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Ticino Camera di diritto tributario 06.05.2003 80.2003.32

May 6, 2003·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,590 words·~8 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2003.32

Lugano 6 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2003

in materia di:                 imposte alla fonte

presentato da:

Fondazione __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________ -__________, domiciliata a __________ (__________), ha lavorato presso la Fondazione __________ __________ "__________ __________ __________ ", di __________, quale docente;__________

                                     -   che nel corso degli anni dal 1998 al 2001 ella ha percepito i seguenti salari lordi: nell'anno scolastico 1998/99 fr. 24'960, nel 1999/2000 fr. 20'176, nel 2000/2001 fr. 26'146, nel 2001/2002   fr. 27'478, nel 2002/2003 fr. 27'770;

                                     -   che il datore di lavoro, debitore dell'imposta alla fonte, ha applicato l'aliquota B2 GI, con l'esito che la contribuente è risultata esente dall'imposta sul reddito;

                                     -   che, con scritto del 25 ottobre 2002, l'Ufficio imposte alla fonte notificava alla fondazione datrice di lavoro il rapporto di verifica dell'Ispettorato fiscale relativo ai periodi 1997/2001, nel quale stabiliva che la tassazione della dipendente __________ -__________ per redditi accessori, con la conseguenza che dovevano essere versati all'Ufficio i seguenti importi: fr. 114.45 per il 1998, fr. 924.80 per il 1999, fr. 898.85 per il 2000 e fr. 1'066.30 per il 2001;

                                     -   che la Fondazione __________ __________ rispondeva con lettera del 23 novembre 2002, contestando che l'attività della dipendente in questione possa essere considerata accessoria o a tempo parziale e sottolineando che comunque non era adempiuto il requisito del reddito mensile minimo di fr. 2'000 al mese;

                                     -   che l'Ufficio imposte alla fonte, con decisione del 19 dicembre 2002, respingeva il reclamo in questione, argomentando che "in ogni caso per gli anni 1998/1999/2000, sono raggiunte le condizioni per l'applicazione dell'aliquota forfetaria del 4% e che in particolare per l'anno 2001, se si fosse applicata la normativa prevista dalla vigente direttiva n. 1 della DdC punto III/B5 "quando per motivi particolari non è possibile procedere all'annualizzazione del salario – ad es. professori, docenti, insegnanti in genere occupati a tempo parziale – l'aliquota d'imposta sarà stabilita in base alla scala di categoria (scuole, istituti ecc.)" e che pertanto in tal caso l'onere d'imposta risulterebbe assai più gravoso per il contribuente";

                                     -   che, con scritto denominato "rettifica al reclamo", indirizzato all'Ufficio imposte alla fonte e da quest'ultimo trasmesso per competenza alla Camera di diritto tributario, la Fondazione __________ __________ ripropone la richiesta di applicazione dell'aliquota B G2, contestando l'adempimento dei presupposti per l'applicazione dell'aliquota D;

                                     -   che, nelle sue osservazioni del 17 aprile 2003, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il ricorso;

                                     -   che sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:

                                         a)  i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);

                                         b)  i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD);

                                     -   che l'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD);

                                     -   che, per quanto attiene alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i contribuenti soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente, per effetto del principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe nel caso della tassazione in una procedura ordinaria, tanto è vero che la legge stabilisce che:

                                         Ø   le aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);

                                         Ø   si deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86 cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);

                                         Ø   si deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT; art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID);

                                     -   che l'allestimento delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT);

                                     -   che l'art. 1 dell'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIF), emanata il 19 ottobre 1993 dal Dipartimento federale delle finanze, e, per l'imposta cantonale, l'art. 108 LT, definiscono quattro tipi di aliquote:

                                         a)  per persone sole;

                                         b)  per coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;

                                         c)   per coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);

                                         d)  per contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria;

                                     -   che la ragione della previsione dell'aliquota D è che le aliquote A, B, C sono riservate a lavoratori che svolgono la loro attività lucrativa principale in Svizzera, mentre produrrebbero risultati iniqui se fossero applicate a contribuenti che esercitano solo un'attività accessoria;

                                     -   che in questi ultimi casi occorrerebbe allora considerare tutti gli altri redditi percepiti dal lavoratore oppure, se si tratta di prestazioni uniche, convertire la progressione su un reddito annuale, cose però difficilmente realizzabili e che non si possono pretendere dai datori di lavoro (Commission d'harmonisation fiscale, Réglementation cantonale harmonisée en matière d'impôt à la source, Berna 1994, p. 133);

                                     -   che per le attività accessorie i Cantoni prevedono allora una tariffa speciale nella forma di un'aliquota lineare (Ibidem; inoltre Zigerlig, Quellensteuern, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 387);

                                     -   che la struttura di tale aliquota deve essere stabilita in funzione, da un lato, di un numero massimo di ore settimanali e, dall'altro, di un reddito lordo massimo: tenendo conto del criterio delle ore settimanali, si evita di penalizzare apprendisti, praticanti e impiegati alla pari, che con l'aliquota D dovrebbero pagare un'imposta troppo elevata sul loro reddito irrisorio, mentre tenendo conto del reddito lordo mensile si contribuisce a raggiungere la parità di trattamento nei confronti delle coppie imposte con la procedura ordinaria, in cui uno dei coniugi esercita un'attività a tempo parziale (Commission d'harmonisation fiscale, op. cit., p. 135 s.);

                                     -   che, coerentemente con tale principio, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino ha previsto un'aliquota D, fissata al 4%, per i lavoratori che esercitano un'attività accessoria o a tempo parziale, che si applica ai redditi d'attività lucrativa nei casi in cui la durata settimanale del lavoro non supera le 15 ore e (cumulativamente) il reddito mensile lordo è inferiore a fr. 2'000.- (Direttiva n. 1/2001 concernente l'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, par. III.B.4);

                                     -   che, nella fattispecie, l'autorità di tassazione ritiene che debba trovare applicazione l'aliquota del 4%, essendo l'esiguità della retribuzione percepita dalla contribuente solo la conseguenza dell'orario di lavoro a tempo parziale;

                                     -   che, dalle indicazioni che emergono dagli atti trasmessi a questa Camera dall'Ufficio imposte alla fonte ed anche dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, risulta chiaramente che l'onere lavorativo di quest'ultima non è mai stato superiore alle dieci ore settimanali, sicché la prima condizione per l'applicazione dell'aliquota D è incontestabilmente adempiuta;

                                     -   che, quanto alla seconda condizione, il reddito mensile lordo è stato inferiore a fr. 2'000 negli anni 1998, 1999 e 2000, come risulta semplicemente dividendo per tredici lo stipendio lordo dei rispettivi anni, e cioè: fr. 18'624 nel 1998, fr. 23'120 nel 1999 e  fr. 22'471 nel 2000;

                                     -   che, per contro, la retribuzione mensile del 2001 appare leggermente superiore al limite stabilito dalle direttive, poiché il reddito annuo ammonta a fr. 26'658, che corrisponde ad un mensile medio di fr. 2'050;

                                     -   che comunque tale trascurabile differenza non giustifica la rinuncia all'applicazione dell'aliquota D, rimanendo la contribuente nelle stesse condizioni lavorative degli anni precedenti e dovendosi in particolare qualificare comunque come "lavoratrice che esercita un'attività a tempo parziale";

                                     -   che evidentemente ciò non significa che se, oltre alla crescita dello stipendio, in futuro dovesse verificarsi anche un aumento dell'orario di lavoro, non possano venir meno i presupposti per l'applicazione dell'aliquota D;

                                     -   che, a tale riguardo, l'autorità fiscale deve tuttavia preoccuparsi della tutela della buona fede dei debitori dell'imposta e, di riflesso, dei contribuenti, ed evitare che essi possano rinunciare all'applicazione dell'aliquota D confidando nel carattere cumulativo delle due condizioni previste dalle direttive;

                                     -   che appare quindi raccomandabile una riconsiderazione, da parte dell'autorità di tassazione, della disposizione relativa ai lavoratori a tempo parziale, in modo tale da renderla equa ma nel contempo facile da applicare da parte dei debitori dell'imposta;

                                     -   che, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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