Incarto n. 80.2004.6
Lugano 9 febbraio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2004
in materia di: IC 2002
presentato da:
__________ __________, __________ __________ rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
L’Ufficio di tassazione di Locarno ha assoggettato __________ __________ alla sovranità fiscale cantonale a partire dal 1° febbraio 2002, esponendole d’ufficio nella tassazione notificatale il 12 maggio 2003, un reddito aziendale netto di fr. 40'000.-.
1.2.
La contribuente, assistita dalla __________ __________ __________, presentava il 5 giugno 2003 un reclamo generico, avvertendo che la contabilità dell’attività aziendale sarebbe stata chiusa nelle prossime settimane.
Con lettera del 19 settembre 2003 l’Ufficio di tassazione si rivolgeva a __________ __________ __________, rendendola attenta al fatto che il reclamo deve essere motivato e indicare i fatti su cui si fonda e i relativi mezzi di prova, con l’avvertenza che se ciò non fosse avvenuto entro il 10 ottobre, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Scaduto infruttuoso tale termine, l’Ufficio di tassazione con decisione del 22 dicembre 2003 respingeva il reclamo in quanto privo di motivazione.
2. Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente , sempre assistita da __________ __________ __________, chiede la riforma della decisione su reclamo e conseguentemente la riduzione del reddito aziendale da fr. 40'000.- a fr. 13'000.-, rilevando tra l’altro di aver presentato il 28 novembre 2003 la dichiarazione d’imposta 2003A con la chiusura contabile del 2002 e il risultato del 2003.
3. Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
4. 4.1.
L’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Secondo l’art. 206 cpv. 1 LT, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’ autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione. Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).
4.2.
Con l’esigenza della prova da parte del contribuente dell’inesat-tezza della tassazione d’ufficio, si è voluto stabilire un’inversione dell’onere della prova (Weidmann/Grossmann/ Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, 4a ediz., Berna 1987, pp. 130 e 254; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung, cit., p. 139; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, n. 10 ad § 90 LT-ZH, p. 647). Per contestare con successo una tassazione d’ufficio, occorre, in altri termini, che siano rimosse le condizioni che l’avevano determinata, cioè le difficoltà nell’indagine per l’autorità di tassazione o l’incertezza circa i fatti. È necessario, in particolare, che il contribuente ponga in essere gli atti di collaborazione trascurati in precedenza. Se tale esigenza è adempiuta, rinasce anche l’obbligo per l’autorità fiscale di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire il vero.
4.3.
Come detto, l’art. 206 cpv. 3 LT esige che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (STF inedita del 21 novembre 1997 inc. 2A.49/1997; inoltre CDT n. __________.__________.__________ del 18 dicembre 1997 in re G. V.).
4.4.
Il Tribunale federale ha però precisato, esprimendosi sull’art. 132 cpv. 3 LIFD, di tenore identico all’art. 206 cpv. 3 LT, che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale deve indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (CDT n. __________.__________.__________ del 18 dicembre 1997 in re G. V.).
5. 5.1.
Venendo all’esame della fattispecie concreta, la ricorrente è stata sottoposta a tassazione d’ufficio, non avendo prodotto, malgrado solleciti, la documentazione atta a comprovare il reddito della propria attività aziendale cominciata all’inizio del mese di febbraio del 2002.
Contro la tassazione d’ufficio, notificata il 12 maggio 2003, la contribuente ha presentato soltanto un reclamo generico, in cui accennava al fatto che la contabilità sarebbe stata chiusa nelle prossime settimane.
A fronte di questa situazione, l’UT l’ha diffidata il 19 settembre 2003 a motivare il reclamo e a produrre la necessaria documentazione entro il 10 ottobre 2003, con la comminatoria di irricevibilità.
Anche questo termine di grazia è decorso infruttuoso, senza che la contribuente, per altro assistita in ogni stadio procedurale da __________ __________ __________, sopperisse alle proprie inadempienze o quanto meno formulasse una domanda scritta di proroga.
L’Ufficio di tassazione non poteva quindi far altro che dichiarare irricevibile il ricorso.
A nulla vale l’aver presentato, ben dopo il decorso del termine di grazia che scadeva il 10 ottobre 2003, la dichiarazione fiscale 2003A, alla quale erano allegati il conto economico 2002 e il bilancio al 31 dicembre 2002.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
terzi implicati
Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: