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Ticino Camera di diritto tributario 28.05.2003 80.2003.58

May 28, 2003·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,056 words·~5 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2003.58

Lugano 28 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 1° maggio 2003

in materia di:                 IC 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________ rappr. da: __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che la signora __________ __________, domiciliata a __________ (__________), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietaria di sostanza immobiliare a __________ e __________;

                                     -   che, in seguito ad istanza di revisione del 23 settembre 2002, basata sul riparto intercantonale del Cantone di domicilio del 22 agosto 20002, l'Ufficio di tassazione di __________ le notificava una nuova decisione su reclamo relativa alla tassazione IC 1999/2000, nella quale commisurava la sostanza imponibile in fr. 366’058.– e il reddito imponibile in fr. 25’679.– in media annua;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta il calcolo del reddito imponibile effettuato dall’autorità di tassazione, chiedendo che l'eccedenza degli interessi passivi spettanti al cantone di domicilio sia assunta, in base al riparto intercantonale redatto dall’autorità fiscale di quel cantone, dal Canton Ticino;

                                     -   che, nelle relazioni intercantonali e internazionali, sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5 cpv. 3 prima frase LT);

                                     -   che il Tribunale federale, in materia di ripartizione delle deduzioni fra i diversi Cantoni, considera determinante la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p. 260 e riferimenti);

                                     -   che, in particolare, i costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261): tipico in questo ambito il caso dei costi di manutenzione e di gestione di un immobile, che sono da attribuire al cantone di situazione dell'immobile;

                                     -   che gli interessi debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della sostanza, poiché la prassi considera prevalente il rapporto tra sostanza e credito (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 2 p. 351,119 Ia 46 cons. 4a p. 49, 111 Ia 120 cons. 2a p. 123, 104 Ia 256 cons. 4 b, 63 I 72): essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 4 p. 353 ss., 119 Ia 46 cons. 4a p. 49, 104 Ia 256, cons. 4b e riferimenti);

                                     -   che, quanto alla deduzione degli interessi debitori va rilevato che la quota parte di un cantone al reddito della sostanza non corrisponde necessariamente alla quota parte dello stesso cantone agli attivi (si vedano i casi di attivi con alto valore da cui risultano bassi redditi e viceversa): può quindi verificarsi il caso che la percentuale di interessi passivi che un cantone dovrebbe assumere, secondo la chiave di ripartizione proporzionale, sia superiore al reddito netto della sostanza imponibile in quel cantone;

                                     -   che, in un caso simile gli interessi passivi debbono essere sopportati in primo luogo dal reddito della sostanza, con la conseguenza che tali interessi passivi debbono essere attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito netto della sostanza (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9, II, n. 5, 7, 16, 27; Höhn, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 248 s. e p. 276 ss.; Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 103);

                                     -   che, quando poi il totale degli interessi passivi oltrepassa il reddito netto della sostanza, l'eccedenza è da attribuire al "reddito restante" (cfr. Locher, op. cit., § 9, II, n. 5, 7, 16, 27): l’eccedenza di interessi passivi è sopportata in ultima analisi dal cantone di domicilio del soggetto fiscale ed è posta a carico degli altri redditi (reddito da attività dipendente o indipendente, ecc.) (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 5 p. 356, 97 I 36 cons. 2 p. 40 s., 66 I 43, cons. 4, p. 45 s.; v. anche Paschoud, De quelques arrêts récents du Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction constitutionnelle de la double imposition intercantonale (art. 46, al. 2 Cst. féd.), in RDAF 53/1997 p. 240);

                                     -   che, in base alla tassazione impugnata ed al riparto intercantonale allestito dal Canton Ticino, la situazione della ricorrente è la seguente:

                                                                   Cant. __________ Cant. __________ __________ __________         Totale  

                                         reddito della sostanza            23'376     90'623       4'000             0   115'191

                                         spese di manutenzione            4'113     25'781         800             0     30'694

                                         interessi passivi                     29'702     36'349       2'609             0     68'660

                                         eccedenza int. passivi            10'439

                                         reddito sostanza disponibile                  28'493         591

                                     -   che, poiché da tale ripartizione risulta un eccesso di interessi passivi a carico del reddito della sostanza imposto nel Canton __________ (fr. 10'439.–), trova applicazione la seconda regola ricavata dalla giurisprudenza del Tribunale federale, nella misura in cui il Canton Ticino e l'Italia dispongono ancora di reddito netto della sostanza;

                                     -   che deve allora essere stabilita la proporzione fra gli attivi lordi del Canton Ticino e dell'Italia, che è la seguente:

                                         attivi lordi Canton Ticino:      fr.   1'392'360          93,3%

                                         attivi lordi __________:       fr.      100'000            6,7%

                                         totale                                       fr.   1'492'360      100,00%

                                     -   che al Canton Ticino possono pertanto essere attribuiti ulteriori fr. 9'740.– (cioè il 93,3% di fr. 10'439.–) di deduzioni per__________ si attribuiscono i rimanenti fr. 699.– (il 6,7% di fr. 10'439.–);

                                     -   che, però, il reddito della sostanza netto attribuito all'Italia ammonta a soli fr. 591.–, con la conseguenza che vi è ancora un'eccedenza di fr. 108.– da attribuire al Canton Ticino, che dispone di ulteriore reddito netto della sostanza;

                                     -   che ne consegue che nella tassazione del Canton Ticino deve essere ammessa una deduzione degli interessi passivi di ulteriori fr. 9'848.–.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 aprile 2003 è riformata nel senso che la deduzione proporzionale degli interessi passivi è incrementata nella misura di fr. 9'848.– ed il riparto intercantonale è modificato di conseguenza.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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