Incarto n. 80.2009.116
Lugano 19 ottobre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1 RI 2
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 13 agosto 2009 contro la decisione del 15 luglio 2009 in materia di IC/IFD 2006.
Fatti
A. L’arch. RI 1, nel frattempo deceduto, era titolare dell’omonimo studio di progettazione e direzione lavori di __________, che nel passato aveva seguito importanti opere edili. Per quanto qui di interesse, lo studio aveva fra l’altro partecipato all’edificazione dello stabile “__________” di __________, a margine della quale aveva inoltrato, il 7 luglio 1998, una denuncia penale nei confronti di __________, suo socio in affari, per titolo di ripetuta appropriazione indebita.
B. Il procedimento penale si è concluso con una sentenza di assoluzione dall’imputazione, pronunciata il 15 marzo 2006 dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona (inc. __________). Il successivo 5 aprile 2006, l’avv. __________ di __________, suo patrocinatore, emetteva quindi una nota d’onorario intermedia di complessivi fr. 23'699.95.
Nella dichiarazione fiscale del medesimo anno, il contribuente indicava di avere percepito un reddito da attività indipendente di fr. 177'875.–, chiedendo fra l’altro la deduzione della nota d’onorario intermedia del suo legale.
C. Notificando ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 19 marzo 2008, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona rettificava da fr. 177'875.– a fr. 220'000.– il reddito aziendale del marito, spiegando nella motivazione allegata di avere ripreso “spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata”.
D. Il contribuente, allora rappresentato dalla fiduciaria __________, impugnava la suddetta decisione con reclamo dell’11 aprile 2008, nel quale acconsentiva unicamente ad una rispesa per spese auto di fr. 6'000.–. Contestava invece l’ulteriore importo aggiunto al reddito aziendale dichiarato, soffermandosi in particolare sulla legittimità della voce contabile “altre spese (pranzi, regali, attrezz., diversi)”, così composta:
costi del personale fr. 4'017.97
spese legali fr. 31'276.30
lavori di terzi fr. 7'452.75
materiale informatico fr. 1'589.–
spese di rappresentanza e analoghe fr. 31'138.87
totale fr. 75'474.89
Richiesto dall’autorità di tassazione di comprovare le spese legali allibrate a contabilità, il contribuente produceva due note d’onorario dell’avv. __________: la prima concernente la vendita di uno stabile in piazza __________ (fr. 7'041.22), la seconda riguardante per l’appunto la causa penale aperta nei confronti del suo socio in affari __________ (fr. 23'699.95).
E. L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 15 luglio 2009, elencando nel dettaglio i singoli costi aziendali ripresi: fr. 12'100.– per spese auto (1/3, come da prassi, della quota privata), fr. 7'576.– per spese legali (vendita immobiliare), fr. 4'800.– per spese amministrative (telefono, ecc.) e fr. 10'000.– per altre spese (composte in gran parte dai pasti). A questo importo aggiungeva ancora la seconda nota d’onorario dell’avv. __________, che sosteneva essere solo indirettamente in rapporto, se non addirittura disgiunta dall’edificazione dello stabile “__________”. L’autorità rinunciava nondimeno a procedere ad una reformatio in peius, confermando “la primitiva tassazione ed il conseguente reddito professionale esposto di fr. 220'000.–”.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l’arch. RI 1 chiedeva che il suo reddito aziendale fosse riconosciuto in fr. 203'151.–, limitandosi a contestare la mancata deduzione della seconda nota d’onorario dell’avv. __________, di complessivi fr. 22'008.30 (recte: fr. 23'699.95). A suo dire, le prestazioni del legale si erano resa necessaria per cercare di ottenere il versamento di un importante importo legato all’operazione immobiliare del centro “__________” di __________.
G. Nel frattempo, come anticipato, il ricorrente è deceduto, lasciando quali eredi la moglie RI 2 ed i figli. Su espresso invito di questa Camera, RI 2 ha prodotto una copia della sentenza della Corte delle assise correzionali di __________, manifestando implicitamente la sua intenzione di mantenere il ricorso introdotto dal defunto marito.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 24 LT, sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali.
1.2.
In caso di attività lucrativa dipendente le deduzioni sono esaurientemente disciplinate dagli art. 25 LT e 26 LIFD: esse riguardano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese necessarie per l'esercizio della professione (lett. c), le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale (lett. d).
In caso di attività lucrativa indipendente sono invece deducibili tutte le spese aziendali e professionali giustificate (art. 26 LT e 27 LIFD).
1.3.
La dottrina dominante ritiene oggi che la nozione di spese professionali debba essere omogenea, debba cioè fare astrazione dalla fonte di reddito ed essere quindi applicabile sia ai redditi da attività indipendente sia ai redditi da attività dipendente sia ai redditi della sostanza (cfr. Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2. ediz., Coira/Zurigo 1989, p. 217, inoltre p. 184).
L’attuale tendenza è infatti quella di prediligere una concezione causale delle spese generali, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 12 ad art. 25 LIFD, p. 437; Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631).
Secondo la giurisprudenza, il concetto di necessità professionale di una spesa deve essere interpretato in senso relativamente ampio. Non occorre dimostrare che il contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di un obbligo legale. La sua necessità va ammessa se, in base ad una valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b).
Da ciò non può comunque venir concluso che tutti i costi in qualche modo in relazione con l’acquisizione del reddito siano, dal profilo fiscale, illimitatamente deducibili (sentenza 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3 n. 76, consid. 3.2). Non possono in particolare venir dedotte le spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente, i cosiddetti costi per il tenore di vita (DTF 124 II 29 consid. 3d).
1.4.
Giurisprudenza e dottrina più recente, quanto meno in relazione alle cosiddette spese processuali, tra cui rientrano in particolare le tasse di giustizia e gli onorari versati al proprio difensore, non sembrano operare una distinzione specifica a seconda che si tratti di redditi da attività indipendente o di redditi da attività dipendente. Né d’altronde se ne vede il motivo, soprattutto se ci si pone, conformemente all’opinione oggi decisamente prevalente, dal punto di vista di una concezione causale e non di una finalizzata.
Per quanto concerne l’attività lucrativa dipendente, la dottrina afferma oggi che i costi processuali sono deducibili a titolo di “altre spese professionali” solo se contribuiscano al conseguimento del reddito: ciò è segnatamente il caso se il contenzioso con il datore di lavoro verte sul pagamento di pretese salariali (Locher, op. cit., n. 46 ad art. 26, p. 660; Funk, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, vol. I, 3. ediz., Muri-Berna 2009, p. 540); non lo è invece se la discussione verte sulla perdita del posto di lavoro (decisione del Tribunale amministrativo del Canton Ginevra del 1° febbraio 1984, StE 1984 B 22.3 n. 2, citata in Locher, op. cit., p. 660).
Per quanto attiene più da vicino all’attività indipendente, i costi sostenuti in un processo penale si considerano spese generali deducibili solo quando l’imputazione concerne un reato commesso per negligenza e rientra nel rischio di impresa ordinario, ovvero è tanto strettamente legata all’attività lucrativa da dover essere presa in considerazione per quello stesso tipo di attività (Locher, op. cit., p. 688). Non lo sono invece i costi processuali assunti a tutela della propria persona e del proprio patrimonio privato (decisione CDT n. 192 dell’11 agosto 1989, in: RDAT II-1991 p. 228).
1.5.
In definitiva, indipendentemente dalla fonte del reddito, i costi processuali rappresentano di principio delle spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, in quanto tali non deducibili dal reddito imponibile (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD). Essi possono essere qualificati quali spese generali deducibili solo se esiste uno stretto legame con il reddito professionale (rispettivamente con il reddito della sostanza) che tendono a salvaguardare (Aeschbach, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, vol. I, 3. ediz., Muri-Berna 2009, p. 716). Proprio per questa ragione, nel caso di una violazione grossolana di una disposizione penale, che presuppone se non l’intenzionalità almeno una grave negligenza, i costi processuali causati da un simile comportamento del contribuente non rientrano evidentemente più nel rischio di impresa ordinario.
2. 2.1.
Venendo al caso in esame, come accennato in narrativa, l’arch. RI 1 ha allibrato a conto economico, sotto la voce “altre spese (pranzi, regali, attrezz., diversi)”, diversi costi da lui considerati aziendali, tra cui la nota d’onorario di fr. 23'699.95 emessa dall’avv. __________ a margine della causa penale intentata nei confronti del suo socio in affari __________ per titolo di ripetuta appropriazione indebita. A comprova della giustificazione commerciale di questo particolare costo, il contribuente ha quindi prodotto una dichiarazione scritta rilasciatagli dallo stesso legale, nella quale si confermava lo stretto rapporto esistente tra la causa penale e la sua attività professionale di architetto.
Di parere opposto è invece l’autorità di tassazione, che in sede di reclamo ha ripreso anche questa spesa legale, rinunciando nondimeno a procedere ad una reformatio in peius. Nelle motivazioni, l’autorità ha in particolare sottolineato che le prestazioni del legale erano solo indirettamente in rapporto, se non addirittura disgiunte dall’edificazione dello stabile “__________” di __________, sfociata per l’appunto nella denuncia penale nei confronti di __________.
2.2.
Per meglio comprendere le contrapposte tesi delle due parti, con scritto del 20 agosto 2010, questa Camera si è rivolta alla comunione ereditaria del defunto ricorrente, richiedendo una copia della sentenza pronunciata il 15 marzo 2006 dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona (inc. __________) a conclusione della vicenda penale.
Dalla stessa emerge in particolare che l’edificazione dello stabile “__________” ha coinvolto, oltre al contribuente e __________, anche __________ e, in origine, l’avv. __________, tutti azionisti della __________, società con scopo la costruzione, l’acquisto, la gestione e la vendita di immobili. L’operazione immobiliare in discussione è cominciata alla fine degli anni ’80, con l’acquisto, da parte della __________ SA, di due terreni (mapp. __________ e __________ RFD di __________) e la successiva rivendita del primo alla società di assicurazioni “__________” di __________.
In aula, la presidente della Corte ha potuto chiarire che gli azionisti di __________, allo scopo di sottrarsi al pagamento dell’imposta sul maggior valore immobiliare, conseguito dalla società con la vendita del fondo, si accordarono per “travasare” detto utile nella __________, società detenuta dal solo __________, dalla quale lo recuperarono poi attraverso fatture per prestazioni inesistenti, rispettivamente gonfiando i lavori effettivamente eseguiti a favore del cantiere (il ricorrente come architetto e direttore dei lavori).
Per contro, il processo penale non è riuscito ad appurare – come affermato dal denunciante – l’esistenza di un rapporto di società semplice tra il contribuente, __________ e __________, in base al quale gli utili e le perdite conseguenti all’edificazione dello stabile avrebbero pure dovuto essere suddivisi in parti uguali. Da qui la sentenza di assoluzione dalle imputazioni di ripetuta appropriazione indebita, non potendosi concludere in modo sufficientemente certo e sicuro che gli averi patrimoniali depositati sul sottoconto della __________, dalla sua apertura fino alla sua chiusura, erano stati “affidati” a __________ e/o alla sua società in senso tecnico.
2.3.
Comunque sia, ai fini del presente procedimento, poco importa stabilire l’esistenza o meno di una società semplice di fatto costituita tra il contribuente, __________ e __________. Come esposto in precedenza, i costi processuali possono essere qualificati quali spese generali deducibili solo se esiste uno stretto legame con il reddito professionale, mentre le pretese rivendicate dall’arch. RI 1 con la causa penale intentata nei confronti di __________ concernono la sua partecipazione agli utili dell’operazione immobiliare nel suo complesso, non invece le prestazioni eseguite nel cantiere come architetto e direzione lavori. Si tratterebbe cioè della plusvalenza immobiliare relativa al terreno in sé, che però, come dice la sentenza penale, è stata “travasata” nella società di __________. Come si sia concretizzato detto “travaso” non è spiegato nel giudizio del Tribunale penale, ma verosimilmente il prezzo di vendita del fondo sarà stato ridotto, aumentando nella stessa misura l’onorario per l’appalto generale, concluso dalla società acquirente con la __________ SA.
Dalla lettura della sentenza pronunciata dalla Corte delle assise correzionali di __________, sorgono alcuni interrogativi in merito alla legittimità della condotta del contribuente e dei suoi soci in affari, nella gestione dell’operazione immobiliare in discussione. Essi stessi hanno ammesso il descritto “travaso” del maggior valore immobiliare dalla __________ SA alla __________ SA, sicché è lecito chiedersi se in tal modo il prezzo rogato per la vendita del terreno corrispondesse al prezzo pagato dall’acquirente. Inoltre, nella sentenza penale si accenna ripetutamente ed esplicitamente all’emissione, da parte del ricorrente e dei suoi soci, di fatture “false”, allo scopo di recuperare il guadagno immobiliare “travasato” nella società del solo __________. Il contribuente, nella sua qualità di subappaltatore delle prestazioni di architetto e responsabile della direzione dei lavori, avrebbe cioè gonfiato le note d’onorario inviate all’appaltatrice generale, in modo tale da prelevare dai conti di quest’ultima la sua quota della plusvalenza derivante dalla vendita del terreno da parte della __________ SA.
Senza la necessità di approfondire ulteriormente la questione – anche in considerazione del lungo tempo trascorso e della prescrizione quasi certamente intervenuta nel frattempo – ci sono sufficienti elementi per ritenere che siano stati commessi illeciti, forse non solo di carattere fiscale. Non si vede dunque come potrebbe giustificarsi la deduzione di spese legali che si riferiscono ad accordi contrattuali di tale natura.
2.4.
In simili circostanze, al reddito aziendale riconosciuto dallo stesso contribuente, di fr. 203'151.–, andrebbe ancora aggiunta l’intera nota d’onorario dell’avv. __________, di 23'699.95 franchi, per un totale di fr. 226'850.95. La decisione impugnata, con la quale l’autorità di tassazione ha espressamente rinunciato a procedere ad una riforma in sfavore del contribuente, confermando la primitiva tassazione ed il conseguente reddito aziendale commisurato in fr. 220'000.–, si palesa pertanto addirittura generosa. Nulla si oppone quindi alla sua conferma.
3. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti. La postulata richiesta di un riparto d’imposta tra marito e moglie a contare proprio dal periodo fiscale 2006, di cui si fa cenno in uno scritto del 10 settembre 2010 inviato a questa Camera dalla __________, nuova rappresentante della vedova RI 2, non ha infatti nulla a che vedere con gli oneri del presente procedimento.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico dei ricorrenti in solido.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; - __________; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: