Incarto n. 80.2004.9
Lugano 9 febbraio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2004
in materia di: IC 99/00
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________ __________ -__________, domiciliato a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare a __________ e __________;
- che, notificandogli la tassazione IC 1999/2000, con decisione del 23 ottobre 2000, l' Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito della sostanza in fr. 12'024 ed il reddito imponibile in fr. 5'460, cui corrispondeva un'imposta di fr. 623.40 in media annua (aliquota 11.544%);
- che la sostanza imponibile era da parte sua commisurata in fr. 145'498, cui corrispondeva un'imposta di fr. 474.90 (aliquota 3.275%);
- che il contribuente impugnava la decisione suddetta con reclamo all'Ufficio di tassazione, chiedendo che la ripartizione intercantonale degli elementi imponibili fosse intrapresa in base alla tassazione definitiva del cantone di domicilio e non in base a quella provvisoria;
- che l'autorità di tassazione chiedeva al contribuente, con scritto del 10 novembre 2000, l'invio di copia del riparto intercantonale (redditi 1997/98 e sostanza 1.1.1999) notificatogli dal fisco del Canton __________;
- che analoga richiesta veniva inoltrata al contribuente in data 5 novembre 2002, con l'avvertimento che in caso di inosservanza dell'invito il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- che il 7 novembre 2002 il reclamante faceva pervenire all'Ufficio copiosa documentazione proveniente dall'autorità di tassazione del Cantone di domicilio;
- che nondimeno l'Ufficio si rivolgeva nuovamente al contribuente, con lettera del 22 novembre 2002, ribadendo la richiesta di documentazione e precisando che gli atti presentati il 7 novembre non erano sufficienti;
- che, con decisione del 9 giugno 2003, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, per inosservanza della richiesta di documentazione del 22 novembre 2002;
- che, con ricorso del 7 luglio 2003 alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ contestava le affermazioni su cui si fondava la decisione impugnata ed osservava di avere inoltrato all'autorità di tassazione 10 documenti provenienti dal fisco del Cantone di domicilio;
- che, con sentenza del 3 ottobre 2003, la Camera annullava la decisione su reclamo e rinviava gli atti all'Ufficio di tassazione, perché adottasse una nuova decisione accompagnata da un riparto intercantonale;
- che, in data 15 dicembre 2003, l'Ufficio di tassazione notificava al contribuente una nuova decisione su reclamo ed un riparto intercantonale, commisurando il reddito imponibile in fr. 5'385 in media annua e la sostanza imponibile in fr. 145'501;
- che la motivazione allegata alla decisione spiegava, in particolare, che le seguenti spese non erano state ammesse in deduzione, non essendo qualificabili come costi di manutenzione: spese per acqua potabile, riscaldamento, elettricità, canalizzazioni, rifiuti, ascensore, cura del giardino, portineria, amministrazione, tassa di soggiorno;
- che, con scritto del 12 gennaio 2004 all'Ufficio di tassazione, il contribuente ha contestato la misura della deduzione delle spese di manutenzione, chiedendo la detrazione dei costi effettivi nella misura di fr. 5'840 oppure di un importo di fr. 5'000;
- che, dopo avere chiesto al contribuente di precisare l'intenzione di ricorrere, l'Ufficio di tassazione ha trasmesso lo scritto in questione alla Camera di diritto tributario;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che, secondo l'art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi;
- che sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
- che, per facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l'IFD e dal Consiglio di Stato per l'IC (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT);
- che la deduzione complessiva ammonta:
Ø al 15% per l'IC ed al 10% per l'IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo, se, all'inizio del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;
Ø al 25% per l'IC ed al 20% per l'IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, all'inizio del periodo fiscale, l'immobile ha più di 10 anni
(cfr. art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
- che questa agevolazione entra di regola in considerazione solo per gli immobili appartenenti alla sostanza privata, ma non per immobili utilizzati da terzi principalmente a fini commerciali (v. art. 2 cpv. 3 Regolamento cit.; art. 4 Ordinanza cit.).
- che in materia di IFD il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili (art. 3 Ordinanza cit. del 24 agosto 1992), mentre che per l'IC il contribuente che sceglie, o aveva già scelto prima del periodo fiscale 1995/96, il sistema della deduzione delle spese effettive, deve attenersi a questo sistema per un periodo di almeno dieci anni (art. 2 cpv. 2 Regolamento cit.): la deduzione complessiva calcolata dal Consiglio di Stato costituisce, in quanto tale, una deduzione media che raggiunge il proprio equilibrio durante un lasso di tempo prolungato; è per questa ragione che si vuole impedire al proprietario di passare da un sistema di deduzione all'altro, a seconda della convenienza (cfr. Känzig, op. cit., n. 173, p. 662 s.);
- che, nella fattispecie, colla decisione impugnata l'autorità di tassazione ha ammesso in deduzione, a titolo di spese di manutenzione e gestione un importo di fr. 3'006, pari al 25% del valore locativo dell'appartamento del contribuente, argomentando che tale somma supera i costi di manutenzione effettivi che potrebbero essere riconosciuti analiticamente;
- che in effetti le spese di gestione di un immobile (in particolare, quelle per la pulizia, l'illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle per l'acqua potabile e la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e possono essere dedotte dal reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta le trasferisce su una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre all'indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo ed il contribuente che abita la propria casa non ha pertanto il diritto alla deduzione degli stessi (CDT n. __________.__________.__________ del 20 gennaio 2003 in re K. e giurisprudenza e dottrina citate);
- che anche la Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni del 1° dicembre 1994 distingue, nell'ambito della deduzione delle spese effettive tra immobili della sostanza privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo) e immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo): in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione (cfr. Circolare n. __________/__________, cifra 5.4);
- che, in linea di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore, climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del giardino, riscaldamento e acqua calda, servizio di portineria e di custodia, sgombero neve) e le spese di amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 2.2.3; inoltre art. 1 dell' Ordinanza del Consiglio federale del 24 agosto 1992);
- che, esaminando i conteggi delle spese condominiali relative alla casa abitata dal ricorrente, i soli costi che potrebbero essere ammessi sono quelli per l'assicurazione dello stabile (fr. 41'615.40) e le spese di manutenzione vere e proprie (pittura, riparazione sanitari e pavimenti ecc.), che ammontano a poche migliaia di franchi per l'intero stabile;
- che tali importi, riportati alla quota millesimale degli appartamenti del ricorrente (rispettivamente 0.99% e 0.52%, per un totale di 1.51%), sarebbero effettivamente molto inferiori alla deduzione forfetaria ammessa dall'Ufficio di tassazione;
- che va inoltre precisato che le spese per il giardino non sono in linea di principio deducibili: il valore locativo, che costituisce la base del reddito imponibile del ricorrente, viene calcolato sulla base del solo valore di stima della casa, senza considerare cioè quello del terreno circostante; se si concedessero in deduzione le spese relative al giardino, si otterrebbe dunque un risultato aberrante (cfr. p. es. CDT n. __________.__________.__________ del 6 giugno 2000 in re T.G.; CDT n. 160 del 28 luglio 1993 in re K. G.; CDT n. 132 del 21 giugno 1993 in re Le.; CDT n. 41-42 del 6 marzo 1987 in re Mo., RTT 1972, p. 59 s.);
- che anche la giurisprudenza di altri Cantoni va nella stessa direzione: secondo il Tribunale amministrativo di Basilea-Campagna, per esempio, i costi di manutenzione dell'immobile devono sempre essere correlati con un reddito imponibile, anche se la lettera della legge non lo esprime, con la conseguenza che i costi di manutenzione del giardino sono deducibili solo se esso è stato considerato nel calcolo del valore locativo (StE 1999 B 25.6 n. 33);
- che lo stesso Tribunale federale ha avuto modo di negare che sia arbitrario dedurre quali costi di manutenzione le spese di manutenzione del giardino solo se il giardino stesso è stato effettivamente considerato nel calcolo del valore locativo (Tribunale federale, 6 dicembre 1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44);
- che, di conseguenza, anche il rifiuto di dedurre le spese di manutenzione del giardino è pienamente giustificato, alla luce della giurisprudenza;
- che il ricorso deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
terzi implicati
Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: