Incarto n. 80.2003.177
Lugano 19 dicembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 1 dicembre 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che nella notifica di tassazione IC/IFD 2001-02 l'Ufficio di tassazione esponeva a __________ __________ un reddito aziendale valutato in fr. 12'000.- di media annua invece di quello dichiarato di fr. 6'154.-, in aggiunta al reddito da attività dipendente, non in discussione in questa sede;
- che in tempo utile il contribuente presentava reclamo, chiedendo di ricondurre il reddito aziendale a quanto dichiarato;
- che il 25 aprile 2003 in occasione di un'audizione, l'autorità fiscale chiedeva al contribuente lumi sui conti correnti che egli possiede presso l'__________ di __________, invitandolo a produrre la relativa documentazione (saldo al 1° gennaio 2001 e interessi 1999-2000);
- che rimasta inevasa la richiesta di documentazione, l'Ufficio di tassazione con decisione del 17 novembre 2003 respingeva il reclamo, confermando l'entità del reddito aziendale e aggiungendo un reddito d'altra fonte di fr. 50'000.- di media annua e per l'IC una sostanza di fr. 100'000.-;
- che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede lo stralcio del reddito d'altra fonte e della sostanza (numerario) di fr. 100'000.-, allegando gli estratti bancari richiestigli a suo tempo;
- che l'Ufficio di tassazione osserva che, non conoscendo quanto presentato dal ricorrente, bisognerebbe chiedersi se non sia il caso di esigere un'attestazione di completezza per i conti posseduti presso l'__________ di __________;
- che in effetti con il ricorso il contribuente ha prodotto quanto gli era stato richiesto a suo tempo dall'Ufficio di tassazione;
- che è quindi opportuno che l'autorità di tassazione possa esaminare questa documentazione e valutare se essa necessiti o meno di completazione o di ulteriori accertamenti;
- che, così stando le cose, questa Camera ritiene di dover annullare la decisione su reclamo e retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo eventuali ulteriori accertamenti;
- che, di regola, le spese processuali sono poste, in conformità all'art. 231 cpv. 2 LT, a carico della parte soccombente;
- che ciò nonostante, secondo la'art 231 cpv. 3 LT, le spese vengono poste a carico del ricorrente vincente, se questi , conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo;
- che pacificamente il presente ricorso trae origine dalla mancata collaborazione del ricorrente alla richiesta dell'Ufficio di tassazione di produrre la documentazione relativa ai suoi conti correnti presso l'__________ di __________:
- che questa Camera, alla luce della concreta situazione, ritiene di poter limitarsi a esporre la tassa di giustizia minima.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 17 novembre 2003 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione di Biasca per nuova decisione dopo eventuali ulteriori accertamenti.
2. Le spese processuali e la tassa di giustizia in complessivi fr. 100.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: