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Ticino Camera di diritto tributario 07.07.2003 80.2003.74

July 7, 2003·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·341 words·~2 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2003.74

Lugano 7 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 6 giugno 2003

in materia di:                 imposta preventiva

presentato da:

__________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che con decisione del 2 maggio 2003 l'Ufficio di tassazione di __________ stabiliva sulla scorta dell'Elenco titoli 2003A presentato da __________ __________ l'importo dell'imposta preventiva trattenuta in fr. 2'434.70;

                                     -   che il reclamo presentato dalla contribuente il 27 maggio veniva respinto dall'Ufficio di tassazione con decisione su reclamo del 30 maggio 2003;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ lamenta un errore a suo sfavore di 112.-, e che l'importo dell'imposta preventiva trattenuta deve essere stabilito in fr. 2'546.70;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione con scritto del13 giugno 2003 propone di accogliere il ricorso, argomentando che, quantunque nell'elenco titoli 2003A non sia stato indicato il reddito lordo di fr. 320.-, la relativa imposta preventiva deve essere riconosciuta;

                                     -   che nulla osta pertanto all'accoglimento del ricorso e all'evasione dello stesso secondo l’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza la decisione su reclamo del 30 maggio 2003 è riformata nel senso che l'importo dell'imposta preventiva trattenuta viene portato a fr. 2'546.70.

                                   2.   Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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