Incarto n. 80.2008.46
Lugano 2 ottobre 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 14 maggio 2008 contro la decisione del 16 aprile 2008 in materia di IC e IFD 2006.
Fatti
A. RI 1, cittadina __________, dal 1° ottobre 2006 è domiciliata a __________, dove ha ripreso la gestione del ristorante “__________”, divenendo così assoggettata illimitatamente nel Canton Ticino.
Nella dichiarazione fiscale 2006, la contribuente indicava un reddito aziendale di complessivi fr. 20'057.– e sostanza aziendale per fr. 9'915.–. Allegava alla dichiarazione un bilancio e un conto economico, valido per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006, da cui risultava un utile netto di fr. 11'966.55 e prelevamenti privati per fr. 8'090.40.
B. Notificandole la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 29 agosto 2007, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile in fr. 22'000.– ed il reddito determinante per l’aliquota in fr. 88'000.–. L’autorità aveva aggiunto ai proventi dichiarati un importo di fr. 1'743.– (fr. 22'000.– ./. fr. 20'057.–) a titolo di partecipazione privata alle spese generali.
C. La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 13 settembre 2007, sostenendo principalmente di avere avuto diverse spese per l’arredamento del ristorante.
Con scritto del 3 marzo 2008, l’autorità di tassazione si rivolgeva alla contribuente, invitandola a comprovare gli investimenti aziendali e a produrre le schede contabili. In risposta, RI 1 inviava un inventario dell’esercizio pubblico, nel quale venivano elencati mobili, impianti e attrezzature per complessivi fr. 52'100.–. Osservava poi che il bilancio e il conto economico allegati alla dichiarazione d’imposta erano semplici proiezioni e di non possedere una propria contabilità.
D. L’autorità di tassazione, con decisione del 16 aprile 2008, accoglieva parzialmente il gravame. Nelle motivazioni, spiegava di avere ridotto prudenzialmente il reddito aziendale da fr. 22'000.– a fr. 20'057.–, come da dichiarazione, nonostante la contribuente non avesse dato seguito alle sue puntuali richieste.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 sostiene di avere assecondato le richieste dell’autorità di tassazione, producendo una copia dell’inventario del ristorante, un nuovo conteggio da cui emerge un utile di soli fr. 5'200.– e una dichiarazione scritta di suo padre, residente in __________, che afferma di averle prestato 50'000 franchi.
In risposta a questa Camera, con scritto del 17 settembre 2009 la ricorrente ha infine richiesto di stralciare il bilancio e conto economico allegati alla sua dichiarazione d’imposta, trattandosi a suo dire di documentazione “spedita per errore”.
Diritto
1. Secondo gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.
L’obbligo di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità commerciale, non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2. ediz., Basilea 2008, Vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296).
2. 2.1.
Come esposto in narrativa, la ricorrente ha allegato alla dichiarazione d’imposta un bilancio e un conto economico, espressamente intestati al “__________”. Da questa contabilità emerge anzitutto una cifra d’affari di fr. 48'505.85, conseguita nel periodo da ottobre (data di passaggio della gestione del ristorante) a dicembre 2006. Dedotti i costi complessivi di fr. 28'448.90 e i prelevamenti privati di fr. 8'090.40, l’utile dell’esercizio ammonta conseguentemente a fr. 11'966.55.
Successivamente, in sede di reclamo, la contribuente ha prodotto un nuovo conteggio, diminuendo drasticamente la cifra d’affari del periodo in esame da fr. 48'505.85 a fr. 21'000.–, senza alcuna ulteriore indicazione in merito ai prelevamenti privati, né agli attivi ed ai passivi dell’esercizio pubblico. A fronte di costi per complessivi fr. 15'800.–, il nuovo utile d’esercizio ammonta così a soli fr. 5'200.–.
2.2.
Il nuovo conteggio, estremamente lacunoso, è ben lungi dal soddisfare le esigenze stabilite dalla legislazione tributaria per i contribuenti non assoggettati all’obbligo di tenere una contabilità commerciale. Secondo la giurisprudenza, infatti, i requisiti che le “distinte”, previste dagli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, devono adempiere dipendono dalla situazione del caso concreto, in particolare dal tipo di attività commerciale e dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggettamento completo e attendibile del reddito e della sostanza aziendali e consentano un’adeguata verifica da parte dell’autorità fiscale (sentenza del Tribunale federale del 13 dicembre 2003 n. 2A.272/2003 consid. 4; Zweifel, op. cit., n. 30 s. ad art. 125 LIFD, p. 297). In effetti, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, che nello scritto del 17 settembre 2009 invita sostanzialmente l’Ufficio di tassazione a comprovare il suo reddito aziendale, la procedura fiscale è retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è quindi imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD).
2.3.
A dispetto del nuovo conteggio, il bilancio e il conto economico allegati alla dichiarazione d’imposta permettono invece di rilevare lo stato patrimoniale dell’esercizio pubblico, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari e il risultato del singolo esercizio. In quanto tali, rispecchiano senz’altro una contabilità conforme all’uso commerciale ed hanno pertanto una valenza probatoria sicuramente maggiore rispetto al nuovo conteggio trasmesso solo in sede di reclamo.
In questo contesto, di nessun rilievo sono poi le argomentazioni riferite alle numerose spese inevitabilmente sostenute dalla ricorrente con il passaggio di gestione dell’esercizio pubblico. È qui appena il caso di ricordare che gli investimenti aziendali non influenzano certo il conto economico, ma vanno semmai ad aumentare gli attivi a bilancio. Inoltre, nel caso concreto il prezzo dell’inventario, commisurato dalla stessa contribuente in fr. 52'100.–, è ben al di sotto del limite della sostanza imponibile e sembrerebbe peraltro coperto da un prestito concessole da suo padre, che ha dichiarato per iscritto di averle prestato, a titolo gratuito, 50'000 franchi nel corso del mese di luglio.
3. D’altra parte, non si può non rilevare che il bilancio e il conto economico allegati alla dichiarazione d’imposta sono espressamente intestati al “__________”. Se, come sostenuto nello scritto del 17 settembre 2009, tale documentazione rappresenta unicamente un esempio contabile “spedito per errore”, si dovrebbe concludere che la sua intestazione, prima ancora della sua trasmissione all’autorità di tassazione, è completamente priva di coerenza logica.
Non può inoltre passare inosservato che il nuovo conteggio è privo della benché minima pezza giustificativa. Ammettere che la ricorrente possa scostarsi dalla suddetta contabilità limitandosi a presentare, a posteriori, una simile documentazione, significherebbe consentire alla stessa di venire contra factum proprium, a ragion veduta, una volta conosciuta la tassazione. Un simile comportamento è manifestamente incompatibile con il principio della buona fede, che vincola non solo l’autorità ma anche l’amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. I, Basilea 1992, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, vol. I, 2. ediz., Berna 1994, p. 433).
4. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- ; - ; - ; - .
Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: