                                         2.2.

                                         In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. Secondo l’art. 26 cpv. 2 lett. b LT, vi rientrano in particolare le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate. Un’analoga previsione è contenuta nell’art. 27 LIFD. Occorre dunque, perché entri in considerazione una deduzione delle perdite, che le stesse si riferiscano al patrimonio aziendale, cosa che presuppone che si sia in presenza di un’attività lucrativa.

                                         Dottrina e prassi parlano di “attività lucrativa indipendente” (selbständige Erwerbstätigkeit) quando essa si svolge in base ad una organizzazione propria, liberamente scelta, che si manifesta all’esterno e si esercita per conto ed a rischio proprio del contribuente. Per lo più si richiede l’impiego sia di lavoro sia di capitale (cfr. Reich, Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, in: Knapp [a cura di], Problèmes actuels de droit fiscal – Mélanges en l’honneur du Professeur Raoul Oberson, Basilea/Francoforte 1995, p. 121; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 53).

                                         2.3.

                                         In pratica, è però spesso difficile stabilire se una certa attività sia esercitata a fini di lucro o per mero “hobby”. Il discrimine fra attività lucrativa e “hobby” è identificato nel movente dell’attività stessa, cioè nella circostanza che l’attività sia esercitata esclusivamente od almeno prioritariamente per il piacere che si trae dalla stessa, oppure invece esclusivamente o prioritariamente nella prospettiva del conseguimento di un reddito. Il problema pratico che discende da tale principio è evidentemente dato dal fatto che il criterio distintivo attiene alla sfera interiore della persona del contribuente, e si tratta dunque di una circostanza difficile da accertare; un ulteriore ostacolo risiede nel fatto che vi sono molteplici casi in cui hobby e professione si conciliano e la prevalenza è ora da una parte ora dall’altra o manca del tutto.

                                         Si impone allora di ricorrere ad un secondo criterio distintivo, di carattere estrinseco. Poiché infatti è proprio della nozione di attività lucrativa che con la stessa si persegua un reddito, ne consegue che chi eserciti un’attività che, col trascorrere del tempo, non solo non è proficua, ma richiede anche un dispendio, evidentemente lo farà per hobby. Il perseverare in un’attività non redditizia, ma anzi costosa, ne dimostra la natura voluttuaria. Chi infatti esercita un’attività con effettivi fini di lucro, normalmente, accorgendosi che la stessa continua a non dare alcun profitto, si convincerà dell’inutilità di quanto intrapreso e vi rinuncerà. Naturalmente, non ogni singolo anno che si concluda con una perdita giustifica la conclusione che si tratta di un hobby; tale conclusione è giustificata solo quando, dopo un certo perdurare delle perdite, si deve presumere che un contribuente, che si prefiggeva il conseguimento di un profitto, avrebbe dovuto lasciarsi dissuadere dal prosieguo dell’attività, a causa dell’insuccesso finanziario (sentenza del Tribunale federale 2A.46/2005 del 31 agosto 2005, in StE 2005 B 23.1 n. 59; v. anche StE 2001 B 23.1 n. 47, StE 1995 B 23.1 n. 30 = RF 50/1995 p. 382).

                                         È invece proprio della nozione di hobby che con tale attività non si persegue alcun reddito e normalmente di fatto non lo si consegue neppure. L’esistenza di un reddito rilevante, nel caso di un’attività designata come hobby, è per lo più indizio che non si tratta di un mero hobby bensì di una, frequentemente riscontrabile, mescolanza di hobby e attività lucrativa (cfr. Reich, op. cit., pp. 129-130).

                                         2.4.

                                         In tempi recenti, il Tribunale federale ha avuto modo di occuparsi proprio del caso di un contribuente che aveva chiesto all’autorità fiscale di poter dedurre dal reddito imponibile una perdita di circa 40'000 franchi, legata all’esercizio di un’azienda agricola composta di circa 13-14 ettari di terreno, con una ventina di capi di bestiame, con una produzione di formaggio di circa 2000 kg, che dava lavoro ad un operaio e che produceva una cifra d’affari intorno ai 70'000 franchi. Pur riconoscendo che l’azienda era gestita secondo criteri economici e che ad un esame oggettivo appariva idonea a produrre redditi, l’Alta Corte ha ritenuto determinante la circostanza che, nei sei anni dal momento in cui l’impresa era stata assunta dal ricorrente, erano state sempre subite perdite. I giudici hanno ritenuto irrilevante l’argomento del contribuente, secondo cui egli avrebbe avuto diritto a pagamenti diretti all’agricoltura per un ammontare annuo fra i 40'000 e i 50'000 franchi, ma che a causa dell’elevato reddito proveniente da un negozio gestito da lui e dalla moglie aveva dovuto rinunciarvi (sentenza del Tribunale federale del 4 giugno 2004, in StE 2004 B 23.1 n. 57).

                                         2.5.

                                         Le considerazioni su cui si fonda la decisione dell’autorità fiscale grigionese appaiono senz’altro condivisibili e non sono d’altronde confutate in modo convincente dagli insorgenti.

                                         Emerge infatti dalla dichiarazione fiscale presentata da questi ultimi che nel periodo fiscale litigioso l’azienda contava solo 20 fra pecore e capre e che ha avuto ricavi complessivi per soli fr. 3'408.45, provenienti dalla vendita di alcuni animali. Quanto ai costi, come sottolineato dall’autorità fiscale del Canton __________, consistono essenzialmente nelle spese per il carburante e nelle altre spese per l’automobile (imposta di circolazione, assicurazione, manutenzione ecc.), per un ammontare di ben fr. 11'060.90. A ciò si aggiungono alimenti per cani e foraggi per oltre 400 franchi e altre spese varie, fino a raggiungere fr. 13'103.40.

                                         Diversamente dal caso di cui si è occupato il Tribunale federale, qui non si può certamente sostenere che si tratti di un’attività gestita secondo criteri economici. Così come era strutturata nel periodo fiscale 2007, l’azienda agricola non era in condizione di poter produrre alcun utile, essendo praticamente inattiva.

                                         La semplice circostanza, addotta nel ricorso, che si tratti di un’azienda agricola di montagna gestita ininterrottamente fin dal 1987 e divenuta in seguito attività principale del contribuente, non può condurre a diverse conclusioni, proprio alla luce della situazione che emerge dai documenti relativi all’anno in discussione.

                                   3.   3.1.

                                         Infine, i ricorrenti lamentano la mancata deduzione delle spese di manutenzione effettive dell’appartamento di __________. Anche a tale riguardo, l’autorità fiscale cantonale si è basata su quanto deciso dal fisco grigionese, il quale da parte sua ha negato la deduzione auspicata, argomentando che secondo il diritto cantonale “non è possibile passare dalle spese forfettarie a quelle effettive a piacimento” ed i contribuenti negli anni precedenti hanno sempre chiesto la deduzione forfetaria.

                                         3.2.

                                         Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT di identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministra­zione da parte di terzi.

                                         Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig, Wehrsteuer, n. 161 ad art. 22 DIFD, p. 649; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983, in: RTT 1983 p. 106).

                                         3.3.

                                         Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

                                         La deduzione complessiva ammonta:

                                         –   al 15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;

                                         –   al 25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni (cfr. art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 cpv. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992). 

                                         3.4.

                                         In materia di IFD il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili (art. 3 Ordinanza cit. del 24 agosto 1992). Per l'IC invece il contribuente che sceglie, o aveva già scelto prima del periodo fiscale 1995/96, il sistema della deduzione delle spese effettive, deve attenersi a questo sistema per un periodo di almeno dieci anni (art. 2 cpv. 2 Regolamento cit.).

                                         La deduzione complessiva calcolata dal Consiglio di Stato costituisce, in quanto tale, una deduzione media che raggiunge il proprio equilibrio durante un lasso di tempo prolungato; è per questa ragione che si vuole impedire al proprietario di passare da un sistema di deduzione all'altro, a seconda della convenienza (cfr. Känzig, op. cit., n. 173, p. 662 s.).

                                         Il Consiglio federale ha invece preferito riconoscere la possibilità di cambiare sistema, nell'intento di consentire sempre al proprietario la deduzione integrale dei costi effettivi (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., n. 9 ad art. 32 LIFD, p. 122 s.); la deduzione complessiva per l'IFD è peraltro inferiore a quella per l'IC.

                                         3.5.

                                         La decisione dell’autorità fiscale __________ appare conforme al diritto del cantone di situazione dell’immobile, che, diversamente da quello ticinese, prevede che anche il sistema forfetario, una volta scelto dal contribuente, sia mantenuto. Secondo le istruzioni dell’autorità fiscale cantonale, “il passaggio dalla deduzione forfettaria a quella delle spese effettive è possibile un'unica volta, soltanto comprovando che la deduzione forfettaria durante gli ultimi 10 anni o dal momento dall'acquisto non è riuscita a coprire i costi effettivi”.

                                         Anche a tale proposito, si sottolinea che, in ogni caso, l’eventuale aumento della deduzione in questione avrebbe un effetto estremamente limitato per il calcolo dell’imposta cantonale ticinese, poiché non avrebbe alcuna ripercussione sul calcolo del reddito imponibile ma tutt’al più comporterebbe una lieve riduzione dell’aliquota.

                                         3.6.

                                         Diversa la situazione per il diritto federale, che come si è appena ricordato consente di passare da un sistema all’altro anche ogni periodo fiscale.

                                         In relazione all’IFD, dunque, su richiesta dei contribuenti è possibile passare al sistema della deduzione delle spese effettive. Ciò presuppone tuttavia che queste ultime siano debitamente comprovate, sia nella loro natura sia nella loro entità. In effetti le spese di gestione di un immobile (in particolare, quelle per la pulizia, l’illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle per l’acqua potabile e la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e possono essere dedotte dal reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta le trasferisce su una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre all’indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo ed il contribuente che abita la propria casa non ha pertanto il diritto alla deduzione degli stessi (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20 gennaio 2003 in re K. e giurisprudenza e dottrina citate).

                                         In linea di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore, climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del giardino, riscaldamento e acqua calda, servizio di portineria e di custodia, sgombero neve) e le spese di amministrazione (cfr. art. 1 dell’Ordinanza del Consiglio federale del 24 agosto 1992).

                                         3.6.

                                         Per poter stabilire in quale misura le spese condominiali fatte valere siano deducibili dal reddito imponibile, occorre conoscere il dettaglio dei costi in questione, per distinguere costi di gestione e di amministrazione, non deducibili, da una parte, e premi per l’assicurazione dello stabile e spese di manutenzione in senso stretto, deducibili, dall’altra (cfr. p. es. CDT n. 80.2008.96 del 22 ottobre 2008, in RtiD I-2009 n.6t).    

                                         Nella fattispecie, i contribuenti hanno allegato alla dichiarazione fiscale solo un paio di estratti conto rilasciati dall’amministrazione condominiale metà del 2007 e a metà del 2008. Dagli stessi non si evince né a quanto ammontino le spese relative alla gestione 2007 né a quali interventi esse siano riconducibili.

                                         Si può già anticipare che, fra i costi fatti valere, certamente non possono essere considerati la tassa di soggiorno (fr. 120.–) e il consumo di elettricità (fr. 390.70).

                                         Quanto alla prima, non costituisce chiaramente una spesa di manutenzione (cfr. la sentenza CDT n. 80.2009.17, in RtiD II-2009 n.3t consid. 2.5. è giurisprudenza citata; inoltre la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Grigioni del 20 gennaio 1993, in PVG 1993 n. 58 p. 165).  

                                         Anche le tasse per l’energia elettrica non possono essere dedotte, trattandosi di spese per il mantenimento personale (cfr. RtiD II-2009 n. 3t e giurisprudenza citata).

                                         Spetterà quindi ai contribuenti documentare l’esistenza di spese di assicurazione e di manutenzione in senso stretto, fra i costi condominiali dichiarati (fr. 2'160.–).

                                         In considerazione della motivazione della decisione impugnata, che ha praticamente omesso di pronunciarsi sulla questione, limitandosi ad estendere all’imposta federale diretta le stesse considerazioni proposte per l’imposta cantonale, la decisione è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, per una nuova decisione su tale aspetto, dopo aver ricevuto i giustificativi completi dai contribuenti.

                                   4.   Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono messe a carico dei ricorrenti in proporzione alla loro soccombenza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.  In materia di imposta cantonale, il ricorso è respinto.

                                         1.2.  In materia di imposta federale diretta:

                                                 -    il ricorso è respinto, nella misura in cui si riferisce alla deduzione delle perdite;

                                                 -    la decisione su reclamo del 29 luglio 2009 è annullata, nella misura in cui concerne la deduzione delle spese di manutenzione dell’immobile di __________, e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       90.–

                                         per un totale di                                                       fr.    690.–

                                         sono a carico dei ricorrenti nella misura di due terzi (fr. 460.–).

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di;                                          - Tribunale amministrativo del Canton,.         

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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