Incarto n. 80.2003.44
Lugano 7 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-2002 il contribuente, di professione assicuratore, divorziato, dichiarava un reddito del lavoro di fr. 56'021.- di media annua, che l’UT elevava nella notifica della tassazione del 14 ottobre 2002 a fr. 66'000.-, negando nel contempo al contribuente la deduzione per figli a carico.
1.2.
A seguito del reclamo presentato in tempo utile, il contribuente veniva convocato in udienza dall’UT, che concordava con il contribuente la riduzione del reddito aziendale a fr. 64'000.- di media annua. L’Autorità fiscale negava per contro al reclamante la deduzione per figli, poiché egli beneficerebbe già della deduzione per alimenti, come pure l'applicazione dell'aliquota A, più favorevole (cfr. decisione su reclamo del 10 marzo 2003).
2. 2.1.
Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente ripropone la richiesta di deduzione per figli, argomentando di occuparsi del figlio nella stessa misura della madre e, meglio, per quindi giorni al mese.
2.2.
In occasione dell’udienza dell’ 11 giugno 2003 il ricorrente ha illustrato nei dettagli le modalità della custodia del figlio e i cambiamenti intervenuti dall'inizio del 2003. Sentite poi le spiegazioni del giudice e preso atto dell'impegno assunto dall'Ufficio di tassazione di esaminare la nuova situazione nell'ambito della tassazione 2003B, ha poi dichiarato di desistere dalla contestazione.
La causa può pertanto essere stralciata dai ruoli senza prelevare né spese né tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: