Incarto n. 80.2003.88
Lugano 7 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 giugno 2003
in materia di: IC/IFD 2001/2002
presentato da:
__________. __________ __________, __________ __________ rappr. da: avv. __________ __________ -__________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
L’Ufficio di tassazione esponeva d’ufficio a __________ __________ nella tassazione IC/IFD 2001-02 un reddito da attività indipendente di fr. 40'000.-, da cui deduceva oneri assicurativi per fr. 4'500.-, poiché il contribuente, nonostante un richiamo, la diffida per lettera raccomandata del 16 agosto 2001 e la multa disciplinare inflittagli il 14 marzo 2002, non aveva dato seguito all’invito di presentare la dichiarazione fiscale e la relativa documentazione (cfr. notifica della tassazione del 17 giugno 2002).
1.2.
Il contribuente presentava reclamo in tempo utile, spiegando di aver avuto entrate nel corso degli anni 2001-02 per complessivi fr. 10'000.- e facendo notare di essere senza lavoro e di non beneficiare delle indennità di disoccupazione.
Con lettera raccomandata del 26 febbraio 2003 l’UT spiegava al contribuente che in caso di tassazione d’ufficio doveva provare la manifesta inesattezza della tassazione e lo invitava a motivare il reclamo e a produrre i mezzi di prova entro il 24 marzo. Siccome lo scritto veniva retrocesso all’Ufficio con la menzione “non ritirato”, l’autorità dei tassazione con lettera semplice del 21 marzo 2003 rinnovava la suddetta richiesta, assegnando al contribuente un nuovo termine fino al 7 aprile. Anche questo termine scadeva infruttuoso.
Pertanto, con decisione del 19 maggio 2003, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo.
2. Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente, assistito dall’avvocata __________ -__________, chiede in accoglimento del ricorso di ridurre il reddito aziendale a fr. 5'000.-, spiegando le gravi traversie familiari per le quali è venuto a trovarsi senza lavoro e senza reddito.
3. Il presente ricorso viene deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
4. 4.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
4.2.
La tassazione d'ufficio al contribuente, pur essendo correttamente stata preceduta da una procedura disciplinare (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 34 all’art. 130 LIFD, p. 307), non indicava che un eventuale reclamo avrebbe dovuto soddisfare i requisiti posti dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, che esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova, trattandosi di prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Tale circostanza è però ininfluente per il presente giudizio, poiché il contribuente nella procedura di reclamo ha nuovamente disatteso i propri obblighi procedurali, non producendo nel termine impartitogli la dichiarazione d'imposta e tanto meno i relativi giustificativi, nonostante la richiesta, munita della comminatoria d'irricevibilità, rivoltagli dall'autorità fiscale, nella quale si indicava per altro testualmente che "il reclamo contro una tassazione d'ufficio deve provare che la tassazione è manifestamente inesatta".
A giusta ragione quindi l'Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, dopo aver esperito i relativi passi procedurali, non bastando generiche affermazioni sull'assenza risp. l'esiguità dei redditi conseguiti negli anni 2001 e 2002, quando il periodo di computo della tassazione ordinaria IC/IFD 2001-02 è costituito, come chiaramente si evince dal formulario per la dichiarazione d'imposta, dagli anni di computo 1999-2000.
Ciò impedisce quindi a questa Camera di entrare nel merito delle censure sollevate dal ricorrente in questa sede.
5. 5.1.
Questa Camera attira infine l’attenzione del ricorrente e della sua patrocinatrice sulla possibilità di chiedere il condono alla luce dell’indebitamento che appare dagli atti dell’incarto, segnatamente delle numerose procedure esecutive in corso nei suoi confronti.
L'art. 246 cpv. 1 LT consente infatti al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti. Secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente.
5.2.
Per i motivi appena evocati (indebitamento e procedura esecutive in corso) questa Camera fa astrazione, malgrado la soccombenza, dal porre a carico del ricorrente spese e tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: