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Ticino Camera di diritto tributario 03.02.2009 80.2008.158

February 3, 2009·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,917 words·~10 min·5

Summary

Deduzioni: figli agli studi, condizioni, assegno o borsa di studio, momento determinante

Full text

Incarto n. 80.2008.158

Lugano 3 febbraio 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Fiorenzo Gianinazzi

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 22 dicembre 2008 contro la decisione del 17 dicembre 2008 in materia di IC 2007.

Fatti

                                  A.   RI 1 sono genitori di cinque figli. La maggiore, __________, si è iscritta nell’anno accademico 2006/2007 al primo anno della facoltà di diritto dell’Università di __________. Nel corso dell’anno ha lasciato tale facoltà e, nel successivo anno accademico 2007/2008, si è iscritta al primo anno della facoltà di lettere e storia dell’arte dell’Università di __________.

                                         Per il primo anno del corso di laurea in diritto, l’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi le aveva riconosciuto un assegno di studio di fr. 13'000.–, suddiviso in tre rate di fr. 4'333.– ciascuna. In seguito alla rinuncia, tuttavia, la terza rata non è stata versata.

                                         Per il primo anno del corso di laurea in lettere, l’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi le ha versato un assegno di fr. 4'330.–, corrispondente alla terza rata non versata nell’anno accademico precedente (cfr. decisione del 9 gennaio 2008).

                                  B.   Nella dichiarazione fiscale 2007, i coniugi RI 1 facevano valere le deduzioni di fr. 54'000.– per figli a carico e di fr. 16'600.– per figli agli studi.

                                         Notificando loro la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 29 ottobre 2008, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile dei contribuenti in fr. 42'500.– per l’IC ed in    fr. 68'700.– per l’IFD. Negava in particolare la deduzione per figli agli studi, argomentando che essa poteva essere concessa solo se il figlio frequenta scuole a tempo pieno, della durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità di studente e che rilascia un titolo riconosciuto.

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 13 novembre 2008, nel quale chiedevano che la deduzione per figli agli studi fosse loro riconosciuta, in considerazione del fatto che la figlia __________ non aveva beneficiato di alcun assegno di studio per l’anno accademico 2007/2008 ma aveva solo ottenuto “il versamento di quanto rimaneva della decisione dell’anno prima”. A loro avviso, ritenevano ingiusto che la deduzione gli fosse negata quando la figlia aveva beneficiato di una sola borsa di studio per due anni accademici.

                                         L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 17 dicembre 2008, ritenendo vincolanti le indicazioni fornite dall’Ufficio borse di studi e sussidi, “che, nel caso specifico, attestano un versamento di fr. 4'330.– per l’anno scolastico 2007/08 (valido per la tassazione 2007)”.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la decisione con cui l’autorità fiscale gli ha negato la deduzione per figli agli studi. Ribadisce che sua figlia durante il 2007 non ha ricevuto alcun assegno di studio, ma ha semplicemente beneficiato di un versamento differito dell’ultima rata dell’assegno per il 2006. Il ricorrente fa notare pure che, in conseguenza della mancata concessione della deduzione, il reddito imponibile suo e di sua moglie aumenta in misura tale da compromettere il diritto ai sussidi di studio e per l’assicurazione malattia.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l'art. 34 cpv. 1 lett. c LT sono dedotti dal reddito netto del contribuente, per ogni figlio fino al 25esimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di Fr. 12'800.- secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

                                         1.2.

                                         Il Decreto esecutivo emanato dal Consiglio di Stato il 12 dicembre 2006 concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2007, all'art. 11 cpv. 1 specifica quali sono le deduzioni riconosciute fissandole, a dipendenza dell'ubicazione della scuola e del domicilio dello studente, da Fr. 1'200.- (punto 1) se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione, a Fr. 13'000.- (punto 5) se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

                                         Il capoverso 2 del citato art. 10 precisa inoltre che, in tutte le ipotesi formulate, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

                                         Infine, gli assegni o borse di studio fino a Fr. 1'000.- l'anno danno diritto all'intera deduzione del capoverso 1. Per importi superiori, le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio d'imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione (art. 10 cpv. 3 DE del 2006).

                                         1.3.

                                         Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT) o dell'assoggettamento (art. 34 cpv. 3 LT). In caso di assoggettamento parziale (art. 6 LT), le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente ai redditi netti. Per la determinazione delle aliquote esse sono prese interamente in considerazione (art. 34 cpv. 5 LT).

                                   2.   2.1.

                                         La questione verte sulla deducibilità, dal reddito netto del ricorrente e della moglie, dell'importo di fr. 13'000.- per figli agli studi previsto dall'art. 34 cpv. 1 lett. c LT e dall'art. 10 cpv. 1 punto 5 DE. Mentre l’autorità di tassazione ritiene che la figlia del ricorrente abbia beneficato di un assegno di studio per la frequenza dell’anno accademico 2007/2008, il contribuente contesta questa affermazione e sostiene che sua figlia ha solo percepito un versamento differito del sussidio concessole per l’anno accademico precedente.

                                         2.2.

                                         Determinante è l’anno scolastico per il quale l’assegno viene riconosciuto, indipendentemente dalla data effettiva di versamento del contributo (sentenza CDT n. 106 del 6.4.1988 in RTT 4/1988, p. 122).

                                         Non è dunque determinante, per stabilire se il contribuente abbia diritto alla deduzione per figli agli studi, il momento in cui l’assegno è stato effettivamente versato, bensì per quale anno accademico è stato concesso. Nel caso in esame, la semplice circostanza che la borsa di studio di cui si discute sia stata versata solo nel 2008 non basta dunque ad escludere che alla fine del periodo fiscale 2007 la figlia del contribuente frequentasse un corso per il quale beneficiava di un sussidio.

                                         2.3.

                                         Che __________ abbia ottenuto dall’autorità cantonale un assegno di studio per la frequenza dell’anno accademico 2007/2008 è una circostanza inconfutabile, che emerge dalla documentazione agli atti. È soprattutto la lettera del 19 maggio 2008, che fa riferimento alla decisione del 9 gennaio 2008, a chiarire la situazione, spiegando che, in linea di principio la giovane non avrebbe avuto diritto ad alcun assegno di studio per l’anno in discussione, trattandosi della ripetizione del primo anno di studio per il quale aveva già ottenuto un sussidio. Solo in considerazione del fatto che aveva interrotto gli studi prima della fine del precedente anno accademico e l’ultima rata del sussidio che le era stato riconosciuto per quel corso non le era più stato versato, l’Ufficio delle borse di studio ha ritenuto di poterle “riconoscere per il corrente anno scolastico un assegno corrispondente alla terza rata non versata”.

                                         Non trova quindi alcun riscontro l’affermazione del ricorrente, secondo cui la figlia avrebbe semplicemente ottenuto un versamento differito della terza rata del sussidio per l’anno accademico precedente. L’importo dell’assegno concessole per l’anno 2007/2008 corrisponde sì alla terza rata della borsa di studio erogatale per l’anno accademico 2006/2007; ma ciò non significa affatto che si tratti di un versamento differito.

                                         D’altronde, non vi sarebbe stata alcuna ragione di “differire” il pagamento di una terza rata che l’autorità aveva ritenuto di non più dover versare proprio in considerazione del fatto che la giovane studentessa di diritto aveva interrotto la frequenza del corso di laurea prima della sua conclusione. Altrimenti detto, se la figlia del ricorrente non avesse intrapreso un nuovo studio nell’anno accademico successivo, l’Ufficio delle borse di studio non le avrebbe certamente versato un ulteriore sussidio, che si riferisce pertanto in modo incontrovertibile alla frequenza del primo anno del corso di laurea in lingue e letteratura all’Universi-tà di __________.

                                         2.4.

                                         Né si può sostenere che il contribuente sia penalizzato per il fatto di avere perso il diritto alla deduzione sociale a causa del versamento del sussidio in questione.

                                         È vero che l’importo riconosciuto alla figlia per il nuovo corso di laurea intrapreso è nettamente inferiore, per le ragioni già ricordate, rispetto a quello erogato per l’anno accademico precedente. Ma si tratta comunque di una somma che supera ampiamente il risparmio d’imposta che il contribuente e la moglie avrebbero avuto se fosse stata loro riconosciuta la deduzione sociale controversa.

                                         A tale proposito, si è già ricordato che, secondo il capoverso 3 dell'art. 10 del citato Decreto esecutivo, in relazione ai figli agli studi che beneficiano di un assegno o di una borsa di studio superiore a 1'000 franchi, la deduzione fiscale è computata proporzionalmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.

                                         Nel caso concreto, con la decisione su reclamo l’Ufficio di tassazione ha fissato in fr. 42’500.- il reddito imponibile della famiglia del contribuente, importo che comporta il pagamento di fr. 1'988 di imposte (fr. 1'030.05 per l'IC e Fr. 957.95 per l'imposta comunale).

                                         Se, per contro, si ammettesse l'intera deduzione forfetaria dal reddito, si otterrebbe un reddito di fr. 29’500.- che comporterebbe delle imposte cantonali e comunali pari, rispettivamente, a    fr. 424.85 e fr. 395.10, per un totale di fr. 819.95.

                                         La differenza fra le imposte che il ricorrente dovrebbe pagare con o senza la deduzione legale massima dà un ammontare di fr. 1'168.05. Siccome, in queste circostanze, la somma ottenuta con l'assegno di studio (fr. 4'330.–) è superiore al risparmio di imposta che il contribuente otterrebbe se deducesse l'intero importo concesso dalla legge (Fr. 13’000.–), risulta evidentemente più vantaggioso l'aver ricevuto l'assegno di studio piuttosto che procedere con la deduzione della predetta somma forfetaria.

                                         Il ricorrente non ha quindi più diritto di dedurre alcunché per la figlia agli studi.

                                         2.5.

                                         Si comprende lo sconforto del ricorrente che, per effetto del mancato riconoscimento della deduzione sociale e della conseguente crescita del reddito imponibile, teme ripercussioni nella concessione degli assegni di studio e dei sussidi per i premi della cassa malati nei periodi fiscali successivi. Si tratta tuttavia di una conseguenza inevitabile del sistema, che fa dipendere l’erogazione dei sussidi dal reddito imponibile accertato dall’autorità fiscale. Del resto, la riduzione del sussidio nel periodo in discussione è riconducibile esclusivamente alle scelte della figlia ed ai riflessi sul suo percorso universitario.

                                   3.   Il ricorso è dunque respinto. In considerazione della particolarità della situazione e della natura delle contestazioni del ricorrente, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico dell'insorgente, soccombente, in misura contenuta.

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    150.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    230.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-   ; -  ; -  .  

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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