Incarto n. 80.2003.192
Lugano 21 gennaio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 24 dicembre 2003
in materia di: IC/IFD 01/02 intermedia
presentato da:
__________ __________ e __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
__________ __________ __________, nato nel 1936, ha lavorato alle dipendenze del __________ __________ fino alla fine del 1996. Dal 1° gennaio 1997 è stato posto al beneficio del pensionamento anticipato. L’Ufficio di tassazione ha pertanto allestito la tassazione IC/IFD come tassazione intermedia a valere dall’inizio del periodo fiscale, esponendogli quale reddito non più quello del lavoro del periodo di computo 1995-96, vale a dire fr. 75'845.- di media annua, ma quello da pensioni effettivamente ricevute negli anni 1997-98 e, meglio, fr. 64'260.- di media annua. La tassazione, notificata il 14 aprile 1998, passava incontestata in giudicato.
1.2.
Nella notifica di tassazione IC/IFD 2001-02 del 27 gennaio 2003 l’Ufficio di tassazione esponeva al contribuente e a sua moglie il reddito pensionistico di fr. 64'494.- e un reddito della sostanza di fr. 1'452.- di media annua, come a dichiarazione d’imposta. Pure le deduzioni venivano concesse conformemente a quanto richiesto dai contribuenti.
1.3.
Con lettera 28 gennaio 2003 i contribuenti chiedevano l’allestimento di una tassazione intermedia a valere dal 1° ottobre 2001 per raggiungimento dell’età di pensionamento AVS.
La domanda veniva respinta con decisione del 24 febbraio 2003, argomentando che la tassazione intermedia per cessazione dell’attività era già stata concessa dal 1° gennaio 1997.
1.4.
Con tempestivo reclamo del 18 marzo 2003 il contribuente argomenta innanzi tutto di non aver sollecitato l’allestimento di una tassazione intermedia al momento del pensionamento anticipato impostogli dal datore di lavoro. Fa in seguito presente che per effetto delle deduzioni per i figli il prepensionamento non gli ha praticamente modificato l’ammontare del reddito imponibile. Rileva infine che la situazione è chiaramente mutata al momento del compimento del 65° anno di età: con la scadenza del “__________ __________ ” del __________ __________ le sue entrate sono diminuite di fr. 1'514.- al mese.
Con decisione del 27 novembre 2003 l’UT respingeva il reclamo, argomentando che il supplemento pagato dal momento del pensionamento anticipato fino al raggiungimento dell’età AVS ha una funzione integrativa della pensione e che il momento della sua sostituzione con una rendita AVS non costituisce motivo di tassazione intermedia.
2. Con il presente, tempestivo ricorso i contribuenti ribadiscono la loro domanda di tassazione intermedia per i motivi già esposti nel reclamo.
3. Il presente ricorso viene deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente causa, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
4. 4.1.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT).
4.2.
La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleichheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994).
5. 5.1.
Orbene, in ossequio ai princìpi appena esposti, l’autorità di tassazione ha sottoposto i ricorrenti ad una tassazione intermedia con effetto a partire dal 1° gennaio 1997, in concomitanza con la cessazione dell’attività lucrativa. In tale occasione, ha modificato la tassazione ordinaria 1997/98, esponendo il reddito pensionistico di fr. 64'260.- di media annua al posto del reddito del lavoro di fr. 75'845.- di media annua.
5.2.
Ancora recentemente (STF del 19 febbraio 1998 in re R.U.) il Tribunale federale ha sottolineato come la legislazione federale – e quindi anche quella cantonale, data l’analogia delle disposizioni applicabili – preveda sì una tassazione intermedia per i casi in cui, a causa di un cambiamento duraturo degli elementi imponibili, l'imposizione del contribuente sulla base dei redditi conseguiti nel biennio civile precedente darebbe luogo ad una situazione di eccessivo rigore. Tale istituto non permette però di eliminare tutti i casi di rigore che scaturiscono da un sistema fiscale fondato sull'imposizione dei redditi conseguiti in passato. I motivi di tassazione intermedia stabiliti dall'art. 43 cpv. 1 LIFD sono infatti esaustivi (cfr. Höhn/Waldburger, Steuerrecht, Vol. I, 8a ed., par. 14, n. 115, pag. 357). Inoltre tale norma, che si rifà in sostanza all'art. 96 cpv. 1 dell'abrogato decreto del Consiglio federale concernente la riscossione di un'imposta federale diretta, del 9 dicembre 1940 (DIFD), va interpretata in modo restrittivo, dal momento che, anche secondo la LIFD, la tassazione intermedia deve in linea di principio rimanere un'eccezione (cfr. DTF 115 Ib 8 consid. 2, pubblicata ugualmente in ASA 60, 255/256).
5.3.
La prestazione pensionistica versata dal __________ __________ al ricorrente fino al compimento del 65° anno di età non può essere assimilata a una prestazione salariale, con la conseguenza che al compimento dei 65 anni di età vi sarebbe una per così dire nuova cessazione dell’attività lucrativa, proprio perché il motivo del suo versamento risiede nella cessazione, seppur anticipata, dell'attività dipendente a partire dal 1° gennaio 1997.
Ciò che conta per la concessione di una tassazione intermedia non è infatti il raggiungimento dell’età pensionabile o l’inizio del versamento di una rendita di vecchiaia bensì la cessazione dell’attività lucrativa, tanto è vero che il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che, in generale, una tassazione intermedia è da eseguire una volta sola all’entrata nella vita lavorativa e al momento della cessazione dell’attività lucrativa a causa dell’età o di malattia (cfr. DTF 109 Ib 10; ASA 53 p. 188; RTT 1988, 27).
Avendo già beneficiato di una tassazione intermedia al momento della effettiva cessazione del lavoro, all'inizio del 1997, il ricorrente non può pertanto pretenderne una seconda adesso, non essendo chiaramente ipotizzabile una seconda cessazione a distanza di meno di cinque anni.
5.4.
I ricorrenti asseriscono che in realtà l'allestimento della tassazione intermedia, per altro da loro non chiesto, dal 1° gennaio 1997 non avrebbe portato loro alcun beneficio, mentre che ora, al compimento del 65° anno di età, si produce una sostanziale riduzione del reddito complessivo.
Questo argomento ricorsuale, per quanto possa essere umanamente capito, è irrilevante dal profilo della tassazione intermedia, la quale viene concessa, d'ufficio o su richiesta, se è innanzi tutto adempiuta una delle condizioni qualitative richieste dalla legge, in concreto quella della cessazione dell'attività lucrativa.
Va comunque rilevato che nel periodo fiscale IC/IFD 1997/98, per effetto della tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa, il reddito imponibile dei ricorrenti si è pur ridotto di oltre fr. 10'000.-.
5.5.
Come già rilevato in precedenti sentenze di questa Camera (CDT n. 80.98.00248 del 4 gennaio 1999 in re M. A.), le leggi di alcuni altri cantoni ammettono invece, a differenza della legge tributaria cantonale e della LIFD, più tassazioni intermedie in caso di pensionamento, permettendo una migliore conformità ai dettami del principio di capacità contributiva (cfr. p. es. Zurigo, StE 1990 B 63.13 n. 21). Vi sono poi cantoni che hanno risolto problemi come quello qui in esame mediante l’introduzione nella legge di un ulteriore motivo di tassazione intermedia, rappresentato dall’inizio o dalla cessazione di una grande rendita (cfr. p. es. § 57 cpv. 1 lett. e LT-AG; v. anche Baur/Klöti-Weber/ Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 654 ss.).
Questa Camera non può tuttavia supplire in via giurisprudenziale alla volontà espressa dal Legislatore cantonale, che in sintonia con quello federale, non ha previsto un motivo di tassazione intermedia in caso di modifica delle condizioni di pensionamento o di inizio o cessazione di una grande rendita.
5.6.
Va infine rilevato che la situazione determinata dal sistema vigente non si limita a svantaggiare i contribuenti, potendo al contrario anche dare luogo in determinati casi a vantaggi a vantaggi fiscali. Questa Camera è stata per esempio recentemente confrontata con il caso di un contribuente che, un anno dopo la cessazione dell’attività lucrativa, ha iniziato a ricevere una rendita della cassa pensione, che non è pertanto stata inclusa nella base di calcolo della tassazione intermedia. Ebbene, è stato confermato il principio che il pensionamento comporta l’emissione di una tassazione intermedia per cessazione dell’attività lucrativa, anche nel caso in cui il contribuente abbia diritto alla rendita della cassa pensione solo un anno dopo il momento in cui è cessato il reddito dell’attività. Né la legge federale né la legge cantonale consentono infatti di intraprendere una seconda tassazione intermedia al momento in cui chi ha cessato l’attività inizia a ricevere una rendita (CDT n. __________.__________.__________ del 24 aprile 1997 in re S.S.; CDT n. __________.__________.__________ del 4 gennaio 1999 in re M. A.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
terzi implicati
1. Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: