Incarto n. 80.2003.6
Lugano 18 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
IL Presidente della a Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-02 __________ __________, di professione assicuratore, dichiarava un reddito del lavoro di fr. 50'077.- media annua, che l’UT nella notifica di tassazione del 21 gennaio 2002 elevava a fr. 82'400.- in considerazione che non tutte le spese fatte valere dal contribuente erano fiscalmente deducibili.
1.2.
A seguito del reclamo presentato dal contribuente l’UT con decisione del 16 dicembre 2002 riduceva il reddito del lavoro a fr. 78'000.- di media annua.
2. Con il presente ricorso, spedito il 16 gennaio 2003, il contribuente contesta nuovamente il reddito aziendale espostogli dall’UT.
Dei motivi della decisione su reclamo e del ricorso si dirà in seguito, per quanto necessario.
3. In occasione dell'udienza del 13 febbraio 2003, il giudice, dopo aver sento le parti sulle riprese effettuate dall'autorità fiscale, ha proposto di fissare il reddito aziendale in fr. 76'000.- di media annua.
Le parti hanno aderito seduta stante alla suddetta proposta.
Pertanto il ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico causa come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo è riformata nel senso che il reddito aziendale viene ridotto a fr. 76'000.- di media annua. Per il resto è confermata.
§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: