Incarto n. 80.2003.180
Lugano 21 gennaio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi,
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2003
in materia di: IC/IFD 2002 intermedia
presentato da:
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1__________ __________, nato nel 1970, cittadino tedesco al beneficio di un permesso di dimora in Ticino, impiegato di banca, è assoggettato da alcuni anni alla sovranità fiscale federale e cantonale. A seguito della sua partenza temporanea all’estero per motivi di lavoro, l’Ufficio di tassazione ha provveduto ad allestire una tassazione intermedia per cessazione dell’attività con effetto dal 1° marzo 2000. Il contribuente ha continuato a essere assoggettato fino alla fine del periodo fiscale su un reddito della sostanza di fr. 480.-, che non raggiungeva la soglia del minimo imponibile (cfr. notifica della tassazione del 15 gennaio 2001).
Il 25 giugno 2001 l’UT notificava poi al contribuente la tassazione ordinaria IC/IFD 2001-02, in cui non figurava alcun reddito imponibile.
1.2.
__________ __________ riprendeva poi a lavorare in Svizzera all'inizio del 2002. L’autorità fiscale ha quindi provveduto a emettere una nuova tassazione intermedia per inizio dell’attività lucrativa dal 1° febbraio 2002 su di un reddito del lavoro di fr. 109'791.-, imposto pro rata temporis, con l'aliquota B (cfr. notifica della tassazione del 25 agosto 2003).
2. Il contribuente presentava reclamo il 23 settembre 2003, spiegando tra l'altro in occasione dell'udienza del 7 ottobre 2003 di essersi sposato il 3 agosto 2001 e chiedendo quindi l'applicazione dell'aliquota A.
Il reclamo veniva respinto con decisione del 10 novembre 2003, in cui si argomenta che la celebrazione del matrimonio nel corso del periodo fiscale è irrilevante e che quindi l'aliquota A gli potrà essere concessa solo dal periodo fiscale successivo.
3. Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede nuovamente l'applicazione dell'aliquota A dal 1° febbraio 2002.
L'Ufficio di tassazione ha rinunciato a esprimersi sul ricorso. L'Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione giuridica, chiede la reiezione del ricorso, allineandosi alla motivazione della decisione su reclamo.
4. 4.1.
Fino alla fine del 2002, prima cioè del passaggio dalla tassazione biennale sul passato a quella annuale sul presente, le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate per un periodo fiscale e sono riscosse ogni anno fiscale (anno civile) (art. 50 cpv. 1 LT 1994; art. 40 cpv. 1 LIFD). Il periodo fiscale comprende due anni civili consecutivi e inizia il primo giorno degli anni dispari (art. 50 cpv. 2 LT 1994; art. 40 cpv. 2 LIFD). Il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del periodo di computo (art. 51 cpv. 1 LT 1994; art. 43 cpv. 1 LIFD) e il periodo di computo comprende i due anni civili precedenti il periodo fiscale (art. 50 cpv. 2 LT 1994; art. 43 cpv. 1 LIFD).
4.2.
Se subentrano delle modifiche essenziali dopo l'inizio del periodo fiscale si procede a una tassazione intermedia. I motivi di tassazione intermedia sono previsti in modo esaustivo sia dall'art. 55 LT 1994 sia dall'art. 45 LIFD. Tali norme non prevedono più, a differenza dell'art. 99 cpv. 1 lett. a LT 1976, ma in sintonia con l'art. 17 LAID (Legge federale sull'armonizzazione fiscale, del 14 dicembre 1990), la tassazione intermedia per matrimonio.
L’abolizione dell'intermedia per matrimonio dalla LT del 1994 in sintonia con quanto previsto dal diritto federale non è frutto di un'omissione o di una svista, ma risponde alla precisa volontà del Legislatore. Il Messaggio del 13 ottobre 1993 afferma infatti testualmente:
"Il contribuente che si sposa durante il biennio rimane quindi, dal profilo fiscale, celibe o nubile fino alla fine del biennio. Diversamente da quanto avviene attualmente nel nostro Cantone (dove il matrimonio è motivo d'intermedia), i contribuenti coniugati saranno quindi anche come tali tassati solo a partire dal biennio fiscale successivo a quello nel corso del quale hanno contratto matrimonio".
Questa soluzione è per altro stata voluta dal Legislatore federale e imposta per via della LAID anche al Legislatore cantonale.
Da quanto precede deriva che la celebrazione del matrimonio durante il periodo fiscale è quindi del tutto irrilevante. Il matrimonio diviene fiscalmente rilevante soltanto all'inizio del periodo fiscale successivo, a partire dal quale le partite vengono congiunte e imposte con l'aliquota per coniugati (CDT n. __________.__________.__________ del 4 novembre 1999 in re M. C.).
4.3.
Questa Camera ha così avuto modo di confermare che, non essendo il matrimonio motivo di tassazione intermedia, la sua celebrazione durante il periodo fiscale è del tutto irrilevante fino all' inizio del successivo periodo e che non ha dunque diritto alla tassazione intermedia, con conseguente applicazione dell' aliquota per coniugati, un contribuente che ha contratto matrimonio il giorno in cui ha trasferito il domicilio nel Canton Ticino, dove era domiciliato e già assoggettato fiscalmente l’altro coniuge, ma che deve pertanto essere assoggettato a tassazione per inizio assoggettamento (CDT n. __________.__________.__________ del 4 novembre 1999 in re M. C.).
4.4.
Non diversamente ne va in questo caso, anche se diverso da quello appena evocato. Nel caso in esame non è mai venuto meno l’assoggettamento fiscale del contribuente alla sovranità fiscale federale e cantonale, nemmeno durante l’assenza per lavoro all’estero. Tant’è che il contribuente medesimo ha precisato con lettera 8 febbraio 2000 all’UT che si sarebbe recato a lavorare in __________, dove sarebbe stato imposto alla fonte e che avrebbe trasferito dal 1° marzo 2000 il proprio domicilio da __________ a __________, presso la madre.
La cessazione del lavoro in Svizzera all’inizio del 2000 non ha quindi dato luogo allo stralcio della sua partita fiscale per fine assoggettamento (partenza all’estero), ma a una semplice tassazione intermedia per cessazione dell’attività lucrativa in Svizzera. Tant’è che, coerentemente con la scelta di conservare il domicilio in Ticino, pur trasferendolo da __________ a __________, il contribuente ha continuato, come esposto in narrativa, a essere assoggettato: nel periodo fiscale 1999-2000 sul solo reddito della sostanza; in quello successivo con reddito nullo.
4.5.
Stante la fattispecie non mette pertanto conto esaminare quale sarebbe la soluzione se un contribuente coniugato proveniente dall’estero avesse costituito il proprio domicilio per la prima volta in Svizzera o se un contribuente, dopo aver trasferito il proprio domicilio all’estero (con tutte le eventuali conseguenze, se straniero, sul permesso di risiedere in Svizzera) e, dopo un’assenza più o meno prolungata, l’avesse nuovamente trasferito in Ticino.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
terzi implicati
1. Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: