Incarto n. 80.2003.48
Lugano 6 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 14 aprile 2003
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, non avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2001/2002, neppure dopo la scadenza del termine prorogato al 30 settembre 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ le notificava dapprima un richiamo (17 ottobre 2002) e quindi una diffida per raccomandata (14 novembre 2002), attribuendole un termine di 10 giorni;
- che, in seguito, l'Ufficio di tassazione le notificava, con decisione del 12 dicembre 2002, una multa disciplinare di fr. 50;
- che la contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 27 dicembre 2002, così motivato:
Non essendo ancora in possesso del certificato di salario, non ho ancora potuto riempire i formulari delle imposte.
Appena lo ricevo spedirò il tutto;
- che, con decisione del 10 febbraio 2003, l'Ufficio di tassazione le notificava la tassazione d'ufficio IC/IFD 2001/2002, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 15'000 in media annua;
- che, con scritto dell'11 marzo 2003, la contribuente contestava la multa disciplinare e la tassazione d'ufficio, affermando di non avere potuto compilare entro i termini la dichiarazione fiscale a causa dell'inadempienza del datore di lavoro, che le aveva appena rilasciato i certificati di salario;
- che l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo contro la multa, con decisione del 1° aprile 2003, nella quale osservava che per evitare la sanzione avrebbe semplicemente dovuto chiedere un'ulteriore proroga del termine per l'inoltro della dichiarazione;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula nuovamente l'annullamento della multa, ribadendo che il ritardo nell'inoltro della documentazione relativa alla dichiarazione fiscale è imputabile al datore di lavoro, che solo dopo ripetuti solleciti le ha inviato i certificati di salario;
- che, conformemente all'art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.- al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.- al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
- che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
Ø l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
Ø e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
- che il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- che, nel caso in esame, i presupposti della sanzione appaiono indiscutibilmente adempiuti: alla ricorrente è stato attribuito un termine per la consegna della dichiarazione, che scadeva il 30 giugno 2002, e le è poi stata concessa una proroga fino al 30 settembre 2002, ma anche quest'ultimo termine è stato lasciato trascorrere senza che ella abbia né inoltrato almeno una dichiarazione incompleta (con l'eventuale riserva del successivo invio del certificato di salario mancante) né chiesto un'ulteriore proroga;
- che infatti non si può certo pretendere che l'autorità di tassazione conoscesse le difficoltà legate all'inoltro dei certificati di salario, senza che la contribuente ne facesse menzione in una domanda di proroga motivata, eventualmente accompagnata dalla copia dei solleciti da lei inviati al datore di lavoro;
- che, in altri termini, nessuno mette in dubbio che il datore di lavoro abbia provocato l'inadempimento imputato alla ricorrente, con il ritardo nella consegna dei certificati di salario, ma tale ritardo non avrebbe necessariamente dato luogo alla multa disciplinare, se solo la contribuente ne avesse informato l'autorità di tassazione almeno al momento della diffida del 14 novembre 2002;
- che, per questa ragione, non può essere dato seguito alla pretesa della ricorrente, di intimare la multa al legale del suo datore di lavoro, che non è direttamente imputabile per l'inadempimento degli obblighi di collaborazione a carico della contribuente stessa;
- che sono ovviamente riservate, anche se non interessano ai fini della presente sentenza, eventuali pretese della ricorrente nei confronti del datore di lavoro, fondate sul diritto civile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: