Incarto n. 80.2003.50
Lugano 7 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2003
in materia di: IC 2001
presentato da:
__________ __________ in liquidazione, __________ __________ rappr. da: __________ __________. __________ e __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Il 22 settembre 2000 la __________ __________ in liquidazione (FUSC n. __________ del __________.__________.2000, p. __________) aveva concesso un diritto di compera sul proprio stabilimento di produzione a __________ alla __________ __________ di __________, che lo esercitava il 23 gennaio 2001.
Il 27 gennaio 2003 l'Ufficio di tassazione persone giuridiche notificava alla __________ __________ in liquidazione l'imposta minima per il 2001, pari a fr. 1'114.30 (1‰ di fr. 1'114'313).
Il reclamo presentato dalla contribuente veniva respinto con decisione del 21 marzo 2003.
2. 2.1.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ in liquidazione, assistita da __________, chiede nuovamente lo stralcio dell'imposta minima. Essa argomenta che dal momento della concessione del diritto di compera non poteva più disporre del proprio stabilimento ed inoltre con la messa in liquidazione la società non poteva più perseguire il suo scopo. Verrebbe meno allora il fondamento per la riscossione di un'imposta minima, che dovrebbe essere "sostitutiva" dell'imposta sull'utile e sul capitale.
L'UTPG propone invece la reiezione del gravame, fondandosi sulla legge tributaria che non prevede un'eccezione per il caso della società in liquidazione.
2.2.
All'udienza del 27 maggio 2003 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
3. 3.1.
Secondo l’art. 88 LT, le società di capitali e le società cooperative devono pagare un’imposta minima sugli immobili situati nel Cantone, quando quest’imposta è superiore all’imposta sull’utile e sul capitale imponibile.
L’imposta minima è dell’1 per mille del valore di stima ufficiale all’inizio dell’esercizio commerciale, esclusa ogni deduzione di debiti (art. 90 cpv. 1 LT).
3.2.
Giuridicamente l’imposta minima si configura indubitabilmente, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale riguardante il Canton Grigioni, che conosce una norma, l’art. 93 GR-StG, identica all’art. 88 LT, come una imposta reale (“Objektsteuer”) (Sentenza del Tribunale federale del 4 novembre 1995, in StE 1997 A __________.__________.__________. n. 1, consid. 3).
Nel citato giudizio il Tribunale federale ha inoltre avuto modo di rilevare, in sintesi, che l’imposta minima, quale imposta speciale relativamente poco produttiva, non è parte essenziale della legislazione sull’armonizzazione. Per la decisione sull’ammissibilità dell’imposta minima sugli immobili quale imposta alternativa (sostitutiva delle imposte ordinarie sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche proprietarie di immobili) si deve piuttosto partire dal presupposto che deve essere lasciato intatto il diritto impositivo del Cantone in relazione agli immobili che vi si trovano. Dal punto di vista costituzionale, non si può obiettare alcunché contro il prelievo di un’imposta minima, anche nel caso in cui l’imposta colpisce gli immobili di stabilimenti d’impresa (cfr. Sentenza del Tribunale federale del 4 novembre 1995 in StE 1997 A __________.__________.__________. n. 1, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
4. 4.1.
La ricorrente contesta la legittimità del prelievo dell'imposta minima nel caso di una società in liquidazione, che per definizione non ha più una capacità contributiva, essendole precluso l'esercizio di ogni attività commerciale.
4.2.
In una sentenza piuttosto recente, questa Camera ha già avuto modo di escludere che una società in liquidazione possa invocare la perdita del proprio capitale per sottrarsi al pagamento dell'imposta minima, in considerazione del carattere di imposta reale di quest'ultima, che prescinde pertanto dalla capacità contributiva (CDT n. __________.__________.__________ del 28 luglio 1998, in RDAT I-1999 n.14t).
In quel caso, la ricorrente si richiamava, per contestare l’imposizione, alla sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo pubblicata nella Revue fiscale del 1961. In quel giudizio (RF 16/1961 p. 252 ss.), l’autorità giudiziaria zurighese aveva stabilito che l’applicazione dell’art. 47 lett. a ZH-StG, relativo all’imposta ordinaria sul capitale delle società anonime, delle società in accomandita per azioni e delle società a garanzia limitata, è lesiva dell’art. 4 Cost. fed. 1874 se non tiene conto dell’apertura del fallimento o della decisione giudiziaria di liquidazione concordataria con abbandono degli attivi.
Sarebbe invero contrario al principio della capacità contributiva impedire ad una delle persone giuridiche succitate di provare che il capitale è andato perduto e continuare quindi ad assumere quale oggetto minimo dell’imposizione il capitale sociale liberato.
Tale richiamo è stato tuttavia giudicato inconferente nel caso in questione, dal momento che non si trattava del prelevamento dell’imposta ordinaria sul capitale, bensì dell’imposta minima, che è configurata come una vera e propria imposta reale ("Objektsteuer"). Ora, secondo una consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, peraltro sempre più criticata dalla dottrina (Yersin, L’égalité de traitement en droit fiscal, in RDS 111/1992 p. 171; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 22 al § 3, p. 29), proprio per questa sua specifica natura, l’imposta reale fa astrazione dal principio della capacità contributiva, il quale si applica solo alle imposte personali (“Subjektsteuern”).
4.3.
Le considerazioni contenute nella sentenza del 1998 si attagliano anche alla fattispecie ora in esame.
Anche in questo caso, la ricorrente contesta che un tributo sostitutivo delle imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche possa essere messa a carico di una società che, essendo in liquidazione, non solo non ha più alcuna capacità contributiva, ma è perfino messa dal diritto commerciale in condizione di non potere più esercitare le proprie attività.
La conclusione cui perviene la giurisprudenza è certo rigorosa, ma coerente con la ratio dell'imposta in discussione.
D'altronde, non si può ignorare la circostanza che, laddove il legislatore ha voluto prevedere delle eccezioni alla regola del prelievo dell'imposta minima, lo ha fatto mediante un'espressa disposizione legale. È il caso delle società di capitali di nuova costituzione, che sono esonerate per l'anno di fondazione e i due anni fiscali seguenti, se non risultano da una trasformazione (art. 89 LT).
4.4.
Certo, nel caso in esame vi è un'ulteriore particolarità: nel contratto di costituzione del diritto di compera relativo all'immobile allora appartenente alla società ricorrente, stipulato il 22 settembre 2000, vi è una clausola (lett. F) secondo la quale "l'immissione in possesso è fissata al 15 ottobre 2000", mentre è poi precisato che "gli oneri di gestione e di manutenzione sono a carico della __________ __________, __________, fino all'immissione in possesso e a carico della __________ __________, __________, successivamente" e che "gli oneri assicurativi per contro sono a carico della venditrice sino all'esercizio del diritto di compera".
Ne consegue che il trasferimento del possesso ha preceduto quello della proprietà, dal momento che l'esercizio del diritto di compera è avvenuto solo il successivo 23 gennaio 2003.
Nondimeno, si tratta di un aspetto che non può ripercuotersi sull'assoggettamento fiscale, che dipende evidentemente dalla sola proprietà formale, che per legge cessa solo con l'iscrizione del trapasso a registro fondiario. Sarebbe stato semmai opportuno, nel quadro delle trattative che hanno condotto all'adozione della clausola poc'anzi riportata, includervi anche gli aspetti fiscali, nel senso di prevedere un'assunzione dell'imposta minima da parte dell'acquirente, qualora, come è avvenuto, il diritto di compera fosse stato esercitato dopo il 31 dicembre 2000. Risulta infatti chiaramente stabilito dalla legge che il momento determinante per il calcolo dell'imposta è quello dell'inizio dell'esercizio commerciale (art. 90 cpv. 1 LT) ed i contraenti non potevano pertanto non sapere che il mancato esercizio del diritto di compera entro la fine dell'esercizio 2000 avrebbe necessariamente comportato il pagamento dell'imposta minima per l'esercizio 2001.
Neppure tale argomento è dunque idoneo ad escludere l'assoggettamento della ricorrente all'imposta minima.
4.5.
Del resto, la legge tributaria prevede altresì che l'assoggettamento cessi il giorno della chiusura della liquidazione della persona giuridica (art. 63 cpv. 2 LT). Non si vede perché tale disposizione non dovrebbe trovare applicazione nel caso in cui l'imposta è calcolata in base alle modalità previste dagli articoli 88-90 LT.
5. Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: