Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 21.01.2004 80.2003.174

January 21, 2004·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,090 words·~10 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2003.174

Lugano 21 gennaio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2003

in materia di:                 imposta di successione

presentato da:

1. __________ __________ __________, __________ -__________ 2. __________ __________ __________, __________ -__________ 3. __________ __________ __________, __________ -__________ tutti rappr. da: __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 24 dicembre 1996 decedeva a __________ __________ (__________) __________ __________ __________ __________, domiciliato ad __________.

                                         Ritenendo preminente il domicilio ticinese rispetto a quello tedesco, con decisioni del 24 maggio 2001, l'Ufficio imposte di successione e donazione (__________) notificava agli eredi __________ e __________ __________ __________ e __________ __________ __________ la tassazione dell'imposta di successione. L'attivo netto imponibile era commisurato in fr. 51'668'911 e l'imposta in fr. 4'391'856.

                                   2.   Gli eredi impugnavano le suddette decisioni, con reclamo del 21 giugno 2001 all'autorità di tassazione, affermando la preminenza del domicilio tedesco, avendo avuto il defunto la propria abitazione permanente ed il centro degli interessi vitali in __________.

                                         Con tre decisioni del 23 ottobre 2003, l'__________ modificava le tassazioni a sfavore dei reclamanti, elevando l'imponibile a            fr. 56'887'694 e l'imposta a fr. 4'835'437. Rilevava in particolare come non fosse determinante l'eventuale soggiorno in __________ per sottoporsi a cure mediche. Quanto alle dichiarazioni delle autorità tedesche in merito al domicilio a __________ (__________), le stesse non erano sufficienti a contrastare quelle del Comune di __________.

                                   3.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, gli eredi di __________ __________ __________ chiedono che l'imposta di successione sia prelevata solo sugli immobili siti nel Cantone. A loro avviso, il defunto non aveva mai spostato il centro degli interessi vitali nel Canton Ticino. Al contrario, aveva continuato ad essere legato alla __________ anche dopo la cessazione dell'attività di banchiere. I ricorrenti contestano poi le considerazioni fondate sul consumo di elettricità e di acqua e sull'impiego di personale domestico, opponendo i dati relativi alla dimora tedesca del de cuius, e elencano i voli intrapresi da quest'ultimo a partire dall'aeroporto di __________.

                                   4.   4.1.

                                         Sul piano dei rapporti internazionali, per l'art. 147 LT l’obbligazione tributaria nasce quando:

                                         a)  il defunto aveva domicilio o dimora fiscali nel Cantone al momento del decesso;

                                         b)  la successione si è aperta nel Cantone;

                                         c)   alla successione appartengono immobili e relativi accessori nel Cantone oppure crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su immobili nel Cantone.

                                         d)  alla successione appartengono stabilimenti d’impresa nel Cantone.

                                         Quanto ai rapporti con le altre sovranità fiscali, la legge distingue poi a seconda del luogo in cui si è aperta la successione:

                                         Ø   per le successioni aperte nel Cantone, l’imposta è dovuta su tutti i beni mobili di qualsiasi natura e ovunque posti, e sui beni immobili nel Cantone, facenti parte dell’asse ereditario (art. 149 LT);

                                         Ø   per le successioni aperte in un altro Cantone l’imposta è dovuta sui beni immobili nel Cantone e relativi accessori (art. 644 CCS) (art. 150 cpv. 1 LT);

                                         Ø   per le successioni aperte all’estero l’imposta è dovuta sui beni descritti al capoverso 1 e sui crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su immobili nel Cantone e sui beni di uno stabilimento d’impresa nel Cantone (art. 150 cpv. 2 LT).

                                         Va comunque ricordato che l'art. 1 cpv. 2 LT prevede una generale riserva a favore delle disposizioni del diritto federale e delle convenzioni internazionali di doppia imposizione

                                         4.2.

                                         Assume particolare rilievo, in tale contesto, l'art. 4 della Convenzione del 30 novembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di __________ per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni (____________________.__________.__________.__________).

                                         La disposizione in questione prevede infatti che il defunto avesse il suo domicilio

                                         a)  nella Repubblica federale di __________, se era un «__________» ai sensi della legislazione della Repubblica federale di __________ in materia di imposte sulle successioni;

                                         b)  in Svizzera, se, ai sensi della legislazione svizzera in materia d’imposte sulle successioni, era ivi domiciliato o vi soggiornava in modo permanente oppure se la successione dev’essere aperta in tale Paese.

                                         Con questa regola, la Convenzione fa dunque riferimento al diritto interno dei singoli Stati contraenti ed in particolare alle disposizioni legali che definiscono i presupposti del domicilio (Von Siebenthal, Das neue Erbschaftsteuerabkommen mit der Bundesrepublik Deutschland, in ASA 48 p. 390; Hangarter, Das deutsch-schweizerische Erbschaftsteuer-Doppelbesteuerungsabkommen in der praktischen Anwendung, in RF 1988 p. 295; Richner, Das internationale Erbschaftssteuerrecht der Schweiz, in ASA 69 p. 163).

                                         4.3.

                                         Nonostante l'analogia delle definizioni della nozione di domicilio nel diritto interno dei due Paesi, non si può escludere che nel caso singolo ognuno degli Stati, applicando il proprio diritto, giunga alla conclusione che il defunto vi fosse domiciliato, vuoi perché in entrambi gli Stati sono adempiuti i presupposti del domicilio fiscale, vuoi perché in uno Stato vi è il domicilio fiscale e nell'altro la dimora fiscale (Richner, op. cit., p. 163).

                                         Ebbene, l'art. 4 cpv. 2 della Convenzione stabilisce allora che, quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona era domiciliata in entrambi gli Stati contraenti, il caso è risolto secondo le norme seguenti:

                                         a)  è considerato domicilio del defunto quello dello Stato contraente in cui egli disponeva di un’abitazione permanente. Se il defunto aveva un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerato domiciliato nello Stato contraente con il quale i vincoli personali ed economici risultavano essere più stretti (centro degli interessi vitali);

                                         b)  se non si può determinare lo Stato contraente in cui il defunto aveva il centro dei propri interessi vitali o se il defunto non disponeva di abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, il domicilio è considerato trovarsi nello Stato contraente in cui il defunto soggiornava abitualmente;

                                         c)   se il defunto soggiornava abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o se non soggiornava abitualmente in alcuno di essi, è considerato Stato di domicilio quello della cittadinanza del defunto;

                                         d)  se il defunto aveva la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti o se non era cittadino di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

                                         Quella di "abitazione permanente" è una nozione del diritto convenzionale e non deve pertanto essere assimilata al concetto di domicilio del diritto tributario interno (Hangarter, op. cit., p. 295). L'art. 4 cpv. 5 della Convenzione si limita ad una definizione negativa, escludendo che siano considerati abitazioni permanenti un appartamento o locali che servono a scopi di riposo, di cura, di studio o di sport e per i quali è possibile provare che vengono usati solo occasionalmente. Vi rientra per contro ogni forma di abitazione che sia durevolmente a disposizione di una persona e che venga da questa anche regolarmente usata. Non è necessario tuttavia che la persona sia essa stessa proprietaria o conduttrice dell'abitazione o che vi abbia qualche altra forma di potere di disporre dal punto di vista giuridico (Von Siebenthal, op. cit., p. 391).

                                   5.   Come già accennato in narrativa, l'autorità fiscale ticinese sostiene che il domicilio ticinese del defunto fosse preminente rispetto a quello germanico. Di diverso avviso gli eredi, ricorrenti, secondo cui vi era una chiara preminenza del domicilio tedesco.

                                         5.1.

                                         Dalla documentazione del Comune di __________ risulta che, prima di ottenere il permesso di dimora, il defunto e la sua famiglia risiedevano già nel Comune del __________. Dal 1° settembre 1994, poi, vi avevano acquistato la dimora.

                                         La famiglia __________ __________ viveva in una casa propria, sita in Via __________, con un valore di stima ufficiale superiore ai due milioni e mezzo di franchi. Aveva inoltre immatricolato un'automobile __________ __________ ed un motoveicolo __________.

                                         L'autorità fiscale ha inoltre potuto accertare che la famiglia __________ __________ aveva alle proprie dipendenze un giardiniere, che provvedeva alla regolare manutenzione del parco della villa, e una frontaliera che veniva ogni giorno in casa per lavori e commissioni.

                                         Altri elementi che depongono a favore del riconoscimento di Ascona come centro degli interessi vitali del defunto sono:

                                         -  il consumo di energia elettrica ed acqua potabile;

                                         -  l'esistenza di una tomba di famiglia al cimitero di __________;

                                         -  la celebrazione dei funerali del de cuius proprio ad __________ con successiva tumulazione nella tomba di famiglia.

                                         5.2.

                                         Gli eredi hanno invece prodotto un certificato del Comune di __________, secondo cui il defunto vi aveva risieduto senza interruzione dall'11 agosto 1958 al 24 dicembre 1996, ed una dichiarazione analoga del "__________" __________ __________ in merito all'assoggettamento fiscale illimitato.

                                         Al ricorso, hanno inoltre allegato copiosa documentazione a comprova dei legami con il luogo di residenza tedesco ed in particolare:

                                         -  fatture di medici, farmacie e ospedali per cure negli anni 1995 e 1996;

                                         -  fatture telefoniche e elettricità 1995;

                                         -  abbonamento al quotidiano "__________ __________ " e conteggi relativi al suo invio ad __________;

                                         -  fatture per viaggi 1995;

                                         -  certificati di salario di dipendenti germanici;

                                         -  fatture di stazioni di servizio di __________ 1995.

                                         5.3.

                                         Le indicazioni contrastanti che emergono dalla documentazione agli atti dimostrano una volta di più che il defunto disponeva indubbiamente di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, precisamente a __________ ed __________.

                                         L'aspetto più significativo, dovendo stabilire però la preminenza di uno dei due luoghi di soggiorno, è quello del permesso di dimora. È chiara infatti la volontà del defunto di trasferire il centro dei propri interessi nel Canton Ticino, dopo che per molti anni vi aveva risieduto senza esservi formalmente domiciliato. Altrimenti non si spiegherebbe la preoccupazione di chiedere il permesso di dimora. Dagli atti dell'Ufficio degli stranieri risulta che il Barone __________ __________ aveva richiesto il permesso di dimora affermando di essersi ritirato dall'attività e di intendere "trasferirsi definitivamente ad __________ dove la madre ha vissuto per quasi 50 anni". Nella stessa lettera si afferma che il richiedente aveva già trascorso "lunghi periodi di vacanza presso la madre ad __________ dove ha numerosissimi amici e conoscenti". Nella dichiarazione presentata dal de cuius all'Ufficio cantonale degli stranieri, insieme alla domanda di dimora, figura anche la precisa affermazione di "avere intenzione di stabilire il centro della propria vita e dei propri interessi ad __________ ".

                                         Quest'ultima affermazione appare confermata dai fatti, se si considerano proprio gli aspetti rilevati dall'UISD nella decisione impugnata.

__________                  Né può considerarsi determinante, come ricordato dall'autorità fiscale, la semplice circostanza del soggiorno in __________ per motivi di cura.

                                         5.4.

                                         Non appaiono in particolare decisive le argomentazioni dei ricorrenti in merito alla posizione del defunto all'interno della __________ __________. __________ __________. & __________. __________, la società in accomandita per azioni della quale __________ __________ __________ sarebbe stato socio accomandatario fino al 1993, per poi divenire socio accomandante. Secondo i ricorrenti, il defunto avrebbe in tal veste continuato ad adoperarsi per lo sviluppo della banca, quale rappresentante degli azionisti.

                                         Tale argomento potrebbe in realtà anche essere letto in un'altra prospettiva: proprio le dimissioni dalla posizione di accomandatario, nel maggio 1993, e quindi la rinuncia alla vera e propria attività dirigenziale all'interno dell'istituto, potrebbe infatti essere considerata il segno della volontà del __________ __________ __________ di spostare il proprio centro degli interessi dalla __________ alla Svizzera.

                                         Neanche la documentazione relativa ai consumi di elettricità ed acqua potabile o quella che concerne le spese per l'automobile o per il personale domestico bastano a giustificare una conclusione diversa. Nello stesso ricorso si sottolinea la manifesta superiorità di superficie dell'abitazione di __________ rispetto a quella di __________. È dunque evidente che mantenere in uso una casa di dimensioni tanto importanti comporta un certo consumo di energia elettrica e di acqua e pure l'intervento di personale di servizio, a prescindere dalla presenza più o meno continua del padrone di casa. Si tratta, in altre parole, di documentazione che, in casi come il presente, non consentono minimamente di trovare conclusioni circa la presenza preponderante in un luogo piuttosto che in un altro, diversamente da quanto può valere in casi per così dire di normali cittadini, che dispongono di semplici dimore borghesi.

                                   6.   Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 5'000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr. 5'080.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

terzi implicati

Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: