Incarto n. 80.2003.89
Lugano 5 agosto 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2003
in materia di: IC/IFD 1999/2000
presentato da:
__________ __________ __________ __________, __________ __________ rappr. da: __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. __________ __________ ha iniziato il 1° gennaio 1999 l'attività di commerciante di automobili usate.
Con decisione del 27 gennaio 2003, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava al contribuente e alla moglie Nadia una tassazione intermedia IC/IFD 1999/2000 per inizio dell'attività lucrativa a partire dal 1° gennaio 1999. Il reddito aziendale era commisurato in fr. 48'000 in media annua, mentre il reddito imponibile era stabilito in fr. 33'482 per l'IC e fr. 35'682 per l'IFD.
Un reclamo interposto dai contribuenti veniva respinto dall'autorità di tassazione, con decisione del 9 giugno 2003.
2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ contestano sia la commisurazione del reddito aziendale sia il suo impiego per la tassazione 1999/2000, quando invece avrebbe dovuto fungere da base di calcolo per la tassazione del periodo successivo. Definiscono la tassazione intermedia ingiusta, anche alla luce del fatto che i redditi conseguiti nel biennio 2001/2002 sono stati di soli fr. 31'000 in media annua.
3. 3.1.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT);
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT);
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
3.2.
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT).
La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385), e, proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
3.3.
Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT).
3.4.
Conformemente a tali disposizioni, il ricorrente, che ha iniziato l'attività lucrativa il 1° gennaio 1999, è stato assoggettato ad una tassazione intermedia a partire da tale data, sulla base dei redditi dello stesso biennio (tassazione postnumerando).
La censura ricorsuale, secondo la quale i redditi del biennio 1999/2000 avrebbero dovuto servire da base di calcolo solo per la tassazione del periodo fiscale successivo, non tiene conto di tale disciplina legale, che dovrebbe essere nota almeno al rappresentante dei ricorrenti. È pertanto evidente che la tassazione ordinaria indichi un reddito imponibile molto diverso (reddito zero) da quello della successiva intermedia, ma ciò si spiega proprio con la natura della tassazione intermedia, che costituisce una sorta di revisione fondata sul mutamento sostanziale della situazione economica, che dipende in questo caso dall'inizio del lavoro. Ciò spiega anche perché i contribuenti abbiano dovuto attendere tanto a lungo prima che fosse loro notificata la tassazione intermedia: il periodo di computo era rappresentato dallo stesso periodo di tassazione, con la conseguenza che l'autorità di tassazione ha dovuto attendere l'inoltro della dichiarazione 2001/2002, per conoscere i redditi del biennio 1999/2000. Accertamenti in merito all'effettivo inizio dell'attività lucrativa (cfr. lettere dei mesi di novembre e dicembre 2002) hanno poi ulteriormente ritardato l'emissione della tassazione intermedia.
4. I ricorrenti osservano poi che la tassazione intermedia sarebbe ingiusta anche alla luce del fatto che il reddito aziendale si è ridotto nel corso del biennio 2001/2002 a fr. 31'000 in media annua.
4.1.
È vero che, per effetto della regola secondo cui la stessa base di calcolo vale per il periodo di inizio dell'assoggettamento (o per quello della tassazione intermedia) ed anche per il periodo successivo, nel caso in esame i ricorrenti vedrebbero imposto il reddito aziendale di fr. 48'000 per ben quattro anni (l'intero periodo 1999/2000 e l'intero periodo 2001/2002).
L'unica disposizione che permette di derogare alla regola circa la base di calcolo del periodo successivo è però quella contenuta agli articoli 53 cpv. 2 LT e 44 cpv. 3 LIFD, secondo i quali proventi e spese straordinari sono considerati soltanto per il periodo fiscale che segue quello in cui inizia l'assoggettamento.
4.2.
La suddetta disposizione della legge federale e di quella cantonale, in vigore dal 1° gennaio 1995, codifica la giurisprudenza del Tribunale federale, adottata quando era in vigore l'abrogato decreto concernente l'imposta federale diretta (DIFD). L'Alta Corte aveva infatti deciso che, quando uno spazio di tempo determinato serve da periodo di computo per diversi periodi di tassazione successivi e il reddito imponibile di questo spazio di tempo è aumentato o diminuito in modo essenziale da elementi straordinari unici, questi elementi devono essere presi in considerazione soltanto per l'imposta concernente un periodo di tassazione. Per esempio: la diminuzione straordinaria del patrimonio per sottovalutazione del monte merci effettuata nelle chiusure immediatamente successive all'assunzione di una azienda commerciale (ASA 37 p. 454); o, in caso di trasformazione di ditta individuale in società anonima, il dividendo distribuito nel secondo esercizio della SA che va preso in considerazione soltanto nella tassazione ordinaria successiva all'intermedia (ASA 38 p. 386; cfr. anche ASA 49 p. 482; Känzig, Wehrsteuer, 2a ediz., Basilea 1982, p. 772; STF del 4 novembre 1992 in re G. & F. SA, consid. 3).
4.3.
La legge non definisce più da vicino il contenuto della nozione di proventi e spese straordinari. Esaminando la giurisprudenza federale e cantonale, pronunciata quando ancora vigevano il DIFD e la LT del 1976, risulta chiaro che si tratta sempre di proventi o spese unici. Oltre ai casi appena citati, si pensi al caso di un onorario del tutto eccezionale (di oltre tre milioni e mezzo di franchi) nell'esercizio di una libera professione (StE 1995 B 64.1 n. 3 = ZStP 1995 p. 69) oppure alla concessione di ammortamenti sul goodwill al momento dell'inizio dell'attività indipendente (RF 51/1996 p. 329 = ZStP 1996 p. 230; RF 1998 p. 503).
Caratteristica determinante della nozione di proventi e spese straordinari è proprio, come lo esprime la terminologia usata dal legislatore, l'unicità del provento o della spesa. Si può dunque affermare che la nozione di straordinarietà esclude per definizione quella di periodicità. Ciò che è periodico non può, in altre parole, essere straordinario.
4.4.
Va rilevato in primo luogo che i ricorrenti non risultano avere impugnato la tassazione ordinaria 2001/2002, notificata loro con decisione del 28 aprile 2003. Ciò non consentirebbe pertanto di entrare nel merito di considerazioni concernenti il reddito imposto per tale periodo ed in particolare di escludere dalla base imponibile determinati redditi straordinari.
È tuttavia evidente che le disposizioni citate non si attagliano alla fattispecie. Non vi sono infatti elementi straordinari che potrebbero giustificare una tassazione diversa del reddito aziendale del periodo successivo a quello della tassazione intermedia.
Quanto alla pretesa riduzione del reddito, va anche detto che la stessa è difficilmente verificabile, considerato che al "questionaio per indipendenti senza contabilità" non è allegato alcun estratto conto né alcuna distinta dei lavori eseguiti e degli importi incassati. E non è neppure prevedibile che un accertamento venga intrapreso dall'autorità di tassazione, trattandosi del periodo di "vuoto di tassazione" prodotto dal cambiamento di sistema introdotto il 1° gennaio 2003.
4.5.
Considerato il fatto che con il presente ricorso i contribuenti contestano per la prima volta, seppure in modo molto generico, anche la commisurazione del reddito aziendale, che loro avevano dichiarato in misura di fr. 45'000 in media annua e che l'autorità di tassazione aveva elevato a fr. 48'000 per tenere conto di vantaggi goduti, questa Camera ritiene di potere eccezionalmente ridurre il reddito aziendale in questione a fr. 45'000, soprattutto per tenere conto in una certa misura della dichiarata riduzione intervenuta nel biennio successivo, qui non controverso.
5. Il ricorso è dunque parzialmente accolto nel senso che il reddito aziendale della tassazione intermedia 1999/2000 è ridotto da fr. 48'000 a fr. 45'000. Per il resto, la decisione impugnata è confermata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, il reddito aziendale della tassazione intermedia 1999/2000 è ridotto da fr. 48'000 a fr. 45'000 in media annua.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: