Incarto n. 80.2003.90
Lugano 8 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2003
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
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ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Il 14 maggio 2001 l’UT di __________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ __________ la tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000, in cui veniva esposto loro un reddito dell’agricoltura di fr. 2'000.- in aggiunta agli altri redditi della sostanza (valore locativo della propria abitazione, pigioni, titoli) e di natura pensionistica (AVS, cassa pensione).
Successivamente, il 15 luglio 2002, l’UT notificava ai coniugi __________ una tassazione intermedia per inizio dell’attività indipendente da parte della moglie dal 1° gennaio 1999, in cui veniva loro esposto un ulteriore reddito aziendale di fr. 14'000.-.
1.2.
Il 29 luglio 2002 i coniugi __________ presentavano reclamo, rilevando che la moglie aveva cessato l’attività di venditrice ambulante di __________ a __________ già alla fine del 1996.
Il reclamo veniva respinto con decisione del 9 giugno 2003, in cui si rileva che da quanto risulta dagli atti la contribuente ha pagato la tassa d’occupazione del suolo fino al 31 dicembre 2000.
2. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ ripropongono la richiesta di annullamento della tassazione intermedia per i motivi già addotti nel ricorso.
Con memoria dell’ 8 luglio 2003 l’UT, chiarito l’equivoco relativo al presunto inizio dell’attività, propone di accogliere il ricorso, considerato anche come la revisione di una tassazione cresciuta in giudicato attraverso una tassazione intermedia che copre l’intero periodo fiscale non è conforme alle vigenti disposizioni.
3. Viste le osservazioni dell’UT che correttamente segnalano l’accertata inesistenza del motivo di tassazione intermedia, come pure le considerazioni procedurali che vi avrebbero fatto ostacolo, nulla osta all’accoglimento del ricorso è all’annullamento della tassazione intermedia.
4. Il presente ricorso viene pertanto evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 giugno 2003 e la tassazione intermedia 1999-2000 sono annullate. È pertanto ripristinata la notifica di tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000 del 14 maggio 2001.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: