Incarto n. 80.2007.174
Lugano 31 ottobre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 7 dicembre 2007 contro le decisioni del 13 novembre 2007 in materia di imposta annua intera sui proventi straordinari IC e IFD 2001 e 2002.
Fatti
A. L’ing. RI 1, nato nel 1939, è titolare dell’omonima impresa generale di costruzioni, con sede a __________ e magazzini a __________, costituita nel lontano 1961 nella forma della ditta individuale.
Il fondo part. __________ RFD di __________, su cui sorgono i magazzini, è stato acquistato nel 1998, in sostituzione della precedente part. __________ RFD di __________, espropriata dal Cantone nel 1995. Allo scopo di accertarne il reinvestimento aziendale e poter così richiedere il differimento dell’imposta sugli utili immobiliari a norma dell’art. 125 lett. f LT, in occasione di un’udienza tenutasi il 4 febbraio 1999, il valore d’investimento del nuovo fondo veniva concordato in fr. 100'000.–.
B. Successivamente, in previsione della trasformazione della ditta individuale nella __________ SA, di cui il ricorrente è tuttora amministratore unico e detentore dell’intero pacchetto azionario, il fondo part. __________ RFD di __________, con effetto al 31 dicembre 2001, veniva allibrato a bilancio al suo valore di acquisto di fr. 730'000.–.
C. Nella dichiarazione di imposta transitoria 2003A, il contribuente indicava di avere conseguito nel biennio 2001/2002 redditi da attività indipendente pari, rispettivamente, a fr. 96'404.– e fr. 88'191.–. Tutti i proventi venivano qualificati redditi ordinari.
L’Ufficio di tassazione incaricava allora l’Ispettorato fiscale di procedere ad una verifica di eventuali liberazioni di riserve occulte nel vuoto di tassazione 2001/2002, ad un’analisi delle modalità di trasformazione della ditta individuale in società anonima e, più in generale, ad un esame del primo esercizio 2003.
Nel suo rapporto del 21 settembre 2006, l’Ispettorato fiscale osservava di avere concordato con il contribuente ed il suo rappresentante, la RA 1, l’imposizione tramite le rispettive imposte annue intere di redditi aziendali mobiliari straordinari, provenienti dalla liberazione di riserve occulte sulle poste lavori in corso e transitori passivi, per fr. 50'000.– nel 2001 e per fr. 40'000.– nel 2002.
Confermava poi che il valore d’investimento del fondo part. __________ RFD di __________ era stato stabilito in fr. 100'000.– all’udienza del 4 febbraio 1999. La differenza di fr. 630'000.– (fr. 730'000.– ./. fr. 100'000.–) configurava quindi una rivalutazione contabile, imponibile per l’IFD quale utile aziendale immobiliare straordinario, dopo deduzione dei relativi contributi AVS, tramite l’imposta annua intera 2001.
D. Con decisioni del 15 novembre 2006, l’RS 1 notificava ai coniugi __________ quattro tassazioni dell’imposta annua intera sui proventi straordinari.
Per il 2001, assoggettava all’imposta annua intera un reddito mobiliare di fr. 50'000.– e, per il 2002, un reddito mobiliare di fr. 40'000.–, derivanti dallo scioglimento di riserve nel vuoto di tassazione.
Assoggettava inoltre all’imposta annua intera IFD 2001 un reddito immobiliare straordinario di fr. 570'150.–, pari all’utile di rivalutazione del fondo part. __________ RFD di __________, già dedotti i contributi AVS.
E. Il contribuente impugnava le suddette decisioni con reclamo del 28 novembre 2006, contestando l’esistenza di redditi straordinari. Con particolare riguardo all’immobile di __________, spiegava di essere cosciente del suo valore d’investimento fiscale, stabilito in fr. 100'000.– all’udienza del 4 febbraio 1999, evidenziando nondimeno che “il bilancio contabile non necessariamente deve rispettare il bilancio fiscale”. Nel corso di un’udienza tenutasi il 5 ottobre 2007, ribadiva la sua posizione.
L’Ufficio di tassazione, con decisioni del 13 novembre 2007, respingeva il reclamo, riconfermandosi nelle motivazioni esposte in sede di tassazione.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l’ing. RI 1 postula nuovamente l’annullamento delle decisioni relative ai redditi straordinari. Ripropone in particolare la distinzione tra bilancio commerciale e fiscale.
L’Ufficio di tassazione, nelle proprie osservazioni del 12 dicembre 2007, rinvia dapprima alle argomentazioni già espresse in merito al gravame contro la decisione di imposizione degli utili immobiliari, nelle quali si evidenzia che “la contabilizzazione ad un valore superiore a quello concordato comporta una rivalutazione che genera un plusvalore imponibile”. Specifica poi che gli ulteriori redditi mobiliari straordinari sono essenzialmente costituiti da una liberazione di riserve su lavori in corso e da uno scioglimento graduale di un transitorio passivo che, in base agli accordi intervenuti all’udienza del 4 febbraio 1999, doveva essere interamente sciolto nell’esercizio 1998.
G. All’udienza del 2 ottobre 2008, il ricorrente ha ritirato la contestazione in merito alle riprese di fr. 50'000.– e di fr. 40'000.– per le tassazioni IC/IFD 2001/2002.
Diritto
1. Secondo gli articoli 18 cpv. 2 LIFD e 17 cpv. 2 LT, fanno parte dei proventi imponibili derivanti da un'attività indipendente anche gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Gli incrementi di valore dei beni commerciali non sono dunque imponibili finché non appaiono nella contabilità. In effetti , si tratta di meri incrementi patrimoniali latenti, spesso legati alla congiuntura; l’equità impone pertanto di imporli come reddito solo al momento in cui l’imprenditore li riconosce come tali, contabilizzandoli (Probst , Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct – Personnes morales, Ginevra 1995, n. 23 ad art. 58 LIFD, p. 132). La rivalutazione è dunque una semplice operazione contabile, mediante la quale viene aumentato il valore contabile di un attivo contabilizzato ad un valore inferiore a quello reale; tale operazione comporta cioè la realizzazione di riserve occulte (Reich, Die Realisation stiller Reserven im Bilanzsteuerrecht, Zurigo 1983, p. 97).
I redditi dovuti a rivalutazione contabile sono dunque imponibili insieme agli altri proventi dell’attività commerciale (RDAT II-1998 n. 16t; inoltre: Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 60 ad art. 18 LIFD, p. 255; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 227 ad art. 21 DIFD, p. 446; Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell’azienda, 2a ediz., Bellinzona 1998, p. 253).
2. 2.1.
Nel bilancio relativo all’esercizio 2001, il ricorrente ha allibrato il mapp. n. __________ RFD di __________ __________ al valore di fr. 730'000.–. Poiché il valore determinante era stato determinato in fr. 100'000.– in occasione del suo acquisto, nel 1998, l’autorità di tassazione ha ritenuto che vi sia stata una realizzazione (contabile) delle riserve occulte esistenti sull’immobile, nella misura della differenza fra i due valori, cioè per fr. 630'000.–.
L’importo di fr. 730'000.– corrisponde effettivamente al prezzo d’acquisto dell’immobile, pagato nel 1998. Trattandosi di un reinvestimento aziendale, tuttavia, il contribuente aveva convenuto con l’autorità fiscale che fosse ripreso il valore d’investimento del mapp. n. __________ di __________, oggetto di espropriazione.
2.2.
È innegabile che vi sia stata una rivalutazione contabile dell’immobile appartenente al contribuente. Proprio perché è stato allibrato al valore di fr. 730'000.–, mentre il valore d’investimento era stato determinato in fr. 100'000.–, le riserve occulte sono state in tal modo realizzate. Dal punto di vista dell’autorità fiscale, si tratta semplicemente di evitare di perdere il proprio credito sulla riserva occulta, perché l’utile futuro proveniente dalla vendita si ridurrebbe in misura corrispondente, essendo calcolato sulla differenza fra prezzo di vendita e valore contabile (Noël, op. cit., n. 54 ad art. 18 LIFD, p. 254).
2.3.
Il ricorrente sostiene che la rivalutazione dovrebbe avere effetti limitati al bilancio commerciale, senza riflettersi cioè necessariamente su quello fiscale.
L’argomentazione non può essere seguita.
Il diritto tributario considera infatti il saldo del conto perdite e profitti, stabilito nel rispetto delle norme legali determinanti, determinante per la definizione dell’utile imponibile (Massgeblichkeitsprinzip), riservate le correzioni richieste da specifiche disposizioni del diritto tributario (DTF 132 I 175 consid. 2.2, con riferimento a: Behnisch, Zur Massgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz, in Aktienrecht 1992-1997: Versuch einer Bilanz, p. 21 ss; Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, n. 19 ss. ad art. 18 LIFD, p. 161 ss.; Brülisauer/Kuhn, in: Zweifel/Athanas, op. cit., n. 7 ss. ad art. 58 LIFD, p. 644 ss.).
Se non è il diritto tributario ad esigere una correzione delle risultanze del bilancio commerciale, non vi è dunque spazio per una divaricazione fra i due bilanci. In questo senso, si riconosce al principio del carattere vincolante del bilancio commerciale (Massgeblichkeitsprinzip) anche un effetto di tutela a favore dell’amministrazione fiscale, nel senso che il contribuente non può pretendere di beneficiare di un bilancio fiscale più favorevole di quello commerciale. Pertanto, se il contribuente che tiene una contabilità commerciale fa uso del potere di apprezzamento che gli spetta nella definizione del bilancio commerciale, deve mantenerlo anche nel bilancio fiscale (Weber, Das Verhältnis von Handelsbilanz und Steuerbilanz, Berna, 1979, p. 92).
Nel caso di una rivalutazione di attivi aziendali nel bilancio commerciale, il contribuente non può pertanto sostenere che il valore contabile-fiscale sia rimasto inalterato e che le riserve occulte non siano state realizzate (Reich, Die Realisation stiller Reserven, cit., p. 250).
3. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 3’100.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di Morcote.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: