Incarto n. 80.2003.185
Lugano 21 gennaio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2003
in materia di: IC/IFD 99/00 - 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Nella notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 del 18 settembre 2000 l’Ufficio di tassazione esponeva in media annua a __________ __________ un reddito d’altra fonte di fr. 65'000.-, come pure per la sola imposta cantonale una sostanza a titolo di numerario di fr. 210'000.-. Per la determinazione delle aliquote, l’autorità di tassazione considerava inoltre un reddito all’estero di fr. 24'000.-, come pure un reddito e una sostanza all’estero di fr. 250'000.-.
1.2.
A seguito del reclamo presentato dal contribuente, con decisione del 17 novembre 2003 l’Ufficio di tassazione, dopo aver sentito la figlia dell’interessato, stralciava il reddito d’altra fonte di fr. 65'000.-, esponendogli invece un reddito da pensioni di fr. 6'000.- di media annua e un reddito della sostanza presunto di fr. 12'000.- pure di media annua e confermando per la sola imposta cantonale una sostanza a titolo di numerario di fr. 210'000.-. L’autorità fiscale confermava inoltre per la sola determinazione delle aliquote un reddito all’estero di fr. 24'000.all’anno e una sostanza di fr. 250'000.-.
2. 2.1.
Analogamente, nella successiva notifica di tassazione IC/IFD 2001-2002 del 13 agosto 2001 l’Ufficio di tassazione esponeva in media annua al contribuente un reddito d’altra fonte di fr. 65'000.-, come pure per la sola imposta cantonale una sostanza a titolo di numerario di fr. 210'000.-. Per la determinazione delle aliquote, l’autorità di tassazione considerava inoltre un reddito all’estero di fr. 24'000.-, come pure un reddito e una sostanza all’estero di fr. 250'000.-.
2.2.
Anche per la tassazione IC/IFD 2001-2002, a seguito del reclamo presentato dal contribuente, con decisione del 17 novembre 2003 l’Ufficio di tassazione, dopo aver sentito la figlia dell’interessato, stralciava il reddito d’altra fonte di fr. 65'000.-, esponendogli invece un reddito da pensioni di fr. 6'000.- di media annua e un reddito della sostanza presunto di fr. 8'000.- pure di media annua, ma stralciando per la sola imposta cantonale una sostanza a titolo di numerario di fr. 210'000.-. L’autorità fiscale confermava inoltre per la sola determinazione delle aliquote un reddito all’estero di fr. 24'000.- all’anno e una sostanza di fr. 250'000.-.
3. Con il presente tempestivo ricorso il ricorrente contesta la valutazione della sostanza all’estero, che ammonterebbe a soli fr. 80'750.- e l’esistenza del relativo reddito, poiché l’appartamento di __________ sarebbe inabitabile perché in pessimo stato. Chiede inoltre lo stralcio del presunto reddito della sostanza, poiché il numerario sarebbe stato integralmente consumato prima dei periodi fiscali in discussione.
4. Sostanza e reddito all’estero
4.1.
Secondo l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili non agricoli e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Orbene, dagli atti dell’incarto emerge che il ricorrente è proprietario di un appartamento di mq 74 situato a __________ in via __________ __________ __________, che era stato acquistato alla fine degli anni cinquanta.
L’appartamento, come risulta dal rapporto dello Studio d’ingegneria __________ __________ del 3 giugno 2003, era costituito da soggiorno e sala da pranzo, una camera, una cucina e un bagno. Esso si presenta in pessimo stato di manutenzione, a causa dello stato marcescente della porta della terrazza e delle infiltrazioni d’acqua; gli impianti (tubazioni e impianti sanitari, ecc.) appaiono compromessi a causa della vetustà e del freddo; il soffitto del bagno risulta intaccato dall’umidità; l’impianto elettrico è in pessimo stato e persino pericoloso. Per riportare l’appartamento a uno standard abitativo minimo occorrono numerosi interventi: sostituzione del riscaldamento, sostituzioni delle parti in legno e dei pavimenti, rifacimento dell’intonaco interno, rifacimento del soffitto del bagno, sostituzione delle tubazioni dell’acqua, ecc.
Non appena si consideri questa situazione, che dal rapporto dello studio d’ingegneria __________ ____________________ non appare dovuta a guasti bellici, ma piuttosto a vetustà e abbandono, il valore di mercato di fr. 80'725.-, attestato dalla competente autorità serba, appare senz’altro congruo, mentre che quello valutato, non si sa secondo quale criterio, dall’Ufficio di tassazione in fr. 250'000.- appare privo dei necessari supporti probatori.
Su questo punto il ricorso deve essere accolto.
4.2.
Secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. a LT e l’art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente, i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento.
L’appartamento del ricorrente si trova, come si è visto, in uno stato di grave incuria, ma ciò nonostante non sembra essere rimasto sfitto negli anni 1997-2000, che costituiscono la base di calcolo delle tassazioni 1999-2000 e 2001-2002, qui in discussione.
Risultano per altro agli atti ben due dichiarazioni di inquilini, prodotte dal precedente patrocinatore del ricorrente, secondo le quali il canone di locazione ammontava, al netto delle spese di manutenzione, a fr. 2'000.- mensili. In simili condizioni, la valutazione dell’UT non appare destituita di fondamento, malgrado la precarietà delle condizioni abitative, tanto più se si considera che il degrado appare frutto di vetustà piuttosto che di altri eventi, come per altro si evince anche da uno scritto del 24 novembre 1995 inviato per conto del contribuente all’Ufficio di tassazione.
Su questo punto, per altro con minima incidenza sull’ammontare dell’imposta dovuta, poiché si ripercuote solo sull’aliquota ma non sull’imponibile, il ricorso deve essere respinto.
5. Sostanza e reddito della sostanza in Svizzera
5.1.
Analogamente al reddito della sostanza immobiliare, anche il reddito della sostanza mobiliare è imponibile secondo l’art. 19 LT e l’art. 20 LIFD. Per l’imposta sulla sostanza sono a loro volta imponibili, secondo l’art. 41 cpv. 1 LT, tutti gli attivi mobiliari.
Va rilevato al riguardo che la presunzione di un reddito sul numerario non è giustificata senza verifiche o indagini volte a stabilire il reale impiego, poiché il denaro contante e altra sostanza eventualmente in possesso del contribuente non fruttano interesse per loro natura: secondo la giurisprudenza, condivisa dalla dottrina, il contribuente non è infatti tenuto a investire il proprio capitale in modo redditizio e, se vi rinuncia, non può essere tassato su di un reddito che egli in realtà non ha voluto e non ha effettivamente conseguito (DTF, II Corte di diritto pubblico, del 14 ottobre 1988 in re C.; Känzig, Wehrsteuer, II edizione, Basilea 1982, p. 231; Masshard/Tatti, Imposta federale diretta, Porza 1985, p. 89; Locher, Kommentar DGB, Therwil/Basilea 2001, p. 286).
5.2.
Come si è visto in narrativa, l’Ufficio di tassazione ha esposto al ricorrente un reddito della sostanza mobiliare di fr. 12'000.- di media annua nel periodo di tassazione IC/IFD 1999-2000 e di fr. 8'000.- nel successivo, derivante dalla sostanza di fr. 210'000.- espostagli a titolo di numerario nella tassazione 1999-2000, ma non più nella successiva, avendone ammesso il progressivo consumo.
L’esistenza di sostanza mobiliare all’inizio del periodo fiscale 1999-2000 nella misura valutata dall’autorità fiscale (fr. 210'000.- al 1° gennaio 1999 e fr. 0.- al 1° gennaio 2001) può essere considerata frutto di un apprezzamento non censurabile, non appena si consideri quanto affermato dal contribuente medesimo nel reclamo del 17 giugno 1996 in materia di IC/IFD 1995-96 e, meglio, che possedeva al 1° gennaio 1995 una sostanza mobiliare di fr. 300'000.-.
Non può invece essere condivisa la valutazione del reddito prodotto da questa sostanza progressivamente consumata e che sarebbe stata tenuta in una cassetta di sicurezza per ragioni legate all’incertezza della situazione politica nel paese d’origine. In assenza di prove contrarie, proprio queste ragioni fanno attendibile la motivazione addotta per suffragare il mancato impiego del denaro contante, segnatamente il timore che i suoi averi, quale cittadino della __________ -__________, potessero venire bloccati dalle Autorità a seguito degli eventi bellici in quel Paese.
In queste condizioni, questa Camera non può condividere l'esposizione di un reddito della sostanza mobiliare in Svizzera.
6. Visto l’esito del ricorso, parzialmente favorevole al ricorrente, questa Camera ritiene di non prelevare spese e tassa di giustizia, ma anche, in considerazione della particolarità della situazione, di non concedere ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 17 novembre 2003 sono riformate come segue:
tassazione IC/IFD 1999-2000:
stralcio del reddito della sostanza imponibile in Svizzera; sostanza imponibile in Ticino: fr. 210'000.-; sostanza all’estero da considerare per l’aliquota: fr. 80'725.-; reddito della sostanza all’estero da considerare per l’aliquota: fr. 24'000.-;
tassazione IC/IFD 2001-2002:
stralcio del reddito della sostanza imponibile in Svizzera; sostanza imponibile in Ticino: fr. 0.-; sostanza all’estero da considerare per l’aliquota: fr. 80'725.-; reddito della sostanza all’estero da considerare per l’aliquota: fr. 24'000.-.
Per il resto le decisioni sono confermate.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si riconoscono ripetibili.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
terzi implicati
1. Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: