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Ticino Camera di diritto tributario 20.03.2003 80.2003.28

March 20, 2003·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,131 words·~6 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2003.28

Lugano 20 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2003

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________ svolge le attività di impiegata di commercio presso l'Istituto __________ __________ di __________, di maestra di __________ in proprio e di dipendente della __________ __________;

                                     -   che, nella dichiarazione fiscale 1999/2000, indicava di avere conseguito nel periodo di computo i redditi seguenti:

                                                                                                                          1997            1998

                                         Ø   quale dipendente __________ __________     fr.         23'790           14'463

                                         Ø   quale dipendente __________ __________     fr.         10'000           20'000

                                         Ø   quale indipendente (maestra __________)        fr.         11'065           7'478

                                     -   che, notificandole la tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 17 settembre 2001, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito del lavoro in complessivi fr. 35'301 e quello aziendale in fr. 10'000 in media annua ed aggiungeva poi al reddito della sostanza dichiarato un ulteriore importo di fr. 2'500 in media annua;

                                     -   che la contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell'8 ottobre 2001, nel quale contestava l'aumento del reddito aziendale da fr. 9'271.95 a fr. 10'000 all'anno, l'incremento del reddito del lavoro di fr. 1'174 all'anno e quello del reddito della sostanza di fr. 2'500 all'anno;

                                     -   che, con decisione del 27 gennaio 2003, l'Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, con le seguenti motivazioni:

                                         Il reddito accessorio di fr. 1'175.– corrisponde alla media di quanto percepito dalla contribuente negli anni 1995/96/97 e 1998 dalla "Fondazione __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ " di __________ (importo peraltro non dichiarato).

                                         I vantaggi derivanti dalla SA nel biennio di computo 1997/98 e da riprendere nella partita personale della contribuente sono confermati in fr. 2'500.– di media annua (informazione da Ufficio Tassazione Persone Giuridiche).

                                         Per quanto riguarda infine il reddito aziendale, si rileva che la ripresa effettuata è talmente esigua da meritare conferma.

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ censura nuovamente l'operato dell'autorità fiscale in relazione alla commisurazione sia del reddito aziendale, a causa dell'arrotondamento a fr. 10'000, sia del reddito del lavoro, adducendo che il compenso della Fondazione __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ era già incluso nell'utile aziendale;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., comprende in modo generale il diritto per l'interessato di spiegarsi prima che una decisione sia adottata a suo pregiudizio, di prendere conoscenza degli atti, di ottenere l'amministrazione delle prove pertinenti e validamente offerte, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali e di prendere posizione sul suo esito quando ciò è idoneo ad influenzare la decisione che deve essere adottata (DTF 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; 122 I 109 consid. 2a; 114 Ia 97 consid. 2a);

                                     -   che, infatti, il diritto di essere sentito è nel contempo un istituto che serve all'istruzione della causa ed una facoltà della parte, in relazione con la sua persona, di partecipare all'adozione di decisioni che pregiudicano la sua situazione giuridica (DTF 124 I 49 consid. 3a);

                                     -   che, nella fattispecie, ai redditi da attività dipendente dichiarati dalla contribuente l'autorità di tassazione ha aggiunto un importo di fr. 1'175.– in media annua, limitandosi ad indicare di avere rettificato il reddito da attività accessoria;

                                     -   che solo in seguito al reclamo della contribuente l'Ufficio ha spiegato di avere aggiunto ai redditi dichiarati un importo che non sarebbe stato dichiarato, proveniente da una Fondazione che avrebbe retribuito la contribuente per un'attività accessoria;

                                     -   che tuttavia, con il ricorso a questa Camera, la ricorrente argomenta di avere inserito tale entrata nel conto economico della propria attività indipendente, con la conseguenza che lo stesso ha contribuito a costituire il reddito aziendale regolarmente dichiarato ed imposto;

                                     -   che, secondo il Tribunale federale, se la tassazione si scosta dalla dichiarazione, se ne indicheranno brevemente i motivi, salvo che il contribuente non ne sia stato informato nel corso delle operazioni di tassazione: si tratta, secondo l'Alta Corte, di un principio generale dello Stato di diritto, che, in linea di massima, esige appunto che i motivi di una decisione siano resi noti all'interessato onde consentirgli di fare uso con efficacia delle impugnazioni previste dalla legge (DTF 105 Ib 248 s.);

                                     -   che è senz'altro censurabile, dal profilo dell'art. 29 Cost. fed., l'operato dell'Ufficio di tassazione, che si è discostato dalla dichiarazione inoltrata e, sulla base di una comunicazione ricevuta dall'Ispettorato fiscale – non nota alla contribuente – ha aggiunto ai redditi dichiarati un importo che riteneva che la contribuente stessa avesse tentato di sottrarre all'imposizione;

                                     -   che solo in seguito al reclamo la contribuente ha potuto prendere posizione sul reddito aggiunto dall'autorità di tassazione, spiegando che lo stesso non era stato omesso dalla dichiarazione ma era al contrario stato incluso fra le entrate comprese nel suo conto economico;

                                     -   che è quindi solo con il ricorso alla Camera di diritto tributario che la ricorrente ha potuto esercitare il proprio diritto di essere sentita, in relazione alle informazioni in possesso dell'autorità fiscale;

                                     -   che è ben vero che l'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso davanti alla Camera di diritto tributario, che dispone di potere cognitivo pari a quello dell'ufficio (DTF 98 Ib 17 c.3; CDT n. 174 del 4 aprile 1984), ma tuttavia la ricorrente sarebbe privata di due gradi di giudizio e, soprattutto, appare comunque più opportuno che sia l'autorità di tassazione ad esaminare il conto economico della contribuente, eventualmente verificando tutta la documentazione contabile offerta da quest'ultima;

                                     -   che, per le ragioni che precedono, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità di tassazione, perché proceda alla verifica dell'affermazione contenuta nel ricorso e, esaminata la contabilità della ricorrente, emetta una nuova decisione su reclamo.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 27 gennaio 2003 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione di __________ per una nuova decisione, alla luce delle argomentazioni contenute nel ricorso.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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