Incarto n. 80.2005.86
Lugano 5 marzo 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 giugno 2005 contro la decisione del 12 maggio 2005 in materia di IC e IFD 2000 e 2002.
Fatti
A. La RI 1 è una società immobiliare con sede a __________.
Nella dichiarazione fiscale 2000, dichiarava una perdita d’esercizio di fr. 16'304.– ed un capitale azionario di fr. 250'000.–.
B. Notificandole la tassazione IC/IFD 2000, con decisione dell’11 novembre 2004, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) commisurava l’utile imponibile in fr. 728'000.– per l’IC ed in fr. 603'400.– per l’IFD ed il capitale in fr. 688'000.–.
Dalla motivazione allegata si evinceva che l’autorità fiscale aveva in primo luogo ravvisato una sottocapitalizzazione della società ed aveva di conseguenza commisurato il capitale proprio occulto in fr. 338'463.– per l’IC ed in fr. 17'000.– per l’IFD. Gli interessi sul capitale proprio occulto ammontavano a fr. 3'253.– per l’IC ed a fr. 1'040.– per l’IFD.
Inoltre, l’UTPG aveva aggiunto all’utile imponibile una prestazione valutabile in denaro a favore degli azionisti, per un ammontare di fr. 741'125.–. Tale importo era costituito dalla differenza fra il prezzo di vendita del credito, vantato dalla contribuente nei confronti de __________, pagato dagli azionisti __________ e __________ (fr. 40'000.–), ed il valore nominale e venale del credito stesso al 31 dicembre 2000 (fr. 781'125.–).
C. Con decisione dello stesso giorno, l’UTPG notificava alla contribuente anche la tassazione IC/IFD 2002, nella quale l’utile imponibile era commisurato in fr. 36'300.– per l’IC e fr. 53'600.– per l’IFD ed il capitale imponibile in fr. 598'000.–.
L’autorità di tassazione aveva in particolare ripreso un importo di fr. 9'684.–, addebitato al conto economico quale provvigione per la vendita di un immobile; secondo l’UTPG tuttavia tale costo non poteva essere riconosciuto, essendo il mediatore (__________) persona vicina alla società.
Inoltre, aveva ripreso un ulteriore importo di fr. 54'000.–, per l’acquisto di tre appartamenti da __________ ad un prezzo inferiore al valore venale. Anche tale differenza era considerata prestazione valutabile in denaro, trattandosi di vendita tra società vicine.
D. La contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 2 dicembre 2004.
Con riferimento alla tassazione IC/IFD 2000, contestava tanto la ripresa di fr. 741'125.–, corrispondente alla prestazione valutabile in denaro, quanto il capitale proprio occulto, trattandosi di finanziamenti provenienti da terzi indipendenti.
Quanto al periodo fiscale 2002, oltre alla questione del capitale proprio occulto, contestava anche le riprese della provvigione pagata per la vendita dell’immobile e della prestazione valutabile in denaro derivante dalla vendita degli appartamenti.
E. Con decisioni del 12 maggio 2005, l’UTPG respingeva il reclamo della contribuente.
Per quanto attiene al periodo fiscale 2000, argomentava che le disposizioni sul capitale proprio occulto in materia di imposta cantonale trovano applicazione indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. In merito alla prestazione valutabile in denaro a favore degli azionisti, osservava invece che il credito venduto a questi ultimi per fr. 40'000.– era stato acquistato all’incanto per fr. 3'000.– nel 1999 ed era poi interamente stato recuperato. Il fatto che la società necessitasse di liquidità non giustificherebbe una cessione al prezzo convenuto.
Con riferimento alla tassazione del periodo 2002, ribadiva le stesse considerazioni per quanto concerne il capitale proprio occulto, mentre confermava la ripresa della provvigione pagata a __________ con l’argomento che “provvigioni di vendita versate a persone vicine non sono fiscalmente deducibili”. Quanto all’acquisto degli appartamenti, ribadiva essersi trattato di una vendita di favore fra società vicine.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 ripropone le contestazioni relative alla ripresa di fr. 741'125.–, corrispondente alla cessione a prezzo di favore del credito nei confronti de __________, ed alle riprese di fr. 9'684.– e di fr. 54'000.– relative all’acquisto di appartamenti da __________ ed alla provvigione versata a persona vicina.
Quanto al primo aspetto, argomenta di avere ceduto il credito agli azionisti allo scopo di procurarsi i mezzi liquidi necessari per acquistare il 33% delle azioni de __________. Il prezzo convenuto dalle parti sarebbe stato conforme al valore reale, considerato in particolare il fatto che il credito era postergato nella misura di fr. 400'000.– e che l’ultimo bilancio alla fine del 1999 presentava un capitale proprio di fr. 92'044.–. A suo avviso, non sarebbe corretto considerare, nella valutazione del prezzo di mercato, quanto accaduto in seguito alla cessione del credito.
Con riferimento alla provvigione di fr. 9'684.–, la ricorrente osserva che la mediazione di __________ le ha permesso di conseguire un utile pur non disponendo di personale proprio. Inoltre, non riconoscendo il costo in discussione, si provocherebbe un danno all’altro azionista.
Per quanto riguarda la vendita degli appartamenti, contesta la stima del valore venale intrapresa dall’Ufficio cantonale di stima. Inoltre, ritiene che la distribuzione dissimulata di utile costituisca un reddito da partecipazioni, che deve allora beneficiare della relativa riduzione.
L’UTPG ha presentato osservazioni al ricorso, in data 22 giugno 2005, chiedendone la reiezione, con la sola eccezione della disponibilità a concedere la riduzione per partecipazioni.
La ricorrente ha replicato con scritto dell’11 luglio 2005.
G. All’udienza del 17 gennaio 2006, dopo discussione, l’UTPG si è dichiarato disposto ad accogliere la richiesta di riduzione per partecipazione sulla distribuzione dissimulata di utile di fr. 54'000.– da parte de La Magnifica SA, intervenuta nel 2002. L’utile imponibile del periodo fiscale 2002 è pertanto azzerato. Di conseguenza è divenuta priva d’oggetto anche la questione della provvigione non riconosciuta di fr. 9'684.–.
Quanto alla questione della valutazione del credito, che ha dato luogo alla ripresa di fr. 741'125.– per periodo fiscale 2000, il giudice delegato ha proposto di incaricare un perito di valutare il credito in questione al 20 dicembre 2000. Le parti hanno aderito alla proposta.
Con decreto del 2 novembre 2007, il presidente della Camera ha designato perito Claudio Cereghetti, esperto fiscale dipl., docente alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Il perito ha rassegnato il suo referto in data 23 gennaio 2008. Lo stesso è stato notificato alle parti il 28 gennaio 2008. In data 20 febbraio 2008, è pervenuta una richiesta di precisazioni della ricorrente.
Diritto
1. 1.1.
Come accennato, la sola questione rimasta litigiosa dopo l’udienza del 17 gennaio 2006 è quella che concerne la pretesa distribuzione dissimulata di utile di fr. 741'125.–, relativa al periodo fiscale 2000.
La ripresa in questione si riferisce ad un contratto, stipulato il 20 dicembre 2000, con il quale la ricorrente ha ceduto ai suoi azionisti un credito del valore nominale di fr. 781'125.– nei confronti de __________, al prezzo di fr. 40'000.–. L’UTPG ha qualificato la differenza fra il prezzo di vendita ed il valore nominale del credito quale distribuzione dissimulata di utile.
1.2.
Gli articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle persone giuridiche, che le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale concorrono a determinare l’altro utile netto imponibile.
La dottrina ha così riassunto la nozione di “distribuzione dissimulata di utili” che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell’azienda, Agno, 1998, p. 367-369; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht , 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172):
– una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
– il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l’azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
– il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
1.3.
In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente, bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l’utile distribuito in maniera dissimulata è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 25; ASA 32 p. 102). Per valutare l’ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore della prestazione fatta a terze persone, conformemente a criteri commerciali (cfr. Rivier, loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40).
1.4.
Sono considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure dall’appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le persone vicine all’azionista quelle che, secondo l’insieme delle circostanze, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione insolita (cfr. ASA 45 p. 595).
2. 2.1.
Nella fattispecie, il riconoscimento dell’esistenza della prestazione valutabile in denaro da parte della società ricorrente nei confronti dei suoi azionisti dipende dalla determinazione del valore venale dei crediti il giorno della loro cessione. Come detto in narrativa, trattandosi di una questione tecnica, il giudice delegato ha pertanto sottoposto ad un perito il compito di stimare il valore venale del credito il 20 dicembre 2000.
2.2.
Nel suo referto, il perito si è chinato in particolar modo sulla situazione economica de __________, società immobiliare della quale __________ era amministratore già dalla fine del 1999; dal 24 febbraio 2001, poi, il consiglio d’amministrazione sarebbe stato composto proprio da __________ e __________.
Nel 2000, in base al conto economico, la società in questione presentava mezzi propri per fr. 86'966.–; gli attivi erano in gran parte composti dagli immobili, a bilancio per un valore di fr. 914'349.–. Fra i passivi, spiccano i debiti a lungo termine nei confronti di azionisti per fr. 781’125% (__________), dei quali 400'000.– franchi postergati di rango. Il perito ha sottolineato come il consiglio d’amministrazione non abbia formato alcun accantonamento a fronte dei rischi assunti con le cartelle ipotecarie costituite a pegno di terzi per nominali fr. 1’000'000.–. A tale riguardo, nella relazione dell’ufficio di revisione, era stato rilevato il pericolo di un’insolvenza tale da giustificare una comunicazione al giudice secondo l’art. 725 cpv. 2 CO; i revisori osservavano che gli amministratori avevano tuttavia ritenuto di soprassedere a tale informazione, in considerazione del valore degli immobili appartenenti alla società (oltre due milioni di franchi) e della postergazione per fr. 400'000.–.
2.3.
Quanto alla valutazione degli immobili de __________, il perito ha stabilito che sugli stessi vi era una riserva occulta di fr. 598'000.–. A tal fine, si è basato sui valori venali accertati con una perizia del 17 luglio 1997 dallo studio d’ingegneria __________, che ammontavano a fr. 1'935'000.–. Sebbene tale stima si riferisse alla situazione esistente nel 1997, il perito ha ritenuto tali valori attendibili, anche in considerazione del fatto che gli immobili in questione sono poi stati realizzati a prezzi simili o superiori. Ha poi sottolineato che la perizia del 1997 teneva già conto dell’intervenuto blocco LAFE degli immobili e del fatto che la stessa era stata utilizzata dagli amministratori per evitare il deposito dei bilanci. Il perito ha comunque tenuto conto del tempo intercorso fra la stima degli immobili e il momento determinante per la valutazione dei crediti, ammettendo un ammortamento su una durata residua di 30 anni.
Devono pertanto essere respinte le censure rivolte alla perizia dalla ricorrente, nella lettera del 19 febbraio 2008, nella quale essa afferma che “il perito non tiene conto nella valutazione degli immobili al 20 dicembre 2000 che gli stessi erano oggetto di un totale blocco LAFE”. Basti ribadire che nel rapporto di revisione relativo all’esercizio 2000, allestito il 20 settembre 2001 – quando cioè __________, dopo avere acquistato i crediti litigiosi dalla ricorrente, erano anche diventati amministratori della società debitrice –, si sottolinea che gli amministratori hanno rinunciato ad informare il giudice ex art. 725 cpv. 2 CO proprio “in considerazione della valutazione della proprietà immobiliare” risultante dalla perizia del 1997.
2.4.
Venendo alla valutazione del credito ceduto il 20 dicembre 2000, il perito si è basato sul capitale proprio economico effettivo de __________ a tale data. Ritenuto che, indipendentemente dal fatto che sia postergato o meno, un credito sia esigibile prima del rimborso del capitale azionario, il perito ha affermato che “il valore massimo del credito è rappresentato dal valore nominale, mentre il valore minimo è rappresentato dal valore del capitale proprio economico effettivo della società __________ al 20 dicembre 2000”.
Ha quindi spiegato che per capitale proprio economico effettivo si intende il capitale proprio effettivo integrato dal credito vantato dagli azionisti.
Ne risulta il calcolo seguente:
capitale proprio contabile al 31.12.2000 fr. 86’966
debiti verso azionisti al 31.12.2000 fr. 781’125
fr. 868’091
riserva occulta netta immobile fr. 598’000
cartelle ipotecarie cedute a pegno fr. - 1'000’000
interessi legali 5% su 5 anni fr. - 250’000
imposta differita attiva __ p.m.
capitale proprio economico effettivo fr. 216’091
Nel suo scritto del 19 febbraio 2008, la ricorrente ha contestato l’inclusione del credito litigioso nel capitale proprio economico della società debitrice. A suo avviso, si tratta di “un debito effettivo della società nei confronti dei signori __________” e non potrebbe pertanto essere “assimilato a capitale proprio della società”. Con tale affermazione, la contribuente trascura il fatto che la valutazione del capitale proprio economico effettivo della società alla fine del 2000 può essere pari solo alla differenza fra il totale degli attivi secondo il bilancio (fr. 1'011'167.–) ed il totale dei passivi che non sono oggetto di contestazione (pari a fr. 143'076.–). Se la società fosse stata liquidata a tale momento, il ricavo per gli azionisti sarebbe ammontato effettivamente a fr. 216'091.–.
2.5.
Da quanto precede discende la conseguenza che il credito ceduto dalla ricorrente agli azionisti il 20 dicembre 2000 aveva un valore venale di fr. 216'091.–. Per il fatto che il prezzo di vendita stabilito dalle parti era di fr. 40'000.–, la prestazione valutabile in denaro della ricorrente a favore degli azionisti ammonta a fr. 176'091.–.
3. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia viene posta a carico della ricorrente solo nella misura di un quinto.
L’onorario per la perizia ammonta a fr. 12'105.–, IVA compresa. Considerata la proporzione fra la misura della prestazione valutabile in denaro contestata (fr. 741'125.–) e di quella stabilita con la decisione su ricorso (fr. 176'091.–), tale importo viene suddiviso fra le parti come segue: fr. 2'875.– (pari al 23.75%) a carico della ricorrente e fr. 9'230.– (pari al 76.25%) a carico della resistente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 12 maggio 2005 in materia di IC/IFD 2000 è riformata nel senso che la prestazione valutabile in denaro a favore degli azionisti è ridotta a fr. 176'091.–
§§ La decisione su reclamo del 12 maggio 2005 in materia di IC/IFD 2002 è riformata nel senso che l’utile imponibile è azzerato.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 10’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 10’100.–
sono a carico della ricorrente nella misura di 1/5 (fr. 2'020.–).
Le spese per la perizia di fr. 12'105.– sono messe a carico della ricorrente nella misura di fr. 2'875.– e della resistente nella misura di fr. 9'230.–.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di.
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: