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Ticino Camera di diritto tributario 05.08.2003 80.2003.73

August 5, 2003·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·756 words·~4 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2003.73

Lugano 5 agosto 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2003

in materia di:                 IC 01/02

presentato da:

__________ __________ -__________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 20 giugno 2001, __________ __________ -__________ inoltrava la dichiarazione fiscale per il periodo 2001/2002, nella quale includeva una partecipazione a comunioni ereditarie del valore complessivo di fr. 436'187.

                                         Notificandole la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione dell'11 novembre 2002, l'Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il valore delle quote di partecipazione in fr. 581'583.

                                         In seguito a reclamo, con cui la contribuente chiedeva la deduzione di versamenti a titolo di liberalità, l'Ufficio di tassazione le notificava, in data 12 maggio 2003, una decisione su reclamo.

                                   2.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ contesta per la prima volta la commisurazione delle quote di partecipazione. Spiega di essersi rivolta all'Ufficio di tassazione per avere delucidazioni a tale proposito e di essere stata informata che la quota di sua sorella __________, morta nel 1999, è stata suddivisa fra i tre fratelli viventi. Contesta tuttavia tale circostanza, osservando che unico erede della defunta è la sola sorella __________.

                                   3.   3.1.                                

                                         L'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). In linea di principio, la sostanza è valutata al suo valore venale (art. 41 cpv. 2 LT), riservate in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari. Infatti, per l'art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili non agricoli e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.

                                         Quanto alle basi temporali, la sostanza imponibile è calcolata sulla consistenza patrimoniale all'inizio del periodo fiscale o dell'imponibilità (art. 54 LT).

                                         3.2.

                                         La contestazione verte sul valore della quota di partecipazione della ricorrente in due comunioni ereditarie.

                                         Ella è infatti proprietaria, insieme alla sorella __________ ed al fratello __________ __________, che con lei formano la comunione ereditaria di cui faceva parte anche la defunta sorella __________, del mapp. n. __________ di __________. Inoltre, partecipa con gli stessi fratelli alla comunione ereditaria che è proprietaria dei mapp. n. __________, __________, __________ e __________ di __________.

                                         Ora, in seguito al decesso della sorella __________, avvenuto il __________ 1999, la quota di partecipazione di quest'ultima alle comunioni ereditarie suddette è stata ripartita dall'autorità di tassazione fra i tre fratelli superstiti. Tale criterio di ripartizione è stato peraltro stabilito alla luce delle indicazioni contenute nel "questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni", inoltrato da __________ __________ quale rappresentante delle comunioni ereditarie in discussione. In tali questionari, infatti, le quote dei coeredi, in seguito al decesso di __________ __________, sono stabilite nella misura di un terzo per ogni fratello o sorella.

                                         3.3.

                                         Come già ricordato, con il presente ricorso la contribuente ha sostenuto che la chiave di ripartizione adottata dall'Ufficio di tassazione non è conforme alle quote di partecipazione effettive dei coeredi, per il fatto che l'intera quota appartenente alla sorella defunta è passata alla sorella __________, con la conseguenza che le altre quote sono rimaste immutate.

                                         Nell'istruzione del ricorso, questa Camera ha dunque provveduto a richiamare dall'Ufficio imposte di successione e donazione gli atti relativi all'imposizione della successione __________ __________. Dagli stessi risulta in effetti che, con testamento del 10 maggio 1993, pubblicato il 12 agosto 1999, __________ __________ ha istituito unica erede la sorella __________ __________. Su tale base, l'Ufficio imposte di successione e donazione ha emesso in data 24 febbraio 2000 la tassazione dell'imposta di successione, considerando quale unica erede __________ __________.

                                         3.4.

                                         Alla luce degli accertamenti che precedono, la tassazione dell'imposta sulla sostanza della ricorrente deve essere modificata, nel senso che la sua quota di partecipazione alle comunioni ereditarie precedentemente menzionate resta immutata rispetto al periodo fiscale precedente ed ammonta così a fr. 436'187.–.

                                   4.   Il ricorso è pertanto accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 12 maggio 2003 è riformata nel senso che le "quote di partecipazione" alle comunioni ereditarie sono ridotte da fr. 581'583.– a fr. 436'187.–.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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